Cassazione Penale, Ordinanza n. 08964/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, richiamando gli artt. 178, 420-quater e 598 c.p.p., sostenendo di non aver potuto conoscere il procedimento a suo carico perché espulso dal territorio italiano. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., contestando la tenuta della motivazione sulla provenienza del bene rinvenuto nella sua disponibilità. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, perché dagli atti risultava l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e la regolare notifica presso tale domicilio; quanto al secondo, perché il rinvenimento dell'imputato su un'imbarcazione priva di documenti abilitanti all'uso e la mancanza di una plausibile giustificazione sulla provenienza del bene integravano correttamente gli elementi della ricettazione.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio relativo alla conoscenza del processo; la Corte ha escluso la violazione, rilevando la rituale notifica al domicilio eletto.
art. 420-quater c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata conoscenza del procedimento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché risultava un valido domicilio eletto e una regolare notifica.
art. 598 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; la censura è stata reputata manifestamente infondata per difetto di specificità e per la regolarità delle notifiche.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie sulla base del rinvenimento del bene e dell'assenza di giustificazione plausibile sulla provenienza.
Massime di principio
- La dedotta mancata conoscenza del procedimento non può essere accolta in modo meramente assertivo quando dagli atti risulti l'elezione di domicilio presso il difensore e la regolare notifica presso tale domicilio; il ricorso deve indicare specificamente le ragioni concrete dell'asserita ignoranza del processo.
- In tema di ricettazione, la disponibilità del bene da parte dell'imputato, unita all'assenza di documenti che ne abilitino l'uso o di una plausibile spiegazione circa la sua provenienza, può integrare gli elementi costitutivi del reato secondo una motivazione conforme ai principi consolidati di legittimità.
- La censura sulla motivazione della sentenza di merito è manifestamente infondata quando la decisione impugnata dia conto in modo congruo degli elementi fattuali da cui desume la provenienza illecita del bene e la consapevolezza dell'agente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di doglianze generiche o assertive, prive di specifica confutazione della motivazione di merito.
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