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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24413/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU/ICI relativo ad area fabbricabile (particella 757) per contestata determinazione del valore venale in comune commercio, applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione/insufficiente versamento, contestazioni relative al ravvedimento operoso e richiesta di nullità per mancato contraddittorio preventivo

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutti i suoi motivi. La Corte ha ritenuto che: (i) la valutazione del valore venale resa dal giudice di merito era conforme all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e motivata adeguatamente, per cui non è sindacabile in cassazione fatta eccezione per i vizi di motivazione; (ii) il precedente giudicato invocato non opera per mancanza di identità di parti (il Comune non era parte nella precedente sentenza); (iii) la questione del ravvedimento operoso è sostanzialmente fattuale: la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che i versamenti fossero stati imputati alle particelle 1099 e 12 e non alla 757, valutazione non sindacabile in sede di legittimità; (iv) non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. né difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che contiene gli elementi essenziali della stima; (v) non opera il principio del legittimo affidamento per giustificare l'esclusione delle sanzioni, essendo le dichiarazioni del contribuente non fondate su atti vincolanti dell'amministrazione; (vi) la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è inammissibile come motivo di cassazione poiché l'accertamento è stato eseguito "a tavolino" su tributo non armonizzato e manca una norma che imponga il contraddittorio. Conseguentemente il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza e viene disposta l'applicazione degli oneri previsti (art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    "Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti..."

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente i parametri indicati (zona territoriale, indice edificabilità, atti di compravendita comparati ecc.), quindi nessuna violazione della norma.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14, comma 3

    Rilevata come norma rilevante al tema dei versamenti e del ravvedimento; la Corte ha comunque considerato che, nei fatti, nessun versamento in ravvedimento è stato attribuito alla particella 757.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4

    Richiamata nella censura iniziale ma la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione normativa in relazione alla motivazione della stima.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 1

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."

    La norma non esclude automaticamente le sanzioni: l'esclusione vale solo quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell'amministrazione o sia stato direttamente danneggiato da errori/omissioni dell'amministrazione. Nel caso non è stato dimostrato tale affidamento giuridicamente rilevante.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Richiamata nella parte relativa al contraddittorio preventivo; la Corte ricorda che il termine dilatorio per il contraddittorio opera solo se la normativa lo prevede per il tipo di accertamento (di solito per verifiche, accessi, ispezioni), non per gli accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati.

  • Codice civile, art. 2697

    Sul riparto dell'onere della prova la Corte osserva che non è stata invertita ingiustificatamente: il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere probatorio del Comune con atti comparativi ritenuti più probanti rispetto a quelli del contribuente.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13-bis

    Citata a supporto della possibilità di utilizzo parziale del ravvedimento operoso; la Corte osserva tuttavia che la fattispecie concreta riguarda l'imputazione dei versamenti a diverse particelle, questione di fatto risolta dal giudice d'appello.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato per l'eventuale obbligo del ricorrente di versare una somma in relazione al grado di giudizio, che la Corte ha ritenuto che ricorrano i presupposti per essa.

  • art. 360‑bis cod. proc. civ., primo comma, n. 1

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo relativo al mancato contraddittorio dovendo la corte di legittimità verificare che il motivo attenga a questioni di diritto rilevabili in cassazione.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Richiamati nella contestazione iniziale su presunti profili di principio ma la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: la discrezionalità valutativa del giudice di merito è in gran parte insindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione o trascuratezza di principi di diritto.
  • Perché un precedente produca efficacia di giudicato è necessaria l'identità di parti: sentenze di terzi o precedenti non vincolano se le parti non sono le stesse.
  • Il ravvedimento operoso e l'imputazione dei versamenti a specifiche partite/particelle sono questioni essenzialmente di fatto: la loro risoluzione spetta al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione, salvo vizi di diritto evidenti.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) non viene rovesciato automaticamente dal giudice di merito che può però attribuire diverso peso alle prove prodotte dalle parti; ciò è legittimo se la motivazione registra la scelta probatoria.
  • Il principio del legittimo affidamento esclude sanzioni solo quando il contribuente si è conformato a indicazioni vincolanti dell'amministrazione o sia stato direttamente danneggiato da errori/omissioni dell'amministrazione: indicazioni amministrative interpretative non bastano.
  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente dovuto per gli accertamenti 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati: l'obbligo esiste solo se la normativa lo prevede espressamente o si tratti di verifiche/controlli che la disciplina delimita.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali che consentano al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa; la valutazione probatoria della fondatezza di tali elementi si svolge in sede di merito.

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