L.R. Veneto 22/2009
Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 22/2009 aggiorna canoni, sanzioni e controlli per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, interviene sui proventi da destinare a tutela idrica e introduce una riduzione temporanea del diritto proporzionale nel triennio 2010-2012 per i soggetti in regola al 31 dicembre 2009. Prevede inoltre verifica biennale delle concessioni e una disciplina transitoria per le domande di ricerca già presentate.
Riordino dei canoni, controlli e sanzioni per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento nel Veneto
Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento
La legge regionale disciplina, per il territorio del Veneto, un riordino dei canoni, dei controlli e delle sanzioni relativi alla ricerca e alla coltivazione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento. Interviene sulla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e su una disposizione della legge finanziaria regionale 2004.
Canoni e diritti per il permesso di ricerca
Per il permesso di ricerca viene aggiornato il diritto proporzionale annuo dovuto dal ricercatore:
- euro 30.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso per le acque minerali e di sorgente;
- euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso per le acque termali.
Il permesso di ricerca resta soggetto alle regole generali della legge regionale n. 40/1989 e non può superare, di regola, i tre anni.
Verifica biennale dello stato delle acque e poteri della Giunta
Per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è introdotta una verifica biennale dello stato della risorsa. A seguito della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di concessione, in funzione degli esiti del monitoraggio e delle condizioni della risorsa idrominerale.
Destinazione dei proventi e risorse finanziarie
I proventi derivanti dai commi relativi al diritto proporzionale e alla riduzione per le concessioni di minori dimensioni sono vincolati a specifiche finalità di interesse pubblico. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, li utilizza esclusivamente per:
- progetti di conservazione e ricarica delle falde acquifere;
- ammodernamento delle reti idriche pubbliche;
- compensazione dei danni diretti e indiretti nei comuni sedi degli impianti e nei comuni contermini;
- campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico e sul consumo consapevole dell’acqua.
Viene inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 20 della legge regionale n. 1/2004.
Sanzioni amministrative
Sono aggiornate in euro le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di acque minerali e termali, distinguendo tra acque minerali e di sorgente e acque termali. Le principali fattispecie riguardano:
- ricerca senza permesso;
- coltivazione senza concessione o senza il pagamento dovuto;
- attività senza autorizzazione;
- inosservanza di obblighi o prescrizioni non assistite da sanzione specifica.
È confermato che, nei casi di particolare gravità o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti irregolari.
Misure straordinarie per il triennio 2010-2012
Per contrastare la crisi del settore, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale sull’acqua imbottigliata è ridotto:
- a euro 1,50 per metro cubo per acqua e derivati imbottigliati in contenitori di plastica;
- a euro 1,00 per metro cubo per acqua e derivati imbottigliati in contenitori di vetro.
La riduzione spetta solo ai concessionari che, entro il 31 dicembre 2009:
- abbiano pagato integralmente il diritto proporzionale dovuto per il triennio 2007-2009;
- abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale sulla difesa dei livelli occupazionali.
Il concessionario deve installare, a propria cura e spese, contatori volumetrici idonei a misurare la quantità di acqua imbottigliata. In caso di mancato pagamento del diritto dovuto, il procedimento di decadenza della concessione viene avviato.
Disciplina transitoria
La nuova misura del diritto proporzionale per il permesso di ricerca non si applica alle domande di permesso di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le misure agevolative del settore acque minerali hanno applicazione limitata al triennio 2010-2012, mentre gli altri interventi hanno portata ordinaria nell’ambito della disciplina regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 set 2009L.R. Veneto 24/2009
- Legge · 25 set 2009L.R. Veneto 23/2009
- Legge · 9 ott 2009L.R. Veneto 26/2009
- Legge · 9 ott 2009L.R. Veneto 25/2009
- Legge · 23 ott 2009L.R. Veneto 29/2009
- Legge · 23 ott 2009L.R. Veneto 28/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →