Regolamento (UE) 2022/1623
Regolamento delegato (UE) 2022/1623 della Commissione del 14 luglio 2022 recante deroga, per l’anno 2022, al regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali nel settore degli ortofrutticoli a causa della crisi provocata dall’invasione russa dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce deroghe straordinarie per il 2022 a favore del settore ortofrutticolo, colpito dalla crisi derivante dall’invasione russa dell’Ucraina. Le misure mirano a preservare la stabilità economica delle organizzazioni di produttori, attenuando gli effetti del deprezzamento della produzione, aumentando la flessibilità dei programmi operativi e evitando il recupero di aiuti UE per impegni pluriennali interrotti a causa della crisi. Alcune deroghe si applicano con effetto dal 1o gennaio 2022.
Deroga temporanea per il 2022 alle regole sui programmi operativi del settore ortofrutticolo in relazione alla crisi causata dall’invasione russa dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni, nonché agli Stati membri, limitatamente alla gestione dei programmi operativi nel 2022. Riguarda, in deroga al regolamento delegato (UE) 2017/891, il calcolo del valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale sugli equilibri di spesa del fondo di esercizio e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per impegni pluriennali. Le deroghe sono giustificate solo per effetti collegati all’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 e, per alcune disposizioni, si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2022.
Deroga per il 2022 nel settore ortofrutticolo a causa della crisi ucraina
Il regolamento delegato (UE) 2022/1623 della Commissione interviene in un contesto di grave perturbazione dei mercati agricoli conseguente all’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. Il legislatore europeo rileva che le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le loro associazioni sono esposte a difficoltà eccezionali di pianificazione, liquidità, raccolta, distribuzione e attuazione dei programmi operativi, con effetti potenzialmente destabilizzanti anche sul riconoscimento stesso delle organizzazioni.
Contesto e finalità
Le considerazioni evidenziano che le interruzioni delle catene di approvvigionamento, i problemi logistici e la carenza di manodopera hanno inciso in modo rilevante sulla capacità del settore di mantenere gli impegni programmati. In particolare, il deprezzamento della produzione commercializzata avrebbe potuto ridurre l’importo dell’aiuto UE nell’anno successivo e, in casi estremi, far scendere il valore della produzione al di sotto delle soglie minime richieste per il riconoscimento. Il regolamento mira quindi a preservare la stabilità finanziaria e operativa delle organizzazioni di produttori e a consentire loro maggiore flessibilità nella gestione della crisi.
Ambito delle deroghe rispetto al regolamento delegato (UE) 2017/891
Il regolamento introduce tre deroghe mirate al regolamento delegato (UE) 2017/891:
- sul calcolo del valore della produzione commercializzata nel 2022;
- sulla disciplina nazionale delle percentuali massime del fondo di esercizio per misura o tipo di azione;
- sul recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per impegni pluriennali interrotti nel 2022.
Le deroghe sono limitate ai casi in cui le conseguenze negative derivino da motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina e non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, né rientranti nel suo controllo.
Valore della produzione commercializzata
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, se nel 2022 un prodotto subisce un deprezzamento di almeno il 35 % per le cause indicate, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto viene considerato pari al 100 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Si tratta di una deroga espressa all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, che altrimenti avrebbe limitato il valore computabile in presenza di riduzioni di valore. La misura ha l’obiettivo di evitare effetti penalizzanti sul calcolo degli aiuti e sulla tenuta del riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
Strategia nazionale e flessibilità del fondo di esercizio
L’articolo 1, paragrafo 2, sospende per il 2022 l’obbligo degli Stati membri, previsto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime di spesa del fondo di esercizio per singola misura o tipo di azione. La deroga è finalizzata ad accrescere la flessibilità gestionale delle organizzazioni di produttori, così da consentire l’adozione di misure più adeguate per far fronte alle conseguenze economiche e operative della crisi.
Impegni pluriennali e recupero dell’aiuto UE
L’articolo 1, paragrafo 3, interviene sull’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e dispone che l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, incluse le azioni ambientali, non debba essere recuperato né rimborsato al FEAGA quando gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possano essere realizzati nel 2022 perché tali impegni sono stati interrotti nel corso dell’anno per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina. La disposizione tutela la stabilità finanziaria delle organizzazioni, evitando conseguenze sanzionatorie o restitutorie in presenza di una crisi eccezionale.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2022, in coerenza con la struttura annuale dei programmi operativi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Valore della produzione commercializzata nel 2022
In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2022 un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari al 100 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato la sussistenza delle condizioni.
Flessibilità della strategia nazionale e del fondo di esercizio
In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2022 non si applica l’obbligo per gli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio spendibili per singola misura o tipo di azione, al fine di garantire un equilibrio tra le diverse misure.
Non recupero dell’aiuto UE per impegni pluriennali
In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, comprese le azioni ambientali, non è recuperato e rimborsato al FEAGA se gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2022 a causa dell’interruzione di tali impegni nel corso del 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva parziale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica dal 1o gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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