Ordinanza n. 2465/2026 - Milano, Sezione 1
in punto RICORSO PER OTTEMPERANZA alla sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Cremona pronunciata in data 6.3.2025 e notificata in data 7.3.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato (carta docente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che condannava il Ministero all'accredito di euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Il Ministero si è costituito e ha eccepito l'incompetenza territoriale interna del TAR Lombardia - sede di Milano, sostenendo che la controversia dovesse essere assegnata alla sezione staccata di Brescia, poiché la sentenza da eseguire era stata emessa dal Tribunale di Cremona, ricadente nella circoscrizione di tale sezione. L'eccezione è stata proposta con memoria depositata entro il termine ritenuto rilevante dall'art. 47, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR Lombardia - Sezione Prima, senza decidere nel merito la domanda di ottemperanza, ha rilevato la questione relativa alla ripartizione interna tra la sede di Milano e la sezione staccata di Brescia. In applicazione dell'art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui l'eccezione deve essere sollevata dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o comunque entro il termine previsto, e deve essere decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile, il Collegio ha trasmesso il fascicolo al Presidente del TAR Lombardia per i provvedimenti di competenza. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta
La questione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata deve essere esaminata dal Presidente del TAR, quando tempestivamente eccepita dalla parte diversa dal ricorrente; il Collegio deve quindi trasmettere il fascicolo per i provvedimenti di competenza.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Il termine richiamato dall'art. 47, comma 2, c.p.a. rileva per stabilire la tempestività dell'eccezione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata.
Massime di principio
- Quando la parte diversa dal ricorrente eccepisce tempestivamente che un ricorso debba essere trattato dalla sede centrale del TAR anziché dalla sezione staccata, o viceversa, la questione di ripartizione interna deve essere rimessa al Presidente del TAR, competente a provvedere con ordinanza motivata non impugnabile.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, la contestazione sulla sede interna competente del TAR non è decisa dal collegio investito del ricorso, ma segue il procedimento previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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