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Sentenza

Sentenza n. 16386/2026 - Roma, Sezione 3T

accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 898/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza n. 898/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 898/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'integrale adempimento della sentenza, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, aveva soddisfatto la pretesa azionata. Ha disposto una parziale compensazione delle spese in ragione dell'esecuzione intervenuta a seguito del ricorso e ha condannato il Ministero al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.

    L'integrale adempimento della pretesa da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'integrale adempimento dell'Amministrazione intervenuto durante il processo e risultante dagli atti comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l'Amministrazione adempie alla pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, tale circostanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma la condanna dell'Amministrazione per la parte residua secondo il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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