Sentenza n. 1123/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausola del bando di selezione pubblica per soli titoli che prevedeva, quale requisito specifico di partecipazione, l'iscrizione all'Ordine degli psicologi, nonché gli atti presupposti e gli eventuali successivi provvedimenti di esclusione e approvazione della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di selezione pubblica per soli titoli indetta da ARES Sardegna per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di dirigenti psicologi nella disciplina di psicoterapia, limitatamente alla clausola che richiedeva, quale requisito specifico di partecipazione, l'iscrizione all'Ordine degli psicologi. Sono stati impugnati anche la determinazione dirigenziale di approvazione del bando, la proposta presupposta e ogni atto connesso o conseguenziale, inclusi gli eventuali provvedimenti di esclusione e di approvazione della graduatoria. Dal testo non risultano specificamente illustrati ulteriori motivi di legittimità, oltre alla contestazione della clausola del bando e alla richiesta cautelare di ammissione con riserva.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto che, nelle more del giudizio, la ricorrente è stata utilmente inserita al terzo posto della graduatoria per l'ASL 7 del Sulcis. Poiché la sopravvenuta ammissione e utile collocazione in graduatoria hanno eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla stessa ricorrente. Le spese sono state compensate: la clausola impugnata era efficace al momento della proposizione del ricorso, mentre l'utile inserimento in graduatoria è sopravvenuto successivamente alla presentazione del gravame.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta ammissione del candidato alla procedura selettiva e l'utile collocazione nella relativa graduatoria possono eliminare l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione della clausola del bando che ne aveva precluso o messo in discussione la partecipazione, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'atto impugnato era lesivo ed efficace al momento della proposizione del ricorso, ma l'interesse alla decisione viene meno per effetto di una sopravvenienza favorevole intervenuta nel corso del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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