Cassazione Penale, Sentenza n. 13274/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna (mandato d'arresto europeo processuale per 28 ipotesi di riciclaggio) sostenendo: 1) violazione dell'art. 2 della L. n. 69/2005 (connessa all'art. 13 Cost.) e degli artt. 6 e 18 della stessa legge dopo il d.lgs. n. 10/2021, perché il provvedimento cautelare interno finlandese sarebbe privo di motivazione effettiva sulle esigenze cautelari e parte della motivazione sarebbe segretata; 2) violazione dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa poiché il ricorrente non sarebbe stato informato del provvedimento cautelare e quindi privo della possibilità di impugnazione; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005 per disparità di trattamento tra persone radicate in Italia e altri soggetti, con richiesta che la videoconferenza possa supplire all'esigenza di partecipazione al processo; inoltre la difesa ha prodotto documentazione su procedimenti italiani successivamente iniziati a tutela del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto che: l'art. 2 L. n. 69/2005 va letto alla luce del primato del diritto dell'Unione e dei principi sovranazionali (Cedu/Diritto UE) e non può essere impiegato come parametro automatico di illegittimità della richiesta di consegna; l'autorità giudiziaria italiana non ha il potere di rimettere in discussione le esigenze cautelari valutate dall'autorità emittente in sede di mandato d'arresto europeo; la mancata conoscenza preventiva dei mezzi di impugnazione nello Stato emittente non viola automaticamente il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, alla luce della giurisprudenza CJEU (C-649/19 IR e C-583/23 AK citate); la questione di legittimità dell'art. 18-bis è manifestamente infondata alla luce del quadro normativo europeo (Decisione quadro 2002/584/GAI) e delle regole di cooperazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
dall'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona
La Corte interpreta l'art. 2 come coordinato col diritto dell'Unione e con i principi sovranazionali (Cedu/ Carta), evitando che la Costituzione interna diventi un parametro assoluto idoneo a bloccare meccanismi di cooperazione come il mandato d'arresto europeo
Decreto legislativo n. 10/2021
Riforma che ha modificato l'art. 2 della L. 69/2005 e semplificato alcuni obblighi documentali dell'autorità emittente; contribuisce alla prevalenza pratica del diritto UE nelle valutazioni di consegna
Legge 69/2005, art. 18-bis, comma 2
La Corte ritiene infondata la censura di disparità di trattamento tra ricercati residenti/italiani; lo strumento europeo non impone un rifiuto 'secco' della consegna per i residenti, e le esigenze possono essere gestite tramite condizioni (es. rinvio) o strumenti come la videoconferenza
Regola sul rinvio della consegna; la Corte ricorda che solo la pendenza di un procedimento 'a carico' in Italia può essere valutata per un eventuale rinvio e ciò non è stato dimostrato dal ricorrente
Costituzione Italiana, artt. 13, 24, 111
Richiamati dal ricorrente come parametri di tutela, ma la Corte li ricondusse alla comune tutela dei diritti riconosciuti anche a livello sovranazionale e non idonei a impedire l'esecuzione di un EAW quando gli standard UE/CEDU sono rispettati
Decisione quadro 2002/584/GAI
Fondamento del mandato d'arresto europeo: mira a superare le regole tradizionali di estradizione per evitare l'impunità e giustifica la limitazione delle possibilità di rifiuto della consegna in determinate ipotesi
Direttiva 2012/13/UE
Attribuisce diritti agli indagati/imputati; la Corte richiama la giurisprudenza della CJEU (C-649/19 IR) secondo cui la qualità di 'imputato' e l'accesso pieno ai diritti si acquisiscono normalmente dal momento della consegna
Giurisprudenza CJEU e Corte di cassazione citata (es. C-649/19 IR; C-583/23 AK; Sez. U n. 4614/2007 e altre)
Confermano che l'autorità di esecuzione non è tenuta a riesaminare in sede di esecuzione le motivazioni di merito dell'autorità emittente né a richiedere la predetta motivazione cautelare interna; il diritto di difesa è ritenuto sufficientemente tutelato dagli obblighi di informazione e dagli standard UE
Massime di principio
- In caso di mandato d'arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria italiana non ha generalmente il potere di riesaminare le esigenze cautelari valutate dall'autorità emittente: basta il rispetto dei requisiti formali del mandato e degli standard UE/CEDU
- L'art. 2 della L. 69/2005 deve essere interpretato alla luce del primato del diritto dell'Unione e dei principi sovranazionali; obiezioni fondate solo su costi costituzionali in conflitto con il diritto UE sono soggette a criteri molto restrittivi
- La mancata possibilità di impugnare il provvedimento nell'ordinamento emittente prima della consegna non comporta, di per sé, violazione dell'effettiva tutela giurisdizionale: molte tutele si consolidano dal momento della consegna e dell'acquisizione dello status di imputato
- La richiesta di proclamare l'illegittimità costituzionale di norme che regolano la consegna o di pretendere un 'rifiuto secco' della consegna per legami con il territorio italiano risulta difficilmente accolta: gli strumenti europei prevedono meccanismi (rinvio, condizioni, videoconferenza) per bilanciare interessi processuali e legami con il territorio
- Documentazione o procedimenti successivi alla decisione di consegna hanno scarso effetto salvo che non dimostrino la concreta e precedente sussistenza di un procedimento 'a carico' in Italia che giustifichi un rinvio ai sensi delle norme applicabili
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