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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13274/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna (mandato d'arresto europeo processuale per 28 ipotesi di riciclaggio) sostenendo: 1) violazione dell'art. 2 della L. n. 69/2005 (connessa all'art. 13 Cost.) e degli artt. 6 e 18 della stessa legge dopo il d.lgs. n. 10/2021, perché il provvedimento cautelare interno finlandese sarebbe privo di motivazione effettiva sulle esigenze cautelari e parte della motivazione sarebbe segretata; 2) violazione dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa poiché il ricorrente non sarebbe stato informato del provvedimento cautelare e quindi privo della possibilità di impugnazione; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005 per disparità di trattamento tra persone radicate in Italia e altri soggetti, con richiesta che la videoconferenza possa supplire all'esigenza di partecipazione al processo; inoltre la difesa ha prodotto documentazione su procedimenti italiani successivamente iniziati a tutela del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto che: l'art. 2 L. n. 69/2005 va letto alla luce del primato del diritto dell'Unione e dei principi sovranazionali (Cedu/Diritto UE) e non può essere impiegato come parametro automatico di illegittimità della richiesta di consegna; l'autorità giudiziaria italiana non ha il potere di rimettere in discussione le esigenze cautelari valutate dall'autorità emittente in sede di mandato d'arresto europeo; la mancata conoscenza preventiva dei mezzi di impugnazione nello Stato emittente non viola automaticamente il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, alla luce della giurisprudenza CJEU (C-649/19 IR e C-583/23 AK citate); la questione di legittimità dell'art. 18-bis è manifestamente infondata alla luce del quadro normativo europeo (Decisione quadro 2002/584/GAI) e delle regole di cooperazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 69/2005, art. 2

    dall'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona

    La Corte interpreta l'art. 2 come coordinato col diritto dell'Unione e con i principi sovranazionali (Cedu/ Carta), evitando che la Costituzione interna diventi un parametro assoluto idoneo a bloccare meccanismi di cooperazione come il mandato d'arresto europeo

  • Decreto legislativo n. 10/2021

    Riforma che ha modificato l'art. 2 della L. 69/2005 e semplificato alcuni obblighi documentali dell'autorità emittente; contribuisce alla prevalenza pratica del diritto UE nelle valutazioni di consegna

  • Legge 69/2005, art. 18-bis, comma 2

    La Corte ritiene infondata la censura di disparità di trattamento tra ricercati residenti/italiani; lo strumento europeo non impone un rifiuto 'secco' della consegna per i residenti, e le esigenze possono essere gestite tramite condizioni (es. rinvio) o strumenti come la videoconferenza

  • Legge 69/2005, art. 24

    Regola sul rinvio della consegna; la Corte ricorda che solo la pendenza di un procedimento 'a carico' in Italia può essere valutata per un eventuale rinvio e ciò non è stato dimostrato dal ricorrente

  • Costituzione Italiana, artt. 13, 24, 111

    Richiamati dal ricorrente come parametri di tutela, ma la Corte li ricondusse alla comune tutela dei diritti riconosciuti anche a livello sovranazionale e non idonei a impedire l'esecuzione di un EAW quando gli standard UE/CEDU sono rispettati

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Fondamento del mandato d'arresto europeo: mira a superare le regole tradizionali di estradizione per evitare l'impunità e giustifica la limitazione delle possibilità di rifiuto della consegna in determinate ipotesi

  • Direttiva 2012/13/UE

    Attribuisce diritti agli indagati/imputati; la Corte richiama la giurisprudenza della CJEU (C-649/19 IR) secondo cui la qualità di 'imputato' e l'accesso pieno ai diritti si acquisiscono normalmente dal momento della consegna

  • Giurisprudenza CJEU e Corte di cassazione citata (es. C-649/19 IR; C-583/23 AK; Sez. U n. 4614/2007 e altre)

    Confermano che l'autorità di esecuzione non è tenuta a riesaminare in sede di esecuzione le motivazioni di merito dell'autorità emittente né a richiedere la predetta motivazione cautelare interna; il diritto di difesa è ritenuto sufficientemente tutelato dagli obblighi di informazione e dagli standard UE

Massime di principio

  • In caso di mandato d'arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria italiana non ha generalmente il potere di riesaminare le esigenze cautelari valutate dall'autorità emittente: basta il rispetto dei requisiti formali del mandato e degli standard UE/CEDU
  • L'art. 2 della L. 69/2005 deve essere interpretato alla luce del primato del diritto dell'Unione e dei principi sovranazionali; obiezioni fondate solo su costi costituzionali in conflitto con il diritto UE sono soggette a criteri molto restrittivi
  • La mancata possibilità di impugnare il provvedimento nell'ordinamento emittente prima della consegna non comporta, di per sé, violazione dell'effettiva tutela giurisdizionale: molte tutele si consolidano dal momento della consegna e dell'acquisizione dello status di imputato
  • La richiesta di proclamare l'illegittimità costituzionale di norme che regolano la consegna o di pretendere un 'rifiuto secco' della consegna per legami con il territorio italiano risulta difficilmente accolta: gli strumenti europei prevedono meccanismi (rinvio, condizioni, videoconferenza) per bilanciare interessi processuali e legami con il territorio
  • Documentazione o procedimenti successivi alla decisione di consegna hanno scarso effetto salvo che non dimostrino la concreta e precedente sussistenza di un procedimento 'a carico' in Italia che giustifichi un rinvio ai sensi delle norme applicabili

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