Corte di giustizia, Sentenza C-429/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2025. — St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD contro QX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “contratto di servizi” – Articolo 2, punto 6 – Contratti di insegnamento relativi all’istruzione dei bambini in età di scuola dell’obbligo – Insegnamento privato – Articolo 27 – Fornitura non richiesta di servizi – Materie obbligatorie conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione. — Causa C-429/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei contratti di insegnamento stipulati da un genitore con una scuola privata per l’istruzione obbligatoria dei figli, il genitore è consumatore ai sensi della direttiva 2011/83, mentre non lo è l’alunno se non parte del contratto. Ha inoltre qualificato tali contratti come contratti di servizi. Infine, ha escluso che l’articolo 27 sulla fornitura non richiesta possa essere invocato per evitare il pagamento delle rette, salvo i rimedi eventualmente previsti dal diritto nazionale per vizi o inadempimenti del servizio.
Rinvio pregiudiziale sulla qualifica di consumatore e di contratto di servizi nei contratti di insegnamento privato relativi all’istruzione obbligatoria dei figli, nonché sull’applicabilità della disciplina sulla fornitura non richiesta di servizi.
La questione giuridica
Se un genitore che stipula con una scuola privata, registrata come società commerciale, un contratto per l’istruzione scolastica obbligatoria dei figli sia un "consumatore" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83; se l’alunno possa a sua volta essere considerato consumatore; se tale contratto rientri nella nozione di "contratto di servizi" ai sensi dell’articolo 2, punto 6; e se l’articolo 27 della direttiva consenta di esonerarsi dal pagamento della retta per mancata richiesta di una materia obbligatoria o per insoddisfazione sulla qualità dell’insegnamento.
Principio di diritto
Nel sistema della direttiva 2011/83, il genitore che conclude personalmente con una scuola privata un contratto di insegnamento per l’istruzione dei figli in età di scuola dell’obbligo agisce come consumatore, perché il contratto non è connesso alla sua attività professionale e la circostanza che l’istruzione sia obbligatoria non elimina tale qualità; l’alunno, invece, non è consumatore se non è parte del contratto. Il contratto di insegnamento a titolo oneroso concluso con la scuola privata è un contratto di servizi. L’articolo 27 non consente però di sottrarsi al pagamento della retta per il solo fatto che non sia stata "richiesta" una materia obbligatoria o che non si sia soddisfatti della qualità dell’insegnamento: non vi è fornitura non richiesta, e le contestazioni sulla qualità restano regolate dal diritto contrattuale nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 6, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 27, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettere b) e c), direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2005/29/CE
- Punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE
Contratto di insegnamento privato e tutela dei consumatori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in una controversia tra una scuola privata bulgara, registrata come società commerciale, e una madre che aveva concluso due contratti di insegnamento a tempo pieno per i figli in età di scuola dell’obbligo. La lite verteva sul pagamento di una penale contrattuale conseguente alla risoluzione unilaterale dei contratti.
Fatti e procedimento principale
QX aveva stipulato con la St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD due contratti per l’anno scolastico 2022/2023, con pagamento di rette annuali. I contratti prevedevano la possibilità di risolvere unilateralmente con preavviso scritto e pagamento di una penale. Dopo la risoluzione dei contratti, la scuola ha chiesto in giudizio il pagamento della penale. QX ha contestato la validità della clausola, sostenendo che fosse contraria al buon costume e comportasse un arricchimento senza causa.
Il giudice del rinvio ha dubitato: 1) se il genitore potesse essere considerato consumatore, nonostante l’istruzione dei figli fosse obbligatoria per legge; 2) se anche gli alunni potessero essere considerati consumatori; 3) se il contratto di insegnamento integrasse un contratto di servizi; 4) se si potesse applicare l’articolo 27 della direttiva 2011/83 sulla fornitura non richiesta di servizi.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, segnatamente:
- articolo 2, punto 1, sulla nozione di consumatore;
- articolo 2, punto 6, sulla nozione di contratto di servizi;
- articolo 3, paragrafi 1 e 5, sull’ambito di applicazione e sul rapporto con il diritto contrattuale nazionale;
- articolo 27, sulla fornitura non richiesta.
Sono stati richiamati anche la direttiva 93/13/CEE, per l’interpretazione coerente della nozione di consumatore, e la direttiva 2005/29/CE, cui rinvia l’articolo 27 della direttiva 2011/83.
Ragionamento della Corte sulla nozione di consumatore
La Corte ha ricordato che la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va interpretata in modo funzionale: rileva se il contratto sia concluso al di fuori di un’attività professionale. Per coerenza del diritto dell’Unione, l’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83 deve tener conto della giurisprudenza sulla direttiva 93/13.
Applicando tali criteri, la Corte ha rilevato che QX aveva concluso i contratti per garantire l’istruzione dei figli presso una scuola privata che operava come soggetto commerciale. Il fatto che l’istruzione fosse obbligatoria secondo il diritto bulgaro non è decisivo: la direttiva non contiene una limitazione legata all’obbligatorietà del servizio, e il genitore conserva comunque la libertà di scegliere tra scuola pubblica e privata.
La Corte ha quindi affermato che il genitore rientra nella nozione di consumatore. Diversamente, gli alunni non erano parti dei contratti: gli obblighi contrattuali gravavano sul genitore, sicché essi non potevano essere qualificati come consumatori in relazione a tali contratti.
Ragionamento sulla nozione di contratto di servizi
La nozione di contratto di servizi, ai sensi dell’articolo 2, punto 6, è molto ampia e comprende tutti i contratti diversi dai contratti di vendita in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio contro corrispettivo.
La Corte ha osservato che i contratti di insegnamento in questione non hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni, ma la prestazione di servizi educativi e, eventualmente, di servizi supplementari. Pertanto, salve le verifiche del giudice nazionale, essi rientrano nella nozione di contratto di servizi.
Ragionamento sull’articolo 27: fornitura non richiesta
Quanto all’articolo 27, la Corte ha ricordato che esso mira a impedire che un professionista imponga al consumatore un rapporto contrattuale non liberamente accettato, prevedendo l’esonero dall’obbligo di pagare per beni o servizi non richiesti.
Nel caso di specie, però, i contratti prevedevano una prestazione globale di insegnamento, liberamente sottoscritta dal genitore, senza possibilità di scegliere singole materie o modularne il numero di ore. Non risultava neppure la richiesta di un pagamento supplementare per servizi non richiesti. Ne consegue che non si tratta di fornitura non richiesta, neppure se il servizio comprende materie obbligatorie in base alle norme nazionali.
Quanto all’eventuale insoddisfazione per la qualità dell’insegnamento, la Corte ha precisato che tale profilo non rientra nell’articolo 27, ma nel diritto contrattuale nazionale, che la direttiva 2011/83 lascia impregiudicato per gli aspetti generali del contratto non disciplinati dal diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte ha dunque dichiarato che:
- il genitore che conclude da solo un contratto di insegnamento con una scuola privata per l’istruzione obbligatoria dei figli è un consumatore;
- l’alunno non è consumatore se non è parte del contratto;
- il contratto di insegnamento è un contratto di servizi;
- l’articolo 27 non consente di sottrarsi al pagamento della retta per mancata richiesta di una materia obbligatoria e non si applica alle contestazioni sulla qualità del servizio, che restano disciplinate dal diritto nazionale dei contratti.
Indicazioni operative
Per gli operatori, la pronuncia conferma che nei rapporti scuola privata-genitore la disciplina consumeristica UE può applicarsi al genitore come parte contrattuale, con possibili ricadute sulla trasparenza delle clausole e sulla tutela contro pratiche scorrette. Tuttavia, non è possibile utilizzare l’articolo 27 come strumento per contestare la retta solo perché l’insegnamento riguarda materie obbligatorie o perché il servizio non è ritenuto soddisfacente; tali questioni vanno valutate principalmente alla luce del diritto civile nazionale.
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