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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29129/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito per la progettazione dei lavori di ripristino di immobili danneggiati dal terremoto del 1980, al fine di ottenere le provvidenze statali previste dalla legge speciale. Il professionista, dopo avere predisposto anche una perizia di variante, aveva presentato una parcella ritenuta dalla controparte non corrispondente all'attività effettivamente svolta e contenente importi non dovuti. In primo grado era stata proposta domanda di accertamento negativo del credito e il professionista aveva svolto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso. Il Tribunale aveva rigettato la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancato rispetto del termine assegnato per la rinnovazione della notifica nei confronti del condominio, ritenuto estinto, ed aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso i singoli proprietari, sul rilievo che la riconvenzionale sarebbe stata proposta solo contro il condominio e non anche contro il singolo condomino costituito. Con il ricorso per cassazione si è denunciata violazione degli artt. 99, 112, 115, 345 c.p.c. e 2909 c.c., oltre a nullità della sentenza e vizio motivazionale, sostenendo che la domanda riconvenzionale era stata proposta anche nei confronti del condomino/procuratore generale e che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sua legittimazione passiva e la prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'errore della Corte d'appello consisteva nell'avere dichiarato inammissibile l'appello per mancata rinnovazione della notificazione al condominio estinto, nonostante la causa fosse già ritualmente instaurata nei confronti di un soggetto che era stato componente del condominio e quindi parte passivamente legittimata rispetto alla domanda di pagamento del compenso professionale. La Corte ha richiamato la natura del condominio come ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica e ha osservato che l'estinzione del condominio fa venire meno l'ente di gestione, ma non elimina la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo ai singoli partecipanti. Ha escluso che nella specie fosse configurabile un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di domanda pecuniaria riferita a una prestazione divisibile e, al più, riconducibile a litisconsorzio facoltativo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini il merito della pretesa creditoria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al principio della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in concreto, per censurare l'erronea individuazione del contenuto della domanda riconvenzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'assunto che la controparte non aveva contestato la riferibilità della domanda anche al condomino.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nella ratio della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella soluzione della controversia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Individuato come parametro del ricorso per cassazione; la Corte valorizza soprattutto il vizio di nullità processuale per erronea individuazione del petitum e dell'ambito soggettivo della domanda.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Ritenuto rispettato perché il ricorso indicava specificamente gli atti processuali rilevanti, consentendo l'esame diretto degli stessi.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva applicato la disciplina sull'integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha rilevato che non poteva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, poiché la parte presente in giudizio era già legittimata passiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • L'erronea individuazione del contenuto soggettivo della domanda, quando incide sul petitum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra un vizio denunciabile come nullità processuale in cassazione.
  • La domanda di pagamento del compenso per attività svolta in favore del condominio è, per sua natura, riferita anche ai singoli partecipanti al condominio, poiché il condominio è un ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica distinta da quella dei condomini.
  • L'estinzione del condominio fa venir meno l'ente di gestione e la rappresentanza dell'amministratore, ma non elimina la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo ai soggetti già componenti del condominio.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condomini quando la pretesa ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria divisibile; in tale ipotesi, la situazione è riconducibile al litisconsorzio facoltativo o alla legittimazione passiva del singolo partecipante già evocato in giudizio.
  • Se il giudizio è stato validamente instaurato nei confronti di una parte passivamente legittimata, la Corte d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio verso un soggetto il cui intervento non era necessario ai fini della regolare prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrestazione d'opera professionaleInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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