Sentenza del 10/05/2022 n. 14851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione (Irpef, con tassazione separata ex art.17 TUIR) le somme corrisposte dall'A.S.P. al dipendente a titolo di risarcimento del danno, derivante dall'omessa attivazione della 'retribuzione di risultato' ex art.52 del c.c.n.l. 08/06/2000. L'Agenzia sosteneva che le somme fossero riconducibili a lucro cessante (mancato guadagno) e quindi imponibili ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.P.R. n.917/1986, seppure da assoggettare a tassazione separata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che, alla luce della qualificazione operata dal giudice del lavoro e della giurisprudenza di legittimità, le somme transatte erano risarcimento per la perdita di chance di accrescimento professionale (danno emergente) e non reintegro di un reddito effettivamente perduto. Pertanto tali somme non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art.6, comma 2, T.U.I.R. La Corte ha inoltre accolto la richiesta di rimessione in termini del resistente per vizi del deposito telematico non imputabili alla parte. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 6, comma 2
Le somme percepite a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui reintegrino un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Non sono imponibili se mirano a riparare danni di natura diversa (danno emergente), come la perdita di chance.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b
art. 17, comma 1, lett. b
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione alla tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; la Corte però ha ritenuto irrilevante tale regime perché è necessario prima qualificare la natura del risarcimento (lucro cessante vs danno emergente).
C.C.N.L. dirigenza sanitaria, art. 52
art. 52 del c.c.n.l. dell'08/06/2000
Articolo richiamato dalle parti per il criterio di quantificazione ('retribuzione di risultato'); la Corte osserva che il riferimento contrattuale può servire solo per determinare il quantum e non modifica la natura risarcitoria del pagamento.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2
Base normativa utilizzata per la rimessione in termini del resistente a causa di un errore di deposito telematico non imputabile alla parte.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 3
Richiamato a proposito della tempestività del deposito telematico e delle ricevute di accettazione/consegna come prova del tempestivo adempimento.
Massime di principio
- Va sempre individuata la natura del risarcimento: se è diretto a reintegrare redditi effettivamente perduti (lucro cessante) la somma è imponibile; se ripara un danno emergente (es. perdita di chance, pregiudizio alla professionalità) la somma non è reddito imponibile ai sensi dell'art.6, comma 2 TUIR.
- La qualificazione del danno operata dal giudice del lavoro è determinante per la valutazione fiscale: il giudice tributario deve darvi conto e non può mutarne la qualifica sostanziale senza adeguata motivazione.
- Il richiamo a criteri contrattuali per la quantificazione (es. art.52 c.c.n.l.) non trasforma automaticamente la natura risarcitoria della somma in natura reddituale; il meccanismo di determinazione del quantum è neutro rispetto alla natura del danno.
- Se il contribuente dimostra che il pagamento ha natura di ristoro per perdita di opportunità professionali (perdita di chance/lesione della professionalità), la somma è fiscalmente esente nella misura in cui non corrisponde a redditi effettivamente perduti.
- Nel caso di contenziosi su indennità risarcitorie è utile documentare la sentenza del lavoro che qualifica il danno e la motivazione (danno emergente vs lucro cessante), perché questa qualificazione è vincolante ai fini fiscali salvo elementi di fatto contrari.
- Sul piano processuale, i vizi del deposito telematico non imputabili alla parte possono giustificare la rimessione in termini (art.153 c.p.c.), purché provata la tempestività degli adempimenti e l'assenza di colpa della parte.
- Quando la somma è riconosciuta per specifiche retribuzioni effettivamente non percepite (es. mensilità, arretrati certi), si applicano le regole ordinarie di tassazione e, se percepite in anni successivi, può essere applicato il regime della tassazione separata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 1561 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 10 mag 2022Sentenza del 10/05/2022 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →