Cassazione Penale, Sentenza n. 14976/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 3.10.2023 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla 'ndrangheta, cosca "Libri"). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 273 e 292 c.p.p., art. 416-bis c.p.), sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato era apparente: si sarebbe fatto ricorso a elementi non idonei a dimostrare un apporto effettivo al sodalizio (dichiarazioni di terzi, precedenti riferibili al fratello, assoluzioni, interlocuzioni intercettate non dimostranti un concreto apporto), utilizzo di dichiarazioni del collaboratore Liuzzo ritenute "de relato" e non corroborate, e valutazione illogica di conversazioni e circostanze (es. riscossione somme, richieste di spiegazioni su una rapina, contributi per il fratello detenuto) come prova di partecipazione alla consorteria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non ammissibili in questa sede, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sui giudizi di merito del Tribunale del riesame: è verificabile solo la congruità logica e giuridica della motivazione e non è consentita una riconsiderazione dei fatti. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa l'esistenza di gravi indizi di partecipazione di Quattrone alla cosca Libri, valorizzando dichiarazioni, intercettazioni tra soggetti intranei, riscontri sulle riscossioni e sulle richieste di supporto per il fratello detenuto, nonché il colloquio in carcere tra i fratelli. La Corte ha ricordato che, in fase cautelare, è sufficiente il giudizio di qualificata probabilità ("gravi indizi") e che le intercettazioni tra associati costituiscono prova diretta. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato richiede la "partecipazione" a un'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che non basta la mera affiliazione formale, ma è richiesto un apporto effettivo, concreto e riconoscibile alla vita dell'associazione, che può essere materiale o morale e manifestarsi anche in forme atipiche e non necessariamente mediante reati-fine.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce la soglia dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesta per misure cautelari: in fase cautelare non è richiesta la prova piena né la qualificazione degli indizi secondo il criterio di precisione e concordanza previsto per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il diverso standard probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito: i criteri di precisione e concordanza degli indizi propri del giudizio di merito non sono integralmente richiesti nella fase cautelare.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha quantificato in euro 3.000 l'importo da versare.
SS.UU. sentenza "Modaffari" e Sez. U. sentenza "Mannino" (giurisprudenza citata)
La giurisprudenza di legittimità è utilizzata per chiarire il concetto di partecipazione mafiosa: la mera "affiliazione" non basta, serve un'attivazione fattiva e un "apporto" effettivo alla vita dell'organizzazione; tuttavia la messa a disposizione può consistere in elementi immateriali o atipici idonei a rafforzare l'associazione e a conservare la sua capacità operativa.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sul giudizio del Tribunale del riesame è limitato: si verifica la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non è ammessa una riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Per ottenere l'annullamento di misure cautelari è necessario dedurre la violazione di norme specifiche o dimostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non una diversa valutazione delle prove.
- In materia di 416-bis non è necessaria la prova di reati-fine commessi dal singolo affiliato: è sufficiente dimostrare un contributo effettivo, anche minimo ma riconoscibile, alla vita e all'organizzazione del sodalizio (materiale o morale).
- Intercettazioni tra soggetti intranei al sodalizio hanno valenza probatoria diretta e non sono meramente "de relato" quando esprimono conoscenze condivise e fatti di comune interesse per la consorteria; la loro interpretazione resta però questione di merito.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di soggetti esterni devono essere valutate nel loro contesto e, se riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, movimenti di denaro, comportamenti ripetuti), possono sostenere la sussistenza dei gravi indizi.
- In fase cautelare il giudice valuta la "qualificata probabilità" (gravi indizi) e non il convincimento probatorio richiesto nel giudizio di merito; quindi elementi indiziari anche non perfettamente "precisi e concordanti" possono essere ritenuti sufficienti.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in casi simili conviene puntare su lacune logiche o giuridiche nella motivazione (es. assenza di collegamenti logici tra fatti e conclusione, utilizzo di fonti non corroborate), più che su una mera rivalutazione delle prove.
- Comportamenti quali la gestione di riscossioni, l'intermediazione per contributi al detenuto, l'essere riferimento territoriale e l'essere consultato su vicende estorsive possono essere valutati come indicatori concreti di "intraneità" al sodalizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →