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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17520/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revoca della confisca di un immobile sito in Palmi, formalmente intestato alla loro madre Morgante Lucia Giuseppa e confiscato nel procedimento di prevenzione nei confronti di Gallico Giuseppe. Hanno dedotto che la confisca si basasse su elementi non sufficienti (in particolare su una conversazione intercettata del 25/10/2007) e che non fosse stato instaurato alcun procedimento penale a carico del presunto autore del reato. Hanno prodotto documenti (preliminare di compravendita del 1977, dichiarazioni testimoniali, perizie, documentazione contabile, atti di sanatoria edilizia) volti a dimostrare l'acquisizione lecita del terreno e la legittimità delle successive edificazioni, sostenendo che tali elementi costituissero prove "nuove" rilevanti per revocare la confisca; hanno inoltre invocato profili di illegittimità costituzionali e convenzionali (art. 6 e 7 CEDU, Prot. I CEDU, principio di proporzionalità). Hanno censurato inoltre un presunto inversione dell'onere della prova e l'impossibilità di far valere tali prove in sede di prevenzione essendo essi terzi non partecipanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che per i procedimenti la cui proposta per la misura di prevenzione sia stata formulata prima del 13/10/2011 si applicano le regole anteriori al Codice Antimafia (art. 7 legge 1423/1956) e che la competenza per la revoca resta all'organo che ha disposto la confisca. Ha ritenuto irrilevante per la legittimità della confisca l'assenza di un procedimento penale: la misura di prevenzione può fondarsi su risultanze autonome (anche intercettazioni e riscontri) che possano provare la provenienza illecita del bene. Ha inoltre stabilito che i documenti prodotti dai ricorrenti non avevano carattere di "prova nuova" rilevante perché erano antecedenti al procedimento di prevenzione o deducibili nell'ambito di quel procedimento e non è stata dimostrata una causa di forza maggiore che avesse impedito alla terza interessata di produrli allora. La Corte ha richiamato il principio secondo cui come "prova nuova" rileva soltanto quanto si è formato dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o quanto, pur preesistente, sia stato incolpevolmente scoperto dopo la sua conclusione. Per questi motivi la confisca è stata mantenuta e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)

    art. 24; art. 28 (richiamati nel dispositivo e nella giurisprudenza)

    Il d.lgs. 159/2011 ha riformato la disciplina della confisca e della revoca, ma per le proposte di misura formulate prima del 13/10/2011 si applicano ancora le norme precedenti in base alla norma transitoria; quindi non si può automaticamente invocare la nuova procedura di revocazione prevista dall'art. 28 per i casi anteriori al codice.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Per i procedimenti anteriori al Codice Antimafia la competenza per la revoca della confisca definitiva resta attribuita al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca; inoltre la revoca non può rimettere in discussione atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione salvo l'apporto di prove "nuove" secondo i criteri giurisprudenziali.

  • legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 2-ter

    Disciplina la confisca di prevenzione: la confisca può essere disposta anche quando beni risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; la misura può fondarsi su valutazioni di pericolosità e su elementi idonei a dimostrare la provenienza illecita, indipendenti dall'esistenza di un procedimento penale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    art. 6; art. 7; Protocollo I art. 1

    I ricorrenti avevano richiamato profili CEDU (diritto di difesa, legalità del reato, diritto alla proprietà). La Corte ha comunque ritenuto che le misure di prevenzione hanno presupposti e finalità diversi rispetto al processo penale e possono fondarsi su risultanze diverse; l'assenza di procedimento penale non determina di per sé una violazione degli standard CEDU in presenza di motivazioni e riscontri idonei a giustificare la misura di prevenzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    Sez. U. n. 57/2006; Sez. 2 n. 11818/2012; Sez. U. n. 43668/2022; Sez. 6 n. 53829/2017 (Gallico)

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che: la revoca della confisca definitiva è ammessa solo per "prove nuove" nel senso di prove formatesi dopo la conclusione del procedimento o incolpevolmente scoperte dopo la sua conclusione; le prove deducibili nel procedimento originario ma non dedotte non sono "nuove" salvo dimostrazione di forza maggiore; la confisca di prevenzione può fondarsi su elementi diversi da quelli penalistici e sulla valutazione della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione anteriori al 13/10/2011 si applicano le regole anteriori al Codice Antimafia: la revoca è rimessa all'organo che ha disposto la confisca e la possibilità di rimettere in discussione elementi già valutati è molto limitata.
  • Per ottenere la revoca di una confisca definitiva occorre provare l'esistenza di "prove nuove" intese come elementi formatisi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o come elementi preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo tale conclusione; documenti antecedenti o deducibili nel precedente procedimento non sono sufficienti se non si dimostra l'impossibilità di produrli allora (forza maggiore).
  • L'assenza di un procedimento penale o di una condanna non esclude automaticamente la legittimità di una confisca di prevenzione: questa misura può fondarsi su valutazioni e riscontri autonomi (es. intercettazioni, riscontri fattuali, valutazione della pericolosità) che dimostrino la provenienza illecita del bene.
  • Chi non ha partecipato al procedimento di prevenzione può tutelarsi mediante i rimedi processuali riconosciuti (es. incidente di esecuzione) ma ha l'onere di dimostrare la rilevanza e la novità delle prove che propone; non può automaticamente far valere nel rimedio straordinario elementi che erano accessibili e non dedotti nel procedimento originario senza giustificare l'impossibilità di dedurli allora.
  • Nel valutare richieste di revoca è fondamentale distinguere tra questioni di merito (ricostruzione fattuale e apprezzamento della pericolosità e della provenienza del bene) e questioni processuali sull'ammissibilità della prova nuova; spesso il rigetto si fonda su entrambi gli aspetti.

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