Cassazione Civile, Sentenza n. 38289/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sull'applicazione delle disposizioni di definizione agevolata previste dall'art. 6, commi 10, 12 e 13 (sospensione del processo in presenza di istanza di definizione e conseguente estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il termine indicato). Non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per dichiarare estinto il giudizio.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalle norme citate. La Corte osserva che, per legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ma nel dispositivo finale dispone la compensazione delle spese. Inoltre la Corte esclude l'obbligo per il ricorrente del pagamento del cosiddetto "doppio contributo unificato", richiamando l'orientamento secondo cui il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (richiamo a Cass. 23175/2015). P.Q.M.: Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13 (norma di definizione/definizione agevolata)
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019... 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La norma disciplina la sospensione del processo in caso di istanza di definizione e prevede l'estinzione automatica del giudizio se la parte non presenta l'istanza di trattazione nel termine stabilito; le spese, secondo la norma, gravano sulla parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 viene richiamato dal provvedimento
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e va applicato nei casi tassativi (es. rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione), non estensibilmente ad altre ipotesi quali l'estinzione per mancata istanza di trattazione.
Cass. civ., sent. n. 23175/2015
Richiamata nella motivazione come principio conforme alla limitata applicazione del raddoppio del contributo unificato
Giurisprudenza che conferma l'interpretazione restrittiva e non estensiva del raddoppio del contributo unificato, limitandone l'applicazione ai casi tipici sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono la sospensione del processo in vista di misure di definizione agevolata richiedono il compimento di atti formali (deposito della domanda e prova del versamento) nei termini indicati per conservare lo stato di sospensione e impedire l'estinzione.
- Se la parte non presenta entro il termine previsto l'istanza di trattazione o non vi è stata la notifica del diniego nei termini, il giudice può dichiarare il processo estinto ai sensi della norma speciale.
- La previsione legale che le spese del processo estinto siano a carico della parte che le ha anticipate può essere richiamata dalla Corte, ma il giudice ha discrezionalità nel compensare le spese nel dispositivo, salvo diversa regola imperativa.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 D.P.R. 115/2002 ha carattere eccezionale e va applicato solo nei casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità): non si deve estendere automaticamente ad altre ipotesi di estinzione del giudizio.
- In situazioni analoghe è fondamentale rispettare le scadenze previste dalla norma di definizione (deposito dell'istanza, versamenti, notifiche) o, in caso contrario, valutare tempestivamente la possibilità di ricorrere contro eventuali provvedimenti che dichiarino l'estinzione se sussistono motivi per opporvisi.
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