Cassazione Civile, Ordinanza n. 31585/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento catastale emesso nel 2017, all'esito di una procedura DOCFA del 2016, relativo alla rendita catastale di una piazzola di aerogeneratore di un impianto eolico censito in categoria D/1. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la corte tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente. La società ricorre per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 per avere incluso la torre eolica tra i componenti da considerare nella rendita; 2) vizio di motivazione per asserita errata valutazione di documenti relativi ad altri accertamenti catastali; 3) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione ad altri accatastamenti di impianti analoghi; 4) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014 per avere incluso nel calcolo le spese di consulenza tecnica, sviluppo del progetto, oneri finanziari e profitto del promotore; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito alla contribuente l'onere di provare la non congruità della rendita; 6) violazione delle norme catastali per avere ritenuto corretto il procedimento indiretto con approccio di costo e per avere valorizzato dati e percentuali ritenuti non pertinenti. L'Agenzia propone anche ricorso incidentale, deducendo violazione delle norme catastali per l'applicazione di un saggio di capitalizzazione dell'1,50% anziché del 2%.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la torre eolica sia componente funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale ex art. 1, comma 21, L. 208/2015. Respinge o dichiara infondati/inammissibili gli altri motivi della società: i motivi sul vizio motivazionale sono respinti perché attengono a prove e non a un fatto storico decisivo; il quarto motivo è respinto perché, esclusa la torre, la rendita deve essere rideterminata sulle componenti residue e su di esse possono incidere spese tecniche, profitto e oneri finanziari secondo l'approccio di costo; il quinto motivo è respinto perché l'Ufficio deve provare la pretesa, ma il contribuente può non avere fornito prova contraria; il sesto è respinto o dichiarato inammissibile nella parte in cui mira a una diversa valutazione di merito, pur ribadendosi i criteri catastali applicabili. Accoglie invece il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che il saggio di capitalizzazione per i fabbricati di categoria D è normativamente fissato e non può essere ridotto discrezionalmente all'1,50%. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; il vizio ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera critica delle prove.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
la norma ridefinisce l'oggetto della stima catastale degli immobili speciali e particolari: si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica rientra tra gli elementi esclusi.
art. 1, comma 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato nel quadro della disciplina catastale degli immobili speciali; non viene ritenuto abrogativo della disciplina estimativa precedente.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
non è abrogato dalla L. 208/2015; conserva il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 per le metodologie estimative delle unità a destinazione speciale o particolare.
art. 2697 c.c.
nelle controversie sulla rendita catastale l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto posti a base della pretesa, salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina mediante stima diretta, non tramite tariffe d'estimo.
artt. 27 e 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
disciplinano, rispettivamente, il procedimento diretto e indiretto di stima; nel procedimento indiretto rilevano il valore di mercato o il costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale del bene.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
il saggio di fruttuosità/capitalizzazione è determinato normativamente per ciascun gruppo catastale e non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
per i fabbricati speciali continua a operare il sistema della stima diretta nelle sue articolazioni, incluso l'approccio di costo.
d.m. 14 dicembre 1991
richiamato quale fonte dei moltiplicatori da cui si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per il collegamento tra rendite catastali rivalutate e moltiplicatori fiscali.
d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
richiamato in relazione alla procedura DOCFA di variazione catastale proposta dal contribuente.
circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T
viene valorizzata come base tecnica delle metodologie estimative e, per effetto dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014, assume rilievo normativo; l'approccio di costo consente di considerare suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata, spese tecniche, profitto del promotore e oneri finanziari.
circolare Agenzia del Territorio n. 2/E dell'1 febbraio 2016
citata come chiarimento amministrativo nel senso che la riforma del 2015 ridefinisce le componenti immobiliari da includere nella stima e quelle impiantistiche da escludere.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la riforma del 2015 esclude dalla stima diretta i beni che, pur avendo consistenza materiale e anche ancoraggio al suolo, svolgono una funzione meramente impiantistica e sono strumentali al processo produttivo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno è componente essenziale dell'impianto ma, proprio perché funzionale alla produzione di energia elettrica, non deve essere computata nella rendita catastale.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 non ha abrogato la disciplina estimativa precedente né il rinvio alla circolare tecnica del 2012, che continua a governare le modalità di stima, incluso l'approccio di costo.
- Nella stima catastale degli immobili speciali, dopo l'esclusione delle componenti impiantistiche non rilevanti, la rendita va rideterminata sulle sole componenti residue; su queste possono incidere spese tecniche, profitto del promotore, oneri finanziari e deprezzamento secondo i criteri tecnici richiamati dalla normativa e dalla prassi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per prospettare una ricostruzione fattuale alternativa; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nelle controversie sulla rendita catastale l'onere probatorio grava sull'Amministrazione quanto ai fatti costitutivi della pretesa, ma il contribuente può contrastare la maggiore rendita con prova contraria; il giudice non può attribuire all'ufficio un potere discrezionale nel fissare il saggio di capitalizzazione, che è invece normativamente predeterminato per categoria catastale.
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