Ordinanza n. 175/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione provvisoria e successiva aggiudicazione definitiva efficace del servizio di trasporto mediante bus navetta, con esecuzione anticipata, nonché gli atti relativi alla verifica del requisito logistico dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata, deducendo censure estese anche mediante motivi aggiunti contro la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e contro gli atti utilizzati per comprovare il requisito logistico previsto dal capitolato, consistente nella disponibilità di una struttura per il ricovero dei mezzi entro 15 km dalla fermata indicata. Sono stati inoltre contestati la domanda di ammissione e l’offerta dell’aggiudicataria, la documentazione relativa alla disponibilità dell’area di parcheggio e gli atti di esecuzione anticipata. La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, la cessazione dell’esecuzione o la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro nell’appalto e il risarcimento del danno, oltre all’esibizione istruttoria e all’accesso agli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’ampiezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti non consentisse una definizione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata. In sede cautelare ha considerato che la controinteressata stava svolgendo un servizio di navetta idoneo ad assolvere alla propria funzione, destinato a cessare il 1° novembre 2026, anche se l’adeguamento alla lex specialis sembrava essere avvenuto solo gradualmente durante l’esecuzione. La sospensione avrebbe arrecato danno all’utenza e non avrebbe procurato un concreto vantaggio alla ricorrente, poiché la complessità della lite escludeva il riaffidamento interinale del servizio mediante misura cautelare. Il pregiudizio dedotto è stato ritenuto risarcibile, in forma specifica o per equivalente, all’esito del giudizio di merito, e comunque di contenuto economico limitato rispetto al valore dell’appalto. L’insussistenza di un danno grave e irreparabile ha quindi giustificato il rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
ordine di esecuzione anticipata
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’esecuzione anticipata del servizio, ma l’ordinanza non ne esamina specificamente la legittimità.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento all’assenza di un danno grave e irreparabile.
art. 122 c.p.a.
cessazione dell’esecuzione d’urgenza
La norma è richiamata tra le domande della ricorrente, senza una decisione specifica sulla dichiarazione di inefficacia del contratto o sulla cessazione dell’esecuzione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nella domanda della ricorrente, ma l’ordinanza cautelare non contiene una specifica statuizione sull’esibizione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
accesso agli atti di gara
La disposizione è richiamata per la domanda di accesso, senza che l’ordinanza definisca tale domanda nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’esecuzione di un servizio pubblico o rivolto all’utenza può essere negata quando la misura arrecherebbe un pregiudizio agli utenti e non offrirebbe un concreto vantaggio immediato al ricorrente, soprattutto se il riaffidamento interinale non è praticabile per la complessità delle questioni controverse.
- L’assenza di un danno grave e irreparabile è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche quando le censure prospettate richiedano un esame approfondito incompatibile con la fase cautelare.
- La complessità e l’ampiezza delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti possono impedire la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare.
- La possibilità di ottenere, all’esito del giudizio di merito, il risarcimento in forma specifica o per equivalente del pregiudizio economico dedotto esclude, in assenza di ulteriori elementi, la configurabilità di un danno cautelarmente grave e irreparabile.
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