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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 1312 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Esenzione IRPEF sulle pensioni privilegiate ordinarie per invalidità contratte dai militari durante il servizio di leva - Ambito di applicazione. (Art. 34 DPR n. 601 del 1973)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice tributario ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione IRPEF. Una volta accertato dalla Corte dei Conti che il trattamento è una pensione privilegiata ordinaria connessa a invalidità contratta durante il servizio di leva, il giudice tributario deve applicare l'esenzione fiscale senza poter mettere in discussione tale qualificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'imposizione IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria derivante da infermità o invalidità contratta durante il servizio di leva, invocando l'esenzione prevista dall'art. 34 del DPR n. 601 del 1973. La natura privilegiata ordinaria della pensione era stata accertata dalla Corte dei Conti. Tale qualificazione, rientrando nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, vincola il giudice tributario, che non può riesaminare la natura del trattamento pensionistico.

Norme richiamate

  • Art. 34 del DPR n. 601 del 1973

    Prevede l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni privilegiate ordinarie spettanti per invalidità contratte durante il servizio militare obbligatorio, secondo l'ambito applicativo riconosciuto dalla decisione.

  • Norme sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica

    La Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva sull'accertamento della natura e del titolo del trattamento pensionistico. Il giudice tributario deve recepire tale accertamento e limitarsi a verificarne le conseguenze fiscali.

Massime di principio

  • Quando una pensione è stata qualificata dalla Corte dei Conti come pensione privilegiata ordinaria, il giudice tributario non può rivalutare autonomamente tale qualificazione.
  • Per ottenere l'esenzione IRPEF occorre dimostrare sia la natura privilegiata ordinaria del trattamento sia il collegamento dell'invalidità con il servizio militare di leva.
  • L'accertamento pensionistico della Corte dei Conti costituisce il presupposto per l'applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 del DPR n. 601 del 1973.
  • In casi analoghi, il contribuente può contestare l'assoggettamento a IRPEF della pensione davanti al giudice tributario, producendo il provvedimento della Corte dei Conti che riconosce la natura privilegiata ordinaria del trattamento.
  • La controversia tributaria riguarda l'applicazione dell'esenzione, non la ridefinizione del tipo di pensione già accertato dall'autorità competente.

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