Sentenza del 20/04/2016 n. 7895 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia sostenendo la violazione dell'art. 2909 c.c. e un vizio di motivazione. Secondo la contribuente, la precedente sentenza della CTP di Brescia aveva respinto la domanda per un vizio di introduzione del giudizio, quindi con una pronuncia meramente processuale e non di merito, che avrebbe consentito di riproporre la medesima domanda con una nuova istanza di rimborso. La ricorrente contestava pertanto che tale decisione potesse produrre l'effetto preclusivo del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la precedente sentenza della CTP di Brescia non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per un vizio processuale, ma aveva accertato nel merito la mancata prova del diritto al rimborso e dell'esistenza, nella misura richiesta, del credito tributario. Tale accertamento, divenuto definitivo, riguardava lo stesso rapporto giuridico, le stesse parti, lo stesso petitum e la stessa causa petendi del nuovo giudizio. Di conseguenza, il giudicato impediva la riproposizione della domanda, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. È stata confermata l'inammissibilità del nuovo ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell'erronea indicazione, contenuta nella precedente sentenza, circa la possibile riproposizione dell'istanza.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La norma attribuisce efficacia vincolante alla decisione definitiva tra le parti. Nel caso concreto, il precedente accertamento negativo sul diritto al rimborso impediva di riesaminare lo stesso rapporto giuridico mediante una nuova domanda.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; la censura è stata ritenuta infondata.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; tale profilo è risultato assorbito o comunque non idoneo a modificare la decisione.
Principio del giudicato: il giudicato copre il dedotto e il deducibile
Quando una sentenza definitiva riguarda lo stesso rapporto giuridico, tra le stesse parti e con il medesimo oggetto, essa preclude non solo la riproposizione delle questioni già esaminate, ma anche di quelle che avrebbero potuto essere dedotte nel precedente giudizio.
Massime di principio
- Una sentenza che respinge una domanda perché il ricorrente non ha provato l'esistenza o la misura del diritto sostanziale è, di regola, una pronuncia di merito e produce giudicato, anche se la motivazione contiene riferimenti impropri a possibili nuove iniziative.
- La medesima pretesa non può essere riproposta cambiando soltanto l'istanza amministrativa o ottenendo un nuovo provvedimento di diniego, se restano identici parti, oggetto e causa petendi.
- È essenziale distinguere tra pronuncia processuale, che può non impedire la riproposizione della domanda dopo la rimozione del vizio, e pronuncia di merito, che accerta definitivamente l'inesistenza o la mancata prova del diritto.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: nel successivo giudizio non possono essere introdotte nuove argomentazioni o prove dirette a ottenere un diverso esame dello stesso rapporto già definito.
- Un'indicazione incidentale del giudice circa la possibilità di riproporre la domanda non prevale sul contenuto effettivo della decisione e non elimina l'efficacia preclusiva del giudicato.
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