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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15134/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/11/2024 che confermava il decreto di sequestro preventivo disposto il 30/10/2024. L'indagato sarebbe beneficiario e amministratore di fatto di crediti ceduti dalla Gori Petrol Group S.r.l. (liquidazione giudiziale), in precedenza amministratore unico della fallita; la cessione riguardava crediti per oltre 1.400.000 euro (di cui 638.449,46 euro in una procedura) a prezzo ritenuto vile (28.000 euro). Sulle operazioni grava la contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva (e bancarotta documentale specifica e bancarotta impropria mediante operazioni dolose). In cassazione Alì deduce: (1) carenza di motivazione concreta sul fumus del reato, mancata valutazione dei nuovi documenti e mancata prova della pericolosità concreta della condotta distrattiva; (2) vizio nella motivazione circa il periculum in mora, lamentando che il sequestro sarebbe stato motivato come funzionale alla confisca senza adeguata correlazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che: (i) il Tribunale del riesame ha fornito motivazione non apparente, potendo legittimamente richiamare la relazione del curatore fallimentare come fonte di indizi rilevanti; (ii) il ricorrente non ha assolto all'onere previsto dall'art. 325 c.p.p. di allegare agli atti in Cassazione l'elemento indiziario decisivo di cui lamenta l'omesso esame; (iii) i rilievi sulla vile consistenza del prezzo di cessione e sull'ingerenza dell'Alì nella gestione e nel recupero dei crediti costituiscono indici di fraudolenza adeguati a giustificare il sequestro impeditivo; (iv) la censura relativa al sequestro 'funzionale' era inappropriata perché il provvedimento era fondato sul sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la forma della enunciazione dei motivi in cassazione; nel settore delle misure cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e richiede motivazione sintetica ma sufficiente.

  • art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)

    Consente che il ricorso sia trattato senza l'intervento delle parti; richiamato per spiegare il procedimento seguito in questa sede.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Impone l'onere al ricorrente di allegare agli atti in cassazione l'elemento indiziario decisivo la cui omissione di esame si contesta: il mancato assolvimento di tale onere può comportare il rigetto del motivo.

  • art. 321, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro funzionale alla confisca (comma 2). Nel caso è stato applicato il sequestro impeditivo per il pericolo di aggravamento e dispersione delle condotte distrattive; la doglianza sulla funzionalità alla confisca è stata ritenuta non pertinente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. Un. Ivanov e altre)

    Conferma che in cassazione per misure reali si può dedurre violazione di legge sia per errores in iudicando/ in procedendo sia per vizi motivazionali radicali; inoltre ammette l'utilizzo delle relazioni del curatore come prova documentale rilevante.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: non è luogo per rinnovare valutazioni fattuali o ricostruzioni alternative non già dedotte nei termini e non corredate dagli atti decisivi.
  • È onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., allegare in cassazione l'elemento indiziario decisivo di cui si lamenta l'omesso esame; la mancata produzione di tale elemento può comportare il rigetto del motivo per inammissibilità o infondatezza.
  • Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare costituiscono documenti utilizzabili come prova nel processo penale e possono legittimamente costituire base indiziaria per misure cautelari reali.
  • Il prezzo 'vile' di una cessione di crediti e l'interferenza di un soggetto nelle operazioni di recupero crediti, pur senza ruolo formale, sono indici rilevanti di fraudolenza e possono giustificare il sequestro impeditivo per rischio di dissipazione.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere coerente e sufficiente a rendere comprensibile l'itinerario logico: il vizio rilevabile in cassazione è la mancanza totale o la presenza di argomentazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Le censure sul tipo di sequestro devono essere coerenti con la misura effettivamente adottata: non può essere fondata una doglianza sulla mancanza di motivazione relativa a un diverso tipo di sequestro (es. funzionale alla confisca) se l'atto impugnato è un sequestro impeditivo.

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