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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 1710 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per omessa registrazione di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, calcolando l’imposta di registro sull’intero risarcimento riconosciuto al danneggiato, pari a 2.679.734,75 euro, anziché sulla sola somma di 1.340.205 euro posta a carico del ricorrente. Il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 37 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sua obbligazione tributaria dovesse essere parametrata esclusivamente al capo della sentenza riguardante la propria condanna e non alle condanne relative agli altri amministratori e sindaci. Ha inoltre sostenuto che la solidarietà prevista dall’art. 57 non potesse estendersi a soggetti estranei agli autonomi rapporti sostanziali oggetto del giudizio, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi i capi della sentenza civile relativi all’effettiva condanna del ricorrente e ridetermini l’imposta di registro su tale base. La Corte ha confermato che la responsabilità tributaria per l’imposta di registro è solidale ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, ma ha precisato che, in caso di litisconsorzio facoltativo, la solidarietà non opera automaticamente nei confronti di chi abbia partecipato al processo senza essere parte del rapporto sostanziale cui si riferisce la sentenza. L’imposta deve quindi essere commisurata al rapporto sostanziale e al capo di condanna riferibile al singolo soggetto, non all’importo complessivo della sentenza. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57

    "Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti in causa"

    La norma stabilisce la solidarietà passiva delle parti per l’imposta di registro, ma tale solidarietà non deriva dalla mera partecipazione al processo. Nei giudizi con pluralità di parti e litisconsorzio facoltativo, essa riguarda i soggetti effettivamente coinvolti nel rapporto sostanziale cui si riferisce la sentenza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    La norma disciplina l’imposta di registro relativa agli atti dell’autorità giudiziaria. Nel caso esaminato, la base imponibile deve essere individuata considerando il contenuto sostanziale della decisione e il capo di condanna riferibile al singolo contribuente.

  • Codice civile, art. 2407, comma 2

    La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori può essere solidale, ma i rapporti con i diversi coobbligati restano autonomi e scindibili. L’azione può quindi essere proposta anche contro uno solo o alcuni dei responsabili.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stata la base processuale del motivo proposto dal contribuente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro su una sentenza con più parti, non è sempre corretto assumere come base imponibile l’importo complessivo deciso dal giudice: occorre individuare il rapporto sostanziale e il capo di condanna riferibile al singolo obbligato.
  • La solidarietà tributaria prevista per l’imposta di registro non coincide automaticamente con la mera presenza di più soggetti nello stesso processo. Nei casi di litisconsorzio facoltativo, ciascun rapporto può rimanere autonomo e scindibile.
  • Un soggetto che abbia partecipato al giudizio ma non sia stato condannato, o sia stato condannato solo per una parte dell’importo, non dovrebbe essere assoggettato all’imposta calcolata sulle condanne riguardanti altri soggetti e altri rapporti sostanziali.
  • Per verificare la correttezza di un avviso di liquidazione occorre esaminare analiticamente il dispositivo e la motivazione della sentenza civile, distinguendo le singole condanne, i relativi importi e i rapporti giuridici cui si riferiscono.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente l’annullamento definitivo dell’imposta: impone al giudice di merito una nuova verifica e una rideterminazione conforme ai principi stabiliti dalla Corte.

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