Circolare numero 222 del 18-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento dei ricorsi ex art. 10 D.L.vo 375/93 relativi all’accertamento dei contributi per lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti familiari e piccoli coloni. Quando l’atto impugnato viene annullato in autotutela e il ricorso è ancora giacente presso le Sedi, non ancora trasmesso alla Direzione Centrale Contributi/Commissione Centrale, le Sedi devono procedere all’archiviazione previa acquisizione della volontà del ricorrente di rinunciare al proseguimento del procedimento. L’archiviazione è prevista anche in caso di sopravvenuta rinuncia alla decisione da parte del ricorrente, sempre nei medesimi limiti procedurali.
Archiviazione dei ricorsi INPS in caso di annullamento in autotutela o rinuncia del ricorrente
Archiviazione dei ricorsi in materia contributiva agricola
La circolare interviene sulla gestione dei ricorsi ex art. 10 D.L.vo 375/93 relativi all’accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle Sedi nei casi in cui il provvedimento impugnato venga meno o il ricorrente rinunci alla prosecuzione del procedimento.
Contesto applicativo e casistiche rilevate
La Direzione Generale - Direzione Centrale Contributi segnala l’arrivo alle Sedi Provinciali di un numero rilevante di ricorsi contro provvedimenti dell’Istituto in materia di accertamento contributivo agricolo. Nel merito vengono richiamate due tipologie di atti:
- il caso in cui la ditta dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e la Sede INPS competente annulli in autotutela l’avviso di accertamento, comunicando l’esito al contribuente;
- il caso in cui l’azienda presenti una rinuncia formale al ricorso già proposto alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi in agricoltura.
Quadro normativo di riferimento
L’attività è ricondotta al D.L.vo n. 375/93 e alle circolari ex SCAU n. 68 del 14 settembre 1993 e n. 94 del 14 dicembre 1993. Tali disposizioni prevedono che, quando intervenga in autotutela l’annullamento del provvedimento impugnato e vengano integralmente accolte le doglianze del ricorrente, le Sedi notifichino alle parti il provvedimento di annullamento dell’atto amministrativo annullato.
Regola operativa introdotta
A parziale integrazione delle procedure ordinarie, viene stabilito che, per ragioni di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, le Sedi procedano all’archiviazione dei ricorsi nei casi di sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato, ma solo se i ricorsi:
- sono ancora giacenti presso le Sedi;
- non sono stati ancora inoltrati alla Direzione Centrale Contributi.
Acquisizione della volontà del ricorrente
Prima di procedere all’archiviazione, le Sedi devono acquisire la volontà del ricorrente di rinunciare al compimento dell’iter procedurale. La rinuncia costituisce quindi il presupposto formale per chiudere il procedimento nei casi contemplati dalla circolare.
Ulteriore ipotesi di chiusura del procedimento
L’archiviazione deve essere effettuata anche quando intervenga una sopravvenuta rinuncia alla decisione da parte del ricorrente, sempre che il ricorso non sia già stato inoltrato alla Commissione Centrale. La disposizione conferma che la chiusura anticipata del procedimento opera soltanto nella fase ancora interna alle Sedi.
Punti principali
Oggetto della circolare e fenomeno riscontrato
La Direzione Generale - Direzione Centrale Contributi segnala l’afflusso alle Sedi Provinciali di numerosi ricorsi ex art. 10 D.L.vo 375/93 contro provvedimenti dell’Istituto in materia di accertamento dei contributi dovuti per lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Tipologie di fattispecie rilevate
Vengono individuate due situazioni ricorrenti: 1) la ditta dimostra l’avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di legge e la Sede INPS competente annulla in autotutela l’avviso di accertamento, comunicando contestualmente l’esito al contribuente; 2) l’azienda presenta una formale rinuncia del ricorso proposto alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi in agricoltura.
Quadro normativo richiamato
L’attività è ricondotta al D.L.vo n. 375/93 e alle circolari ex SCAU n. 68 del 14 settembre 1993 e n. 94 del 14 dicembre 1993, che prevedono la notifica alle parti del provvedimento di annullamento dell’atto amministrativo impugnato quando l’annullamento in autotutela accolga integralmente le doglianze del ricorrente.
Nuove disposizioni operative per l’archiviazione
Per esigenze di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, viene disposto che, nei casi di sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato, le Sedi procedano all’archiviazione dei ricorsi che siano ancora giacenti presso le Sedi stesse e non siano stati inoltrati alla Direzione Centrale Contributi.
Condizione preliminare all’archiviazione
Prima di archiviare il ricorso, le Sedi devono acquisire la volontà del ricorrente di rinunciare al compimento dell’iter procedurale, così da rendere formalmente concluso il procedimento sul piano amministrativo.
Ulteriore ipotesi di archiviazione
L’archiviazione deve essere disposta anche nel caso di sopravvenuta rinuncia alla decisione da parte del ricorrente, a condizione che il ricorso non sia stato ancora inoltrato alla Commissione Centrale.
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