Circolare numero 224 del 19-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, che consente ai lavoratori extracomunitari che cessano l'attività in Italia e rimpatriano, in assenza di Convenzioni internazionali, di ottenere la liquidazione una tantum dei contributi IVS versati presso l'INPS, maggiorati del 5% annuo. Vengono definite competenza delle sedi, requisiti, documentazione, criteri di calcolo, controlli sui versamenti, modalità di pagamento all'estero e rilevazioni contabili/fiscali, con istituzione del conto ELR 30/08 e richiamo al trattamento fiscale delle prestazioni una tantum.
Liquidazione contributi INPS ai cittadini extracomunitari che cessano il lavoro e lasciano l'Italia, con adempimenti contabili e fiscali
Liquidazione dei contributi INPS ai cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 3, comma 13, legge n. 335/1995
La circolare fornisce le istruzioni applicative per la liquidazione, in forma una tantum, dei contributi versati in favore dei cittadini extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e abbiano lasciato il territorio nazionale. La disciplina opera nei soli casi in cui la materia non sia regolata da Convenzioni internazionali e prevede la maggiorazione del 5% annuo sugli importi liquidabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La misura riguarda i lavoratori dipendenti in genere aventi cittadinanza extracomunitaria, con esclusione dei casi coperti da accordi internazionali di sicurezza sociale. La circolare rinvia, per l'elenco dei Paesi convenzionati, alla circolare n. 87 del 15 marzo 1994. I soggetti devono:
- essere muniti di regolare permesso di soggiorno, oppure aver regolarizzato la propria posizione assicurativa secondo la normativa vigente;
- conservare la qualità di cittadino extracomunitario al momento della richiesta;
- aver cessato l'attività lavorativa in Italia e lasciato il territorio nazionale.
La liquidazione è riferita ai contributi delle gestioni assicurative INPS, con specifico riguardo alla gestione I.V.S.
Competenza delle Sedi e gestione del procedimento
La domanda è di competenza della Sede INPS nella cui circoscrizione risiede il lavoratore. L'interessato può tuttavia presentare l'istanza anche presso una Sede diversa, che ha l'obbligo di accettarla e trasmetterla immediatamente alla Sede competente.
La Sede che prende in carico la pratica deve inoltre inviarne immediata copia alla Questura competente. La circolare evidenzia che, data la natura dell'erogazione e la correlazione tra più aree operative, l'iter può essere gestito con criteri di flessibilità, purché venga individuato un unico centro di responsabilità sull'intero procedimento.
Domanda e documentazione da allegare
La richiesta deve essere presentata per iscritto dall'interessato o dall'Ente di Patronato che lo assiste, utilizzando il facsimile allegato 1.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione abitualmente richiesta nei casi di intervento successivo alla cessazione dell'attività lavorativa, e in particolare:
- copia del mod. O1/M rilasciato al lavoratore per gli anni per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle denunce retributive;
- ricevute degli ultimi bollettini versati dal datore di lavoro domestico, ove pertinenti;
- indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro sui modd. O1/M e sui bollettini;
- attestazione del datore di lavoro sui modd. O1/M circa l'avvenuto versamento dei contributi dovuti;
- copia del permesso di soggiorno.
Copia della domanda deve essere trasmessa tempestivamente alla locale Questura per opportuna informazione.
Requisiti sostanziali per la liquidazione
La circolare precisa che la prestazione può essere concessa solo se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
- cessazione dell'attività lavorativa;
- effettivo abbandono del territorio italiano, non essendo sufficiente la mera manifestazione di volontà di lasciare l'Italia;
- assenza di trattamento pensionistico già maturato sui contributi interessati.
In particolare, il Ministero dell'Interno ha ritenuto necessario il rimpatrio avvenuto; di conseguenza il pagamento può essere disposto solo a favore di chi abbia già lasciato il territorio nazionale. Prima della liquidazione, le Sedi devono verificare che non risultino domande di pensione in corso.
Importo liquidabile e limiti oggettivi
L'INPS è competente a liquidare soltanto i contributi versati nelle proprie gestioni assicurative. Per i contributi versati in altre forme previdenziali obbligatorie, il richiedente deve presentare autonoma domanda agli enti gestori.
Ai fini della liquidazione si considerano esclusivamente:
- i contributi di pertinenza della gestione I.V.S.;
- le quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro;
- i contributi effettivamente versati.
Su tali importi va applicata una maggiorazione del 5% in ragione d'anno.
Criteri di calcolo della liquidazione
Per semplificare il calcolo, la circolare distingue due casistiche principali.
Contributi versati con sistema D.M.
Per i contributi versati dai datori di lavoro che utilizzano il sistema D.M. 5.2.1969, sulle retribuzioni complessive esposte per i singoli anni solari nei modd. O1/M vanno applicate le aliquote della tabella allegato 2. La circolare richiama anche l'attenzione sulle assunzioni agevolate, per le quali l'aliquota va ridotta in relazione al beneficio concesso.
Contributi dei lavoratori domestici
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, l'importo va ricavato dai versamenti presenti nell'archivio automatizzato LD e/o dalle sezioni dei bollettini LD01 presentati dal lavoratore. La circolare segnala che è in corso l'aggiornamento della procedura automatizzata di rimborso dei contributi LD, che consentirà di determinare anche gli importi da liquidare; fino al rilascio della nuova procedura, il calcolo deve essere eseguito manualmente.
L'allegato 3 riporta i valori della quota IVS dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico per lavoratori extracomunitari, in relazione alle diverse fasce retributive, a partire dal 1° gennaio 1972.
Maggiorazione del 5% annuo
La maggiorazione si determina applicando agli importi contributivi il coefficiente corrispondente al periodo di maturazione, secondo le tabelle dell'allegato 4 e le relative istruzioni.
La data iniziale del periodo è:
- per i contributi di cui al punto 7.1, l'inizio dell'anno solare successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni indicate sul mod. O1/M;
- per i contributi di cui al punto 7.2, la data del versamento dei contributi.
La data finale è quella della domanda di liquidazione.
L'allegato 4 contiene anche esempi di calcolo e il prontuario dei coefficienti. I mesi sono considerati di 30 giorni.
Verifica dell'avvenuto versamento e controlli amministrativi
Le strutture territoriali devono accertare l'effettivo versamento dei contributi oggetto di rimborso o liquidazione.
Per i contributi versati con il sistema DM:
- devono essere individuati nell'archivio dei lavoratori dipendenti i dati dei singoli modd. O1/M;
- devono essere rilevate le retribuzioni denunciate, la qualifica, il tipo di rapporto, il numero delle settimane e i mesi retribuiti;
- per l'anno in corso i dati possono essere desunti dalla copia del mod. O1/M consegnata al lavoratore;
- deve essere verificato che le retribuzioni siano state comprese nelle denunce mensili e che i relativi contributi risultino integralmente versati.
La circolare ricorda che le retribuzioni dei lavoratori extracomunitari, oltre a essere riportate nei righi previsti del mod. DM 10/2 o DM 10/M, sono anche indicate in uno dei righi in bianco con il codice M130, utilizzato per il versamento del contributo dello 0,50% destinato al Fondo di rimpatrio.
Per i lavoratori domestici, la liquidazione deve essere effettuata sulla base dei versamenti desumibili dall'archivio LD e/o dai bollettini presentati. Eventuali differenze contributive non devono essere considerate nel computo della somma da liquidare, ma recuperate separatamente con i modelli rettificativi LD03.
Annullamento delle posizioni assicurative liquidate
Le posizioni assicurative oggetto di liquidazione devono essere rese indisponibili. A tal fine, entro il mese di novembre 1996 sarebbero state rilasciate specifiche procedure di intervento sugli archivi O1/M e L.D.; nel frattempo, le pratiche definite devono essere tenute in evidenza.
Modalità di pagamento all'estero
In coerenza con l'indicazione del Ministero dell'Interno richiamata al punto 6, il pagamento deve essere effettuato su una banca estera indicata dall'interessato nel modulo di domanda.
Le Sedi devono utilizzare la procedura telematica di pagamento "una tantum" all'estero, canalizzando:
- sulla Banca Nazionale del Lavoro i pagamenti diretti in Argentina;
- sulla Banca Commerciale Italiana i pagamenti diretti in tutti gli altri Paesi esteri.
Il tutto avviene secondo le disposizioni impartite con la circolare n. 205 del 1° luglio 1994.
Adempimenti contabili e fiscali
Le erogazioni vanno imputate al conto di nuova istituzione ELR 30/08 della gestione pensionistica in cui risultavano iscritti i cittadini extracomunitari interessati.
Sul piano fiscale, la circolare qualifica la liquidazione come erogazione una tantum e rinvia alla disciplina contenuta nella circolare n. 806 Rg./210 del 17 ottobre 1985 per le prestazioni di tale natura. Conseguentemente, le ritenute erariali devono essere imputate al conto GPA 27/05.
Allegati operativi
La circolare è corredata da più allegati di supporto operativo:
- Allegato 1: facsimile della domanda di liquidazione dei contributi ai sensi della legge n. 335/1995, con indicazione dei dati anagrafici, dei datori di lavoro, della banca estera per il pagamento e della documentazione da allegare;
- Allegato 2: tabelle delle aliquote F.P.L.D. per la generalità dei lavoratori dipendenti e per gli apprendisti, con decorrenze temporali e avvertenza sulle agevolazioni contributive;
- Allegato 3: tabella degli importi del contributo orario I.V.S. per gli extracomunitari addetti ai servizi domestici, per fasce retributive e periodi dal 1° luglio 1972 al 1° gennaio 1996;
- Allegato 4: coefficienti e esempi di calcolo della maggiorazione del 5%, con prontuario per anni, mesi e giorni;
- Allegato 5: variazioni al piano dei conti, con istituzione del conto ELR 30/08 e richiamo ai conti correlati per le ritenute fiscali.
Punti principali
Ambito e soggetti beneficiari
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti cittadini di Paesi extracomunitari per i quali non esistano accordi internazionali di sicurezza sociale. I soggetti devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o aver regolarizzato la propria posizione assicurativa; inoltre la qualità di cittadino extracomunitario deve permanere al momento della richiesta. La liquidazione interessa esclusivamente i contributi delle gestioni INPS, riferiti alla gestione IVS.
Competenza delle sedi e presentazione della domanda
La domanda deve essere ricevuta e definita dalla Sede nella cui circoscrizione risiede il lavoratore, ferma restando la possibilità di presentarla a una Sede diversa, che dovrà inoltrarla subito a quella competente. La Sede incaricata deve trasmetterne immediata copia alla Questura locale. La richiesta va presentata per iscritto, anche tramite Ente di Patronato, utilizzando il facsimile allegato.
Requisiti, documentazione e controlli
La liquidazione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e all'uscita del richiedente dal territorio italiano; il Ministero dell'Interno chiarisce che la mera volontà di lasciare l'Italia non è sufficiente, essendo necessario il rimpatrio avvenuto. Prima del pagamento va verificato che i contributi non abbiano già dato luogo a pensione e che non esistano domande pensionistiche pendenti. La domanda deve essere corredata dalla documentazione contributiva abituale, dalla copia del permesso di soggiorno e dai documenti che riportino la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'attestazione del datore di lavoro sull'avvenuto versamento dei contributi.
Importo liquidabile e criteri di calcolo
L'INPS liquida solo i contributi delle proprie gestioni e soltanto quelli effettivamente versati, comprensivi delle quote a carico lavoratore e datore di lavoro, limitatamente alla gestione IVS. Sull'importo va applicata una maggiorazione del 5% annuo. Per i contributi versati con sistema DM il calcolo si effettua sulle retribuzioni denunciate nei modd. O1/M applicando le aliquote della tabella allegata; per i lavoratori domestici si assume il contributo risultante dai bollettini e dall'archivio LD, con calcolo manuale nelle more dell'aggiornamento della procedura automatizzata. La maggiorazione decorre, per i contributi DM, dall'inizio dell'anno solare successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni, e per i domestici dalla data del versamento, fino alla data della domanda.
Controllo dei versamenti e gestione delle posizioni
Le strutture territoriali devono verificare l'effettivo versamento dei contributi per i periodi oggetto di liquidazione, ricostruendo i dati dai modd. O1/M e dalle denunce mensili, verificando la presenza del codice M130 per i lavoratori extracomunitari. Per i domestici la liquidazione si basa sui versamenti risultanti dall'archivio LD e/o dai bollettini presentati; eventuali differenze contributive non devono essere incluse nel calcolo della prestazione, ma recuperate separatamente con i consueti modd. rettificativi LD03. Le posizioni assicurative liquidate devono essere rese indisponibili mediante specifiche procedure di annullamento.
Modalità di pagamento e adempimenti contabili/fiscali
Il pagamento deve essere effettuato su una banca estera indicata nella domanda, tramite procedura telematica di pagamento una tantum all'estero, con canalizzazione alla BNL per l'Argentina e alla Banca Commerciale Italiana per gli altri Paesi esteri. Dal punto di vista contabile, le erogazioni vanno imputate al nuovo conto ELR 30/08, istituito per le prestazioni una tantum a favore dei cittadini extracomunitari che cessano il lavoro e lasciano l'Italia. Sul piano fiscale, la circolare richiama il trattamento previsto per le erogazioni una tantum dalla circolare n. 806 Rg./210 del 17 ottobre 1985 e dispone l'imputazione delle ritenute erariali al conto GPA 27/05.
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