Sentenza del 29/03/2016 n. 1791 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Società cancellata dal registro imprese - Notifica accertamento - Ultimo legale rappresentante - Inesistenza dell'atto - Consegue - Notifica soggetto già socio - Legittimità procedura notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato due avvisi di accertamento: il primo notificato nella sua qualità di legale rappresentante della sas, sebbene la società fosse già stata cancellata dal Registro delle imprese, e il secondo notificato personalmente nei suoi confronti quale socio della medesima società. Ha sostenuto l'invalidità delle notifiche e, in particolare, l'inesistenza della notifica effettuata a una persona che non poteva più agire come legale rappresentante di una società estinta.
La decisione
La decisione distingue le due notifiche. È stata ritenuta giuridicamente inesistente la notifica effettuata al contribuente nella qualità di legale rappresentante della società, poiché la cancellazione della sas dal Registro delle imprese ne aveva fatto venir meno l'esistenza e, conseguentemente, la rappresentanza legale. È stata invece ritenuta valida e legittima la notifica eseguita personalmente nei confronti del contribuente quale socio della società. Pertanto, la procedura notificatoria è stata considerata corretta limitatamente alla notifica effettuata al socio in proprio.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal Registro delle imprese, non è valida la notifica di un atto indirizzata a una persona nella qualità di legale rappresentante della società ormai estinta, poiché tale qualifica non è più giuridicamente attuale.
- La cancellazione della società non impedisce necessariamente la notifica personale agli ex soci, quando questi siano destinatari dell'accertamento in proprio o siano responsabili per obbligazioni sociali secondo la disciplina applicabile.
- La validità della notifica deve essere valutata distinguendo la qualità in cui l'atto è notificato: la notifica all'ex legale rappresentante come rappresentante della società può essere inesistente, mentre quella allo stesso soggetto come socio può essere valida.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di cancellazione della società, la qualità indicata nell'atto e nella relata di notifica e l'eventuale responsabilità personale del socio destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 325 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 1548 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2016Sentenza del 29/03/2016 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →