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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06277/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una delibera Consob che aveva irrogato al ricorrente una sanzione pecuniaria di 90.000 euro per violazioni della disciplina sulle offerte al pubblico e sui prospetti informativi, in relazione a omissioni informative concernenti finanziamenti funzionali alla sottoscrizione/acquisto di azioni bancarie e criticità segnalate dall’autorità di vigilanza sul ruolo gestionale del ricorrente e sul processo del credito. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) illegittimo rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e lesione del diritto di difesa/prova, sostenendo che i documenti richiesti erano specifici e rilevanti per dimostrare la conoscenza pregressa da parte di Consob dei fatti contestati e l’asserita decadenza dal potere sanzionatorio; 2) omessa o apparente motivazione sulla mancata applicazione del favor rei/lex mitior e sulla natura sostanzialmente penale della sanzione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’art. 49 CDFUE; 3) violazione della disciplina sul procedimento sanzionatorio Consob e della sua durata, sostenendo la perentorietà del termine regolamentare di 200 giorni e la nullità della sanzione per tardività; 4) erronea moltiplicazione delle violazioni dell’art. 94 T.U.F. in ragione del numero delle informazioni omesse; 5) mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 in presenza di ulteriori procedimenti sanzionatori collegati a documentazione informativa comune. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha qualificato l’ordine di esibizione come strumento residuale e non sindacabile in presenza di richiesta esplorativa o comunque priva di rilevanza; ha escluso la natura sostanzialmente penale della sanzione ex art. 191 T.U.F., negando quindi l’applicazione della lex mitior e la necessità del rinvio pregiudiziale; ha ribadito che il termine di 200 giorni del regolamento Consob ha natura ordinatoria/acceleratoria e non perentoria, non potendo un regolamento interno derogare alla l. 689/1981; ha confermato che la pluralità delle omissioni informative può rilevare ai fini della concreta quantificazione della sanzione; ha infine escluso il cumulo giuridico perché i fatti sanzionati nei diversi procedimenti erano tra loro distinti per condotta, oggetto e periodo di riferimento. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del sanzionato, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’opposizione alla delibera Consob. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della Consob e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione ha affermato, in sintesi, che: l’istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. era esplorativa e non decisiva; la sanzione applicata non aveva natura sostanzialmente penale; non operava la retroattività della disciplina più favorevole; il termine regolamentare interno non era perentorio; la pluralità delle omissioni incideva sulla misura della sanzione; e non ricorrevano i presupposti per il cumulo giuridico tra procedimenti diversi.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è un mezzo istruttorio residuale, discrezionale, non esperibile per fini meramente esplorativi e non sindacabile in cassazione sotto il profilo del difetto di motivazione quando la richiesta non sia rilevante o indispensabile.

  • art. 94 T.U.F.

    La violazione degli obblighi informativi sui prospetti è stata ritenuta sanzionabile anche quando le omissioni riguardino più specifiche carenze informative; la pluralità delle omissioni può incidere sulla quantificazione della sanzione, senza trasformare necessariamente l’illecito in più violazioni autonome in ogni caso.

  • art. 191 T.U.F.

    La sanzione pecuniaria applicata per violazioni in materia finanziaria è stata qualificata come illecito amministrativo non avente natura sostanzialmente penale, per cui non si applica il principio del favor rei/lex mitior in senso estensivo.

  • art. 195 T.U.F.

    È richiamato come base procedurale del potere sanzionatorio Consob; non viene interpretato nel senso di introdurre un termine perentorio generale di conclusione del procedimento diverso da quello previsto dalla disciplina della l. 689/1981.

  • art. 4 Regolamento Consob n. 18750/2013

    Il termine di conclusione del procedimento ha natura sollecitatoria e ordinatoria, non perentoria; un regolamento interno non può modificare il regime della l. 689/1981.

  • art. 11 l. 689/1981

    La pluralità e gravità delle omissioni informative è rilevante ai fini della concreta determinazione del quantum della sanzione.

  • art. 8, comma 1, l. 689/1981

    Il cumulo giuridico non si applica quando i fatti contestati in procedimenti diversi sono autonomi per condotta, oggetto e periodo di riferimento.

  • art. 24 l. 262/2005

    Attribuisce alle Autorità di vigilanza il potere di disciplinare con regolamento l’applicazione dei principi del procedimento, ma non conferisce il potere di introdurre un termine perentorio che deroghi alla disciplina generale delle sanzioni amministrative.

  • art. 3 T.U.F.

    È richiamato come base della normativa di settore, ma non come fonte di una deroga al regime generale della l. 689/1981 in tema di durata perentoria del procedimento.

  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere la retroattività della disciplina più favorevole; la Corte ha escluso che, per la sanzione in esame, ricorressero i presupposti per un’estensione del principio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Cassazione, in presenza di una questione di solo diritto, di decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito omettendo la cassazione con rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato come mezzo di ricerca esplorativa di prove: presuppone specificità della richiesta e rilevanza concreta del documento ai fini del decidere.
  • In materia di sanzioni amministrative finanziarie, la retroattività della disciplina più favorevole non opera automaticamente; occorre verificare se la sanzione abbia effettiva natura sostanzialmente punitiva, tenendo conto di qualificazione legislativa, finalità, ambito soggettivo e severità della misura.
  • Le sanzioni Consob per violazioni degli obblighi informativi sui prospetti, quando non presentano una carica afflittiva assimilabile al penale, restano soggette al principio tempus regit actum e alla disciplina generale della l. 689/1981.
  • Il termine previsto da un regolamento interno dell’Autorità di vigilanza per la conclusione del procedimento sanzionatorio ha, di regola, funzione acceleratoria e ordinatoria, non perentoria, se la normativa primaria non prevede espressamente una diversa decadenza.
  • La pluralità di omissioni informative può giustificare una più severa determinazione del quantum della sanzione senza che ciò implichi necessariamente una pluralità di illeciti autonomi in senso giuridico.
  • Il cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 non si applica quando le violazioni contestate in procedimenti diversi riguardano condotte materiali distinte, con oggetto, tempo e struttura fattuale non coincidenti.
  • Quando la questione di diritto è definita dalla giurisprudenza consolidata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio e senza disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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