Sentenza del 24/06/2015 n. 13070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo, tra l'altro, che fosse illegittimo perché emesso nonostante la presentazione di un'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002. In Cassazione ha contestato principalmente la decisione della CTR, che aveva ritenuto tardivo il ricorso calcolando il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione, il 12 maggio 2006, della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale. Il contribuente sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dalla ricezione della raccomandata o, comunque, dal perfezionamento della procedura di notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il calcolo del termine effettuato dalla CTR. In caso di notifica ex art. 140 c.p.c., il termine per impugnare decorre dal giorno di ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al perfezionamento della compiuta giacenza; in mancanza, decorre dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della CTR della Campania per un nuovo esame complessivo, compresa la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi, relativi al condono, al giudicato esterno, alla proroga dei termini e ai presupposti IVA, sono stati dichiarati assorbiti e non decisi nel merito.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Per la notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, il termine per impugnare non decorre automaticamente dalla data di spedizione della raccomandata, ma dal suo ricevimento se anteriore alla compiuta giacenza oppure, in caso contrario, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
I termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto
La disciplina delle notifiche degli atti tributari deve essere coordinata con le regole sul perfezionamento della notifica e sulla conoscibilità effettiva dell'atto da parte del contribuente.
Legge n. 289 del 2002, artt. 9 e 10
Il contribuente invocava gli effetti della definizione agevolata e l'inapplicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento. Tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione perché assorbite dall'accoglimento del motivo sulla tardività.
Art. 2909 c.c.
È stato dedotto un possibile giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa a un'altra annualità d'imposta, ma la questione non è stata decisa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
È stata denunciata una carenza motivazionale della sentenza tributaria, ma anche questo motivo è rimasto assorbito.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 2
Sono state contestate l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'IVA, ma la Cassazione non ha esaminato il merito della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando un giudice dichiara tardivo un ricorso sulla base di una notifica ex art. 140 c.p.c., occorre verificare con precisione la data di ricevimento della raccomandata informativa e quella di perfezionamento della compiuta giacenza; la sola data di spedizione non è necessariamente il dies a quo.
- Se la raccomandata informativa viene ricevuta prima della compiuta giacenza, il termine per impugnare decorre dalla ricezione; se invece non viene ricevuta, decorre dal decimo giorno successivo alla spedizione, secondo il criterio applicato dalla Cassazione.
- L'accoglimento di una censura processuale sulla tempestività può rendere assorbite le questioni di merito: la Cassazione può rinviare la causa senza decidere definitivamente sulla validità dell'accertamento o sugli effetti del condono.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile il ricorso ma affronta comunque il merito, le motivazioni sul merito sono normalmente rese ad abundantiam e non costituiscono una autonoma ratio decidendi impugnabile se la parte non ha interesse concreto a contestarle.
- Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà riesaminare la controversia alla luce del corretto termine di impugnazione e decidere anche le questioni sostanziali rimaste assorbite.
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