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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14518/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani che, nel riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha qualificato il fatto come malversazione di erogazioni pubbliche commessa in concorso e ha ridotto l'ammontare del sequestro limitandolo al profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente (euro 5.000,00 per Mario Castelli e euro 39.542,38 per IRES). Il Procuratore sosteneva la violazione di norme sul concorso di persone e sul sequestro finalizzato alla confisca (richiamando art.110 c.p. e norme processuali) ritenendo che, nella fattispecie, il profitto complessivo non fosse frazionabile tra concorrenti come aveva fatto il Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del Tribunale di Trapani, del principio di diritto delle Sezioni Unite (ud. 26/09/2024, R.G. 31775/2023) secondo cui, in caso di concorso, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) si applica al profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente e solo in mancanza di individuazione della quota entra in gioco la ripartizione in parti uguali. L'accertamento delle somme concretamente spettanti a ciascun concorrente è valutazione di merito non sindacabile in cassazione con il rito previsto dall'art. 325 c.p.p. Non segue condanna alle spese processuali essendo ricorrente la pubblica parte.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di persone; la Corte ha considerato che il principio sull'attribuzione del profitto in caso di concorso va interpretato in base alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Men- zionato dal ricorrente come norma processuale rilevante per la disciplina del riesame/sequestro; la Corte ha ritenuto però corretta l'applicazione del Tribunale rispetto al sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento di merito per il calcolo del valore equivalente del sequestro in relazione all'ente.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione nel rito speciale consente di dedurre soltanto 'violazione di legge'; la contestazione di fatto circa l'entità del profitto è questione di merito non sindacabile in cassazione.

  • Massima Sezioni Unite (ud. 26/09/2024, R.G. 31775/2023, ric. Massini ed altri)

    In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.

    Principio applicato dal Tribunale e confermato dalla Corte: il sequestro finalizzato alla confisca deve essere quantificato sul profitto individuale; la ripartizione paritaria è residuale.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Richiamata per il principio secondo cui la valutazione di merito (sull'entità del profitto o sulla valutazione probatoria) non è sindacabile in cassazione salvo errori di diritto.

Massime di principio

  • Quando più soggetti (persone fisiche o enti) concorrono in un reato, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere rapportato al profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente; la divisione paritaria opera solo se non è possibile individuare la quota di ciascuno.
  • La quantificazione del profitto spettante a ciascun concorrente è, in linea di principio, questione di merito (accertamento di fatto/probatorio) e non è normalmente sindacabile in cassazione mediante il rito speciale, salvo errori di diritto nell'applicazione delle norme.
  • Il ricorso per cassazione proposto dalla pubblica accusa deve dimostrare la violazione di legge nella motivazione o nella applicazione di principi giuridici; una mera diversa valutazione sul fatto non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
  • In controversie su sequestro/conferisca, è importante richiamare e motivare espressamente la regola applicabile (es. giurisprudenza di legittimità sulle Sezioni Unite) e fornire elementi idonei a contestarne l'applicazione concreta quando si allega un errore di diritto.
  • Quando la parte ricorrente è la pubblica amministrazione o il pubblico ministero, l'inammissibilità del ricorso può non comportare la condanna alle spese a loro carico.

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