Cassazione Civile, Ordinanza n. 33364/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza svolta presso un immobile di proprietà della contribuente e della conseguente redazione di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, contestando omessa dichiarazione di ricavi derivanti dallo svolgimento di un'attività di locazione di camere qualificata dall'Ufficio come attività imprenditoriale/alberghiera, con ripresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado era stata riconosciuta solo l'indebita imposizione IRAP per difetto di autonoma organizzazione. In appello entrambe le parti vedevano respinti i gravami. In cassazione la contribuente proponeva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si fosse limitata a richiamare il PVC senza spiegare il dissenso rispetto alle deduzioni difensive, senza chiarire perché l'attività fosse stata qualificata come alberghiera e non come B&B, e con asserita contraddizione tra esclusione dell'IRAP e affermazione di stabilità e sistematicità dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricordato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ha poi rilevato che la sentenza impugnata superava ampiamente il 'minimo costituzionale', avendo ripercorso il processo, richiamato gli elementi di fatto emersi dal PVC e illustrato le caratteristiche dell'attività svolta ai fini dell'esclusione della sua riconducibilità al B&B. La censura è stata inoltre ritenuta in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato quali argomentazioni difensive fossero state ignorate. È stata infine esclusa la contraddizione denunciata, perché i giudici di merito avevano negato solo il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, non anche l'abitualità dell'attività. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la sua violazione è evocata dalla ricorrente ma esclusa dalla Corte perché la motivazione era esistente e non meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di nullità per motivazione, ma ritenuto non violato.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la sentenza di merito fosse sufficientemente motivata.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza di merito deve rispettare il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 Cost.; il vizio sussiste solo nei casi estremi di motivazione mancante o apparente.
art. 360 c.p.c.
La censura è stata proposta come nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha verificato solo la presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo anomalie motivate come sopra indicate.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma menzionata nell'oggetto dell'ordinanza quale base dell'accertamento induttivo contestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando dal testo della sentenza emerga un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione del 'minimo costituzionale'; non sono più deducibili semplici insufficienze o contraddittorietà della motivazione.
- Una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur sintetica, rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e consente di comprendere le ragioni della decisione senza dover ricorrere a congetture integrative.
- La censura di omessa o apparente motivazione deve essere specifica: la parte ricorrente deve indicare quali allegazioni o argomentazioni decisive siano state trascurate, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Non sussiste contraddizione logica tra il riconoscimento dell'abitualità di un'attività economica e l'esclusione dell'IRAP, quando i giudici di merito escludano soltanto il requisito dell'autonoma organizzazione, che è distinto dall'abitualità dell'attività.
- Quando la decisione di merito richiami il PVC e gli elementi di fatto raccolti in verifica, il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie.
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