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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06869/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata proposizione della querela, dopo aver qualificato i fatti come minaccia (art. 612 c.p.). Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova: sosteneva che le frasi ingiuriose e minacciose pronunciate da Ingenito erano state rivolte mentre il pubblico ufficiale effettuava la "conta" mattutina dei detenuti e che quindi erano funzionali a impedire o ostacolare un atto d'ufficio, configurando così reato previsto dagli artt. 336 o 337 c.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non provato il nesso funzionale e teleologico tra la condotta minatoria e il compimento di un atto d'ufficio. Ha rilevato altresì che l'imputazione originaria non specificava l'atto d'ufficio che sarebbe stato condizionato e che la frase attribuita all'imputato ("apri sto cancello.., ti schiatto la testa, coglione di merda") non risultava univocamente diretta a impedire o coartare l'operato del pubblico ufficiale; anzi il comportamento di fatto aderiva all'ordine di aprire la cella. Ne deriva che la condotta rientra nella fattispecie della minaccia, per la quale è necessaria querela, e non nei delitti contro l'ufficio (artt. 336 o 337 c.p.). Il ricorso del Pubblico ministero è quindi infondato e viene rigettato.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Secondo il Collegio il reato richiede un nesso funzionale e teleologico tra la condotta violenta o minatoria e l'attività d'ufficio: se manca tale finalizzazione, la condotta non integra il reato previsto da questa norma

  • art. 337 cod. pen.

    Analogamente all'art. 336, la norma postula che la condotta sia diretta a ostacolare o impedire lo svolgimento dell'attività d'ufficio; la Corte ha escluso l'applicabilità perché manca la prova di tale finalizzazione

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le frasi costituivano minacce semplici, eventualmente aggravate dalla qualità della persona offesa; per tale reato è necessaria la querela per procedere

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come base di censura in cassazione; la Corte ricorda che, pur potendo il PM proporre tutti i motivi di cui all'art. 606 in presenza di sentenze inappellabili, i motivi dedotti nel caso non hanno fondamento

  • art. 593, comma 2 e art. 550, comma 1 e 2 cod. proc. pen.

    art. 593, comma 2; art. 550, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico ministero e del perimetro dei poteri di impugnazione del PM dopo la modifica normativa

  • art. 569, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato per precisare i limiti propri del ricorso immediato per cassazione, limiti che qui non trovano applicazione dato il diverso regime di inappellabilità invocato

  • art. 50 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    art. 50 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Riferimento alla legittimità dell'ordine dell'operatore di polizia penitenziaria di far effettuare lavori di pulizia al detenuto; la Corte osserva che il rifiuto temporaneo può avere rilevanza disciplinare ma non automaticamente penale

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2

    art. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114

    Norma richiamata per la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen. e per l'applicazione del principio "tempus regit actum" in materia di impugnazioni: ha inciso sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini)

    Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01

    Richiamata per affermare che, in assenza di finalizzazione della condotta a incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la fattispecie integra al più il reato di minaccia aggravata dalla qualità della persona offesa

Massime di principio

  • Per qualificare penalmente come reato contro l'ufficio (art. 336 o 337 c.p.) condotte violente o minatorie rivolte a un pubblico ufficiale, è necessario dimostrare un nesso funzionale e teleologico: la condotta deve essere diretta a coartare, impedire o condizionare l'esecuzione di un atto d'ufficio
  • Se l'aggressione verbale è soltanto espressione di volgarità, ingiurie o minacce generiche senza prova della finalizzazione ad ostacolare l'attività d'ufficio, la fattispecie va inquadrata come minaccia (art. 612 c.p.), per la quale è necessaria la querela per procedere
  • La descrizione dell'imputazione deve indicare con sufficiente precisione l'atto d'ufficio che si sarebbe voluto condizionare: l'assenza di questa specificazione limita la possibilità di riclassificare il fatto in reati contro l'ufficio
  • Gli effetti accidentali o contingenti di una condotta (ad es. disturbo di una "conta" o rallentamento delle operazioni) non sono sufficienti; bisogna provare che la condotta era funzionalmente orientata a quel risultato
  • Il rifiuto temporaneo di ottemperare a un ordine lavorativo in carcere può avere rilevanza disciplinare e non necessariamente penale; la valutazione deve distinguere la mera opposizione/disordine dalla volontà di impedire l'attività d'ufficio
  • Quando il Pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento in contesti di inappellabilità, può esercitare le censure previste dall'art. 606 c.p.p., ma la Corte rigetta il ricorso se manca prova dell'elemento costitutivo del reato invocato (in particolare il nesso funzionale/teleologico)

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