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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38053/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo alla plusvalenza da vendita di terreno (anno 2004). L'Ufficio aveva determinato un maggior valore ai fini dell'imposta di registro (euro 32.200) rispetto al prezzo dichiarato in atto (euro 15.000) e aveva tassato la plusvalenza sulla base di tale maggior valore. La CTR aveva ritenuto che spettasse all'Amministrazione dimostrare che il maggior valore accertato ai fini della registro corrispondesse effettivamente al corrispettivo ricevuto; l'Agenzia sosteneva invece che incombeva al contribuente superare la presunzione derivante dalla coerenza tra prezzo pattuito e valore di mercato determinato ai fini della registrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha applicato l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (norma di interpretazione autentica, retroattiva) che stabilisce che per le cessioni di immobili l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (né di imposte ipotecaria e catastale). Ne consegue che l'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF non può fondarsi unicamente sul valore definito ai fini della registrazione; l'Amministrazione deve fornire altra prova del maggior corrispettivo effettivamente percepito. Perciò il ricorso viene respinto. Non sono state decise le spese di lite perché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale ...

    Norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente: vieta di trarre, per finalita' di imposizione IRPEF, la presunzione del maggior corrispettivo unicamente dal valore accertato o definito ai fini della registrazione o delle imposte ipotecarie/catastali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 41-bis e 67

    Norme rilevanti in tema di determinazione delle plusvalenze e presunzioni: la Corte interpreta che, alla luce dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 147/2015, non possono essere lette come fonte di una presunzione automatica basata solo sul valore catastale/di registro.

  • decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro)

    Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce di per sé prova certa del corrispettivo effettivamente percepito ai fini IRPEF.

  • decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecaria e catastale)

    Analogamente, i valori utilizzati per tali imposte non consentono di presumere automaticamente un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • legge 27 giugno 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 1, comma 2

    Richiamata per sottolineare la natura di interpretazione autentica della norma sopravvenuta e la sua efficacia retroattiva nei giudizi pendenti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma invocata come motivo di cassazione (violazione di legge) per contestare la corretta applicazione delle norme tributarie; la Corte respinge il motivo in ragione dell'interpretazione autentica sopravvenuta.

Massime di principio

  • Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (o delle imposte ipotecarie/catastali) non è, da solo, sufficiente a presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
  • Dopo l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 (interpretazione autentica), l'Amministrazione finanziaria deve fornire prove ulteriori e specifiche per dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito sia diverso (maggiorato) rispetto al prezzo dichiarato in atto.
  • Il contribuente può validamente opporre il prezzo trascritto nell'atto di cessione e, in assenza di prove autonome e sufficienti dell'Amministrazione, tale prezzo non va sostituito d'ufficio con il valore di registro.
  • La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e si applica ai giudizi pendenti, pertanto casi simili pendenti alla data della sua entrata in vigore possono beneficiare della stessa interpretazione.
  • In sede pratica, l'Amministrazione dovrebbe acquisire e produrre elementi probatori diretti (es. bonifici, quietanze, documenti bancari, testimonianze o altri riscontri) che attestino l'effettivo maggior corrispettivo percepito; senza ciò l'accertamento basato solo sul valore di registro è vulnerabile.
  • Per il contribuente è consigliabile conservare e produrre documentazione comprovante l'effettivo incasso del prezzo pattuito (ricevute, estratti conto, dichiarazioni), oltre al contratto di compravendita.

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