Sentenza del 20/06/2019 n. 16558 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato tre iscrizioni ipotecarie, deducendo l'omessa notifica delle intimazioni di pagamento, della comunicazione di avvenuta iscrizione e delle stesse iscrizioni ipotecarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia Nord, ritenendo che, dopo la riforma del sistema della riscossione, la legittimazione spettasse esclusivamente all'Agenzia delle entrate o a Equitalia s.p.a., e non alla società concessionaria subentrata. Equitalia Nord ha censurato tale decisione per violazione delle norme sulla legittimazione processuale, sulla successione nei rapporti controversi e sulla difesa tecnica in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha stabilito che la riforma del sistema della riscossione non ha estinto le precedenti concessionarie, ma ha determinato un trasferimento ex lege dei rapporti controversi, riconducibile alla successione a titolo particolare prevista dall'art. 111 c.p.c. Le società che erano state parti nel giudizio di primo grado conservano quindi la legittimazione processuale a impugnare la decisione, anche se il successore può avere una legittimazione concorrente. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le società di riscossione, pur aventi natura sostanzialmente pubblica, perché organizzate in forma privatistica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello e la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
"trasferimento di funzioni" e subentro ex lege nel sistema della riscossione
La riforma ha trasferito le funzioni della riscossione al nuovo sistema Equitalia e alle società del gruppo, senza determinare l'estinzione processuale delle precedenti concessionarie.
Codice di procedura civile, art. 110
"venir meno della parte per morte o per altra causa"
La norma riguarda la successione nel processo quando la parte viene meno; non si applica, secondo la Corte, al semplice trasferimento legislativo di funzioni e rapporti.
Codice di procedura civile, art. 111
"successione nel diritto controverso"
Il trasferimento ex lege dei rapporti controversi alle nuove società di riscossione configura una successione a titolo particolare, che consente al precedente soggetto processuale di conservare la legittimazione a impugnare.
Codice civile, art. 2504-bis
"chi subentra per incorporazione prosegue in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione"
La società incorporante subentra nei rapporti, inclusi quelli processuali, della società incorporata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 11, 12, 24 e 57
Le disposizioni disciplinano la legittimazione processuale e la difesa nel processo tributario, nonché i limiti delle nuove eccezioni e produzioni in appello.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 e 43
Il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti ai quali la legge lo attribuisce; non si estende automaticamente alle società di riscossione costituite in forma privatistica.
Codice di procedura civile, art. 182
La questione relativa alla sanatoria del difetto di rappresentanza è rimasta assorbita, poiché la Corte ha riconosciuto direttamente la legittimazione processuale della società ricorrente.
Massime di principio
- Quando una riforma legislativa trasferisce funzioni e rapporti a un nuovo soggetto, ciò non implica necessariamente l'estinzione processuale del soggetto precedente: la qualificazione va ricondotta, di regola, alla successione a titolo particolare nei rapporti controversi.
- La società che era formalmente parte del giudizio di primo grado conserva, in linea generale, la legittimazione a proporre impugnazione, anche se nel frattempo le sue funzioni sono state trasferite a un successore.
- La legittimazione processuale deve essere valutata in base alla posizione formalmente assunta nel precedente grado e alla disciplina concreta del trasferimento, non sulla sola base del fatto che un nuovo ente abbia acquisito le funzioni amministrative.
- Le società di riscossione organizzate come società per azioni, anche se svolgono funzioni pubbliche, non sono automaticamente soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e possono difendersi tramite avvocati del libero foro, salvo una specifica disposizione contraria.
- Il giudice deve conoscere d'ufficio gli effetti giuridici delle riforme legislative rilevanti per la legittimazione processuale, secondo il principio iura novit curia.
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