Cassazione Penale, Sentenza n. 20400/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello sollevando censure principalmente sulla valutazione della prova e sull'interpretazione di messaggi audio e di un filmato ritenuto elemento probatorio decisivo. Peruzzo e Sorrentino hanno dedotto: 1) omissione di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per presunta incertezza e lacunosità del quadro probatorio; 2) vizio di motivazione per errata valutazione del filmato (sostegno che il filmato è assemblato e non prova la loro partecipazione); 3) doglianze sulla quantificazione del risarcimento in favore della Regione Veneto (an e quantum). Ballarin ha sollevato quattro motivi: 1) difetto di considerazione dell'audio-messaggio n. 3859 nella sua integralità; 2) travisamento della prova nella trascrizione di detto messaggio (sostenendo che l'espressione "tirati su" si riferisce ad altro, non agli uccelli); 3) travisamento relativo al messaggio n. 3860 (contestando che il richiamo elettroacustico possa essere opera sua); 4) errata applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., perché gli indizi a suo carico non sarebbero gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Peruzzo, Sorrentino e Ballarin per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, richieste di rinnovata valutazione del merito (interpretazione diversa di messaggi, audio e filmati) non sindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o illogicità manifeste, cui la sentenza impugnata non incorreva. Pertanto la sentenza della Corte d'Appello del 29/05/2025 resta confermata: per Peruzzo e Sorrentino dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati a loro ascritti (confermata la responsabilità civile e relativa liquidazione), per Ballarin confermata la condanna per il capo B con rideterminazione della pena in euro 1.000 di ammenda e riduzione del risarcimento a euro 400; sul piano processuale la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (complessivi euro 3.686,00 oltre accessori), nonché al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, disponendo infine il pagamento delle spese del presente grado.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
non presente una citazione testuale nell'atto
Richiamato per definire i limiti del proscioglimento in caso di prescrizione: l'assoluzione in presenza di causa di estinzione è possibile solo quando l'assenza di responsabilità emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti (percezione "ictu oculi"); nel caso concreto la Corte d'appello non ha omesso tale verifica e ha legittimamente dichiarato l'estinzione per prescrizione senza pronunciarsi per l'assoluzione sostanziale
art. 192, comma 2, c.p.p.
non presente una citazione testuale nell'atto
Invocato dalla difesa di Ballarin in tema di giudizio indiziario (richiesta che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti). La Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità e consonanza degli indizi rientri nella sfera del merito e non sia sindacabile in Cassazione in assenza di illogicità manifesta della motivazione
legge n. 157/1992 (articoli citati: art.21 lett. c, r; art.30 lett. b, h)
art. 21 lett. c e 30 lett. h; art. 21 lett. r e 30 lett. h; art. 30 lett. b
Norme richiamate in relazione ai reati di bracconaggio e protezione della fauna selvatica; la responsabilità penale e la relativa qualificazione dei fatti sono state considerate correttamente valutate dalla Corte d'Appello e non suscettibili di revisione in Cassazione per le ragioni già esposte
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
citata nella sentenza di cassazione
Richiamata in relazione alla disciplina e alla giustificazione del versamento alla Cassa delle ammende e alla determinazione in via equitativa delle somme da versare dai ricorrenti
Giurisprudenza (Sez. Un., sent. n. 35490/2009 - Tettamanti)
citazione giurisprudenziale indicata nella sentenza
Principio richiamato: quando è maturata la prescrizione, l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se l'assenza di responsabilità risulta dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tali principi sono stati applicati dalla Corte per dichiarare legittima la decisione di appello
Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025)
citazione giurisprudenziale indicata nella sentenza
Principio relativo al risarcimento del danno: la quantificazione del danno è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta; la Corte ha ritenuto la liquidazione operata congrua e motivata
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito volto a proporre una diversa valutazione della prova (audio, video, messaggi), salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o illogicità manifeste.
- Quando la prescrizione è intervenuta, l'assoluzione sostanziale ex art. 129 c.p.p. è possibile solo se l'assenza di responsabilità emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (controllo "ictu oculi"); argomentazioni che richiedano un apprezzamento probatorio approfondito non giustificano l'assoluzione.
- Le doglianze sulla trascrizione o sull'interpretazione di messaggi vocali e simili rilevano primariamente nel giudizio di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le contestazioni sulla quantificazione del danno civile sono in genere inammissibili in Cassazione, essendo la liquidazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito salvo eccessiva illogicità o macroscopica irragionevolezza.
- La mancata ammissione del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando la Corte ritiene che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa da parte del ricorrente ma comunque infondata; la Corte può altresì liquidare in via equitativa somme per sanzioni pecuniarie processuali.
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