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accordo

Accordo 27238 del 14/09/2026

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 3 alla Serie 14 di Emendamenti al Regolamento n. 13.“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Direzione generale per la Motorizzazione comunica agli uffici territoriali, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti al Regolamento n. 13 dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura. L’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/11, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione. La comunicazione aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 13.

Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 sulla frenatura dei veicoli e aggiornamento dei Paesi adottanti.

Supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 sulla frenatura dei veicoli

La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti al Regolamento n. 13 adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il Regolamento disciplina le condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore, con specifico riferimento alla frenatura dei veicoli delle categorie M, N e O.

Parti e destinatari

La comunicazione è emanata dalla Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. Sono coinvolti, quali destinatari istituzionali, le Direzioni generali territoriali, gli uffici e centri tecnici della Motorizzazione e le relative divisioni della Direzione generale. Sono inoltre destinatari gli organismi competenti di alcune autonomie territoriali:

  • Regione Siciliana, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
  • Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio – Motorizzazione civile;
  • Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione traffico e trasporti;
  • Provincia autonoma di Trento, Motorizzazione civile;
  • Regione Valle d’Aosta, Motorizzazione civile;
  • Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.

Per conoscenza, la comunicazione è trasmessa al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e a numerose associazioni e organizzazioni rappresentative dei costruttori, dei distributori, dei componentisti e degli operatori dei veicoli e dei sistemi di alimentazione, tra cui ANFIA, ANCMA, CUNA, ASCOMAC, UNRAE, UNACOMA, FEDERAUTO, UNITAI, CONFETRA, Consorzio Italiano GPL, ASSOGASLIQUIDI, ASSOGOMMA, ASSOGASMETANO, FEDERMETANO e NGV System Italia.

Oggetto e base internazionale

L’oggetto riguarda l’aggiornamento applicativo del Regolamento n. 13, intitolato “Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”. Il Regolamento si colloca nell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.

La comunicazione fa seguito alla precedente nota prot. n. 35180 del 1° dicembre 2025 e informa gli uffici e gli operatori dell’avvenuta prossima entrata in vigore del nuovo supplemento.

Contenuto dell’emendamento

Il supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti è identificato con il documento ECE/TRANS/WP29/2026/11. Il testo dell’emendamento è reso disponibile in lingua inglese sul sito della UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti relativi alla sessione di marzo 2026.

Il documento non riporta il contenuto tecnico puntuale delle modifiche introdotte dal supplemento; comunica invece la relativa entrata in vigore e gli effetti sul sistema di omologazione.

Effetti sulle omologazioni

La Direzione generale specifica che il provvedimento ha natura di supplemento. Pertanto, la sua entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Tale precisazione è rilevante per gli uffici di omologazione, i costruttori e gli operatori che devono verificare la corretta identificazione delle omologazioni rilasciate secondo il Regolamento n. 13.

Paesi adottanti il Regolamento n. 13

La nota aggiorna l’elenco dei Paesi che, alla data della comunicazione, adottano il Regolamento n. 13. Sono indicati i relativi numeri distintivi E:

  • E1 Germania; E2 Francia; E3 Italia; E4 Paesi Bassi; E5 Svezia; E6 Belgio; E7 Ungheria; E8 Repubblica Ceca; E9 Spagna; E10 Serbia;
  • E11 Regno Unito; E12 Austria; E13 Lussemburgo; E14 Svizzera; E16 Norvegia; E17 Finlandia; E18 Danimarca; E19 Romania; E20 Polonia; E21 Portogallo;
  • E22 Federazione Russa; E23 Grecia; E24 Irlanda; E25 Croazia; E26 Slovenia; E27 Slovacchia; E28 Bielorussia; E29 Estonia; E30 Repubblica Moldova;
  • E31 Bosnia ed Erzegovina; E32 Lettonia; E34 Bulgaria; E36 Lituania; E37 Turchia; E40 Macedonia del Nord; E42 Unione Europea; E43 Giappone;
  • E44 Uzbekistan; E46 Ucraina; E47 Sud Africa; E48 Nuova Zelanda; E49 Cipro; E50 Malta; E52 Malesia; E54 Albania; E55 Armenia;
  • E56 Montenegro; E57 San Marino; E60 Georgia; E62 Egitto; E63 Nigeria; E64 Pakistan; E68 Kirghizistan.

Adempimenti e rilevanza operativa

La comunicazione è destinata a consentire agli uffici della Motorizzazione, alle amministrazioni competenti e agli operatori economici interessati di tenere conto dell’entrata in vigore del supplemento dal 2 ottobre 2026. In particolare, il quadro aggiornato riguarda le procedure di omologazione e il riconoscimento delle omologazioni relative ai sistemi di frenatura dei veicoli delle categorie M, N e O, senza modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

Non sono previsti nel testo specifici stanziamenti finanziari, riparti di risorse, cronoprogrammi attuativi ulteriori o organi di governance. La nota ha natura informativa e di aggiornamento normativo-operativo per le amministrazioni e gli operatori destinatari.

Punti principali

Parti e destinatari

La comunicazione proviene dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici e centri tecnici della Motorizzazione, a specifiche amministrazioni regionali e provinciali, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, a strutture del MIT e alle principali associazioni e organizzazioni del settore automotive e dei veicoli industriali.

Entrata in vigore dell’emendamento

Il supplemento 3 alla serie 14 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/11.

Ambito tecnico del Regolamento n. 13

Il Regolamento contiene disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura, nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958.

Effetti sul numero di omologazione

La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.

Paesi adottanti

Sono indicati i Paesi attualmente adottanti il Regolamento n. 13, tra cui gli Stati membri dell’Unione europea, l’Unione europea stessa, altri Paesi europei ed extraeuropei, nonché San Marino. L’elenco è riportato nel testo della comunicazione con i relativi numeri distintivi E.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleomologazione dei veicoliaccordi internazionali

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