L.R. Basilicata 30/2026
Disciplina dell’Avvocatura regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge organizza l’Avvocatura regionale della Basilicata come struttura autonoma e indipendente, ne definisce funzioni, personale, coordinamento, compensi e incarichi esterni, istituisce un Osservatorio del contenzioso e prevede praticantato forense e copertura finanziaria. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione ed è applicabile nella Regione Basilicata.
Disciplina dell’Avvocatura regionale della Basilicata
Disciplina dell’Avvocatura regionale della Basilicata
La legge disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Avvocatura regionale della Basilicata, in coerenza con la normativa forense e con l’assetto amministrativo regionale. L’obiettivo è garantire legalità, qualità degli atti, prevenzione del contenzioso e corretta tutela degli interessi dell’ente.
Natura, autonomia e funzioni generali
L’Avvocatura regionale è configurata come struttura professionale autonoma e indipendente da ogni altra struttura amministrativa regionale, rispondente esclusivamente al Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante della Regione. Svolge funzioni di rappresentanza, difesa e consulenza per l’Amministrazione regionale, operando nell’interesse esclusivo della Regione e della collettività.
Rappresentanza in giudizio e attività consultiva
L’Avvocatura regionale:
- rappresenta e difende la Regione davanti a tutte le giurisdizioni e nei giudizi arbitrali, secondo mandato conferito nei modi di legge;
- presta consulenza alle strutture amministrative regionali;
- esprime pareri sull’instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti suscettibili di controversia, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
- predispone annualmente un’analisi del contenzioso, individua le cause principali delle controversie e propone soluzioni organizzative o normative per prevenirle.
La rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione è esercitata dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta.
Avvocato coordinatore
La responsabilità dell’Avvocatura è affidata a un dirigente denominato Avvocato coordinatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra soggetti abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e selezionati mediante le procedure previste dalla normativa richiamata.
L’incarico:
- dura tre anni;
- è rinnovabile con le medesime procedure;
- non comporta sovraordinazione gerarchica sugli altri avvocati.
L’Avvocato coordinatore sovrintende all’attività della struttura, esercita i poteri necessari al funzionamento e all’organizzazione, ripartisce gli affari consultivi e contenziosi per assicurare equilibrio nei carichi di lavoro e distribuzione equa per valore e difficoltà delle cause. Entro 90 giorni dalla nomina presenta al Presidente della Giunta una proposta di organizzazione e articolazione della struttura, con modalità e tempi di esercizio delle funzioni, e i successivi adeguamenti seguono la stessa procedura. Ogni anno, entro il 31 marzo, trasmette al Presidente della Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta, sul contenzioso, sui risultati e sulle proposte di miglioramento organizzativo.
Personale dell’Avvocatura regionale
All’Avvocatura è assegnato esclusivamente personale regionale appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, abilitato alla professione forense e selezionato mediante concorso pubblico. Sono ricompresi automaticamente gli avvocati già assegnati all’entrata in vigore della legge.
Gli avvocati:
- sono iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati;
- possono essere iscritti solo per la Regione Basilicata;
- possono esercitare l’attività forense esclusivamente per l’ente datore di lavoro;
- operano in piena autonomia e responsabilità, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ferme restando le funzioni del Presidente della Giunta e del coordinamento interno.
Essi si rapportano direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per acquisire notizie, elementi e atti utili al mandato. L’orario di lavoro deve essere organizzato con flessibilità, compatibilmente con le esigenze professionali; eventuali regole sulla presenza in servizio devono rispettare tale autonomia.
Sul piano disciplinare, gli avvocati iscritti all’elenco speciale restano soggetti al Codice deontologico forense e al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine; il procedimento segue il Titolo V della legge professionale forense. La sospensione dall’albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall’impiego per lo stesso periodo, salva l’eventuale adeguamento dei provvedimenti amministrativi alle sanzioni irrogate.
Il Presidente della Giunta può destinare gli avvocati anche ad altri compiti, purché inerenti al campo giuridico, compatibili con le classificazioni contrattuali, idonei a salvaguardare il patrimonio professionale acquisito e coerenti con la collocazione nell’organizzazione dell’ente. Per le attività non professionali è previsto anche personale amministrativo di supporto.
Organizzazione interna
L’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura, nonché i criteri e le modalità di assegnazione del personale, devono essere disciplinati con regolamento della Giunta regionale da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Compensi professionali
Agli avvocati regionali sono riconosciuti compensi professionali secondo la disciplina vigente e sulla base di un disciplinare approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare deve adottare criteri semplici, oggettivi e trasparenti, valorizzando complessità dell’attività, risultati ottenuti ed equa distribuzione dei compensi.
Incarichi a professionisti esterni
Il ricorso a professionisti esterni è ammesso solo quando l’Amministrazione non possa provvedere adeguatamente con il proprio personale per motivata impossibilità. Inoltre, per singoli incarichi di rappresentanza o consulenza particolarmente complessi, per ragioni di massima efficacia difensiva o in presenza di conflitto di interessi, il Presidente della Giunta può conferire incarichi esterni in alternativa all’Avvocatura.
Gli incarichi sono conferiti attingendo a un elenco di avvocati del libero foro, formato e aggiornato periodicamente tramite procedura trasparente e aperta, senza limiti numerici. La scelta fiduciaria deve essere motivata sulla base di criteri oggettivi collegati alle precedenti esperienze professionali.
Pratica forense presso l’Avvocatura
Presso l’Avvocatura regionale può svolgersi la pratica forense necessaria per l’accesso all’esame di abilitazione. Il tirocinio:
- non attribuisce alcun diritto all’assunzione presso l’Amministrazione regionale;
- non può superare la durata minima richiesta per l’ammissione all’esame di abilitazione;
- si svolge secondo l’articolo 41 della legge professionale forense.
La selezione dei praticanti avviene tramite avviso pubblico che indica numero dei posti e criteri di selezione. Il dirigente dell’Avvocatura può interrompere il praticantato con preavviso di almeno 15 giorni in caso di comportamenti contrari al decoro o all’interesse dell’Amministrazione. Al praticante è riconosciuto un rimborso per l’intera durata del tirocinio ed è garantita la copertura assicurativa per infortuni.
Osservatorio del contenzioso regionale
Presso l’Avvocatura è istituito l’Osservatorio del contenzioso regionale, incaricato di raccogliere e analizzare i dati sul contenzioso, individuare le principali criticità e formulare proposte per ridurre le controversie e migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve presentare annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti.
Modifiche ad altra normativa regionale
A decorrere dall’entrata in vigore della legge, il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 è modificato: viene soppresso il riferimento all’Avvocatura regionale contenuto nell’articolo 17, comma 3, e l’articolo 19 è abrogato.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene, in via generale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa eccezione la spesa per i praticanti avvocati, per i quali sono stanziati 20.000 euro per ciascun anno del bilancio 2026-2028 sul pertinente capitolo di bilancio.
Norma transitoria ed entrata in vigore
In attesa della selezione dell’Avvocato coordinatore, per garantire la continuità amministrativa la Regione può nominare un dirigente abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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