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Legge

L.R. Basilicata 34/2026

Nuove norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Normativa regionaleL.R. Basilicata 34/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina pianificazione faunistico-venatoria, istituti di tutela, ATC, esercizio venatorio, controlli, sanzioni e finanziamento del settore. Abroga la l.r. n. 2/1995 e l’art. 12 l.r. n. 28/2003. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione; alcuni adempimenti e regolamenti sono previsti entro 90 giorni.

Protezione fauna selvatica e disciplina della caccia in Basilicata

Protezione della fauna selvatica e disciplina del prelievo venatorio in Basilicata

La legge definisce l’assetto regionale della gestione faunistico-venatoria nella Regione Basilicata, nel rispetto della legge statale n. 157/1992 e delle convenzioni internazionali. Regola pianificazione, istituti di protezione, ambiti territoriali di caccia, esercizio venatorio, finanziamento, vigilanza e sanzioni.

Finalità, funzioni regionali e pianificazione

La Regione persegue la tutela della fauna selvatica omeoterma come risorsa limitata, la conservazione degli uccelli selvatici, la programmazione del prelievo e la compatibilità tra attività venatoria, gestione del territorio e salvaguardia ambientale. Esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo, controllo e, se necessario, sostitutive nei confronti degli ATC.

La pianificazione faunistico-venatoria riguarda tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale e mira alla densità ottimale della fauna e alla sua conservazione. Gli indirizzi regionali di programmazione, adottati dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente, fissano i criteri del Piano faunistico-venatorio regionale e riguardano in particolare:

  • oasi di protezione e zone di protezione lungo le rotte migratorie;
  • zone di ripopolamento e cattura;
  • centri pubblici e privati di riproduzione;
  • aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
  • zone per addestramento e allenamento dei cani;
  • criteri per i comprensori omogenei e per l’esclusione dei fondi dalla caccia programmata.

La quota di territorio destinata alla protezione della fauna selvatica è fissata tra il 20% e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale provinciale; nel computo rientrano anche aree già soggette a divieti o limitazioni di caccia previsti dalla normativa vigente.

Piano faunistico-venatorio regionale

Il Piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e ha durata quinquennale. Fino all’approvazione del nuovo piano resta efficace il precedente. Prima della scadenza del terzo anno le associazioni di categoria possono proporre modifiche utili a migliorarlo.

Nel Piano la Regione:

  • assicura la quota del 20%-30% di territorio protetto;
  • garantisce che aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri pubblici/privati di riproduzione non superino complessivamente il 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
  • organizza il territorio destinato alla caccia programmata in ATC;
  • definisce criteri omogenei per risarcimenti e incentivi ai proprietari o conduttori dei fondi;
  • individua la destinazione delle aree ove non sia possibile istituire oasi o zone di ripopolamento e cattura.

Se servono ambiti territoriali interessanti più province, anche di regioni confinanti, il Consiglio regionale procede previa intesa con gli enti interessati.

Programmazione, ATC e gestione annuale

Gli ATC presentano entro il 30 marzo di ogni anno il programma annuale di gestione, corredato da relazione tecnico-economica sull’anno precedente. La Giunta approva i programmi e assegna i finanziamenti; se i programmi sono incompatibili con il Piano, li rinvia con termine di 30 giorni per l’adeguamento.

La Regione garantisce autonomia gestionale e finanziaria agli ATC, con versamento diretto delle quote di partecipazione e gestione da parte degli organi direttivi. Promuove inoltre conferenze di programmazione e, con cadenza biennale, una conferenza di verifica con organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie.

Strutture tecnico-scientifiche e organi consultivi

La Giunta provvede alla riorganizzazione dell’ufficio competente in materia e promuove collaborazione con organizzazioni agricole, associazioni venatorie e ambientaliste e scuole. Istituisce corsi di preparazione e aggiornamento per il personale degli enti pubblici e ammette anche cittadini interessati.

Opera nell’ufficio l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, struttura tecnico-scientifica di supporto per programmazione e gestione. L’Osservatorio svolge monitoraggio, ricerca, raccolta e analisi dati su fauna e habitat, supportando calendario venatorio, programmi di prelievo e interventi di conservazione e ripopolamento.

È previsto inoltre il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, costituito dalla Giunta entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, composto da rappresentanti regionali, agricoli, venatori, ambientalisti e dei comuni. Ha funzioni tecnico-consultive sull’applicazione della legge.

Tassidermia e imbalsamazione

L’attività di tassidermia/imbalsamazione richiede iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e autorizzazione dell’ufficio regionale competente. Sono esonerati i dipendenti di enti pubblici, musei di storia naturale e istituti universitari che operino per conto esclusivo degli enti e ne diano segnalazione.

L’imbalsamazione è ammessa solo per fauna selvatica cacciabile legalmente posseduta, fauna esotica regolarmente detenuta e non protetta nel paese di origine, fauna domestica e fauna da allevamento abbattibile; può essere autorizzata anche per animali rinvenuti morti per cause naturali o accidentali. Il tassidermista deve tenere registro, rifiutare esemplari di provenienza incerta o specie protette/non cacciabili o fuori periodo venatorio, consentire ispezioni e apporre contrassegni sugli esemplari preparati. Le violazioni comportano sospensione dell’autorizzazione da 3 a 6 mesi e, per talune ipotesi, revoca.

Soccorso e recupero della fauna in difficoltà

La Regione disciplina soccorso, detenzione temporanea, recupero e liberazione della fauna selvatica in difficoltà. Per tali attività si avvale dei CRAS, soggetti a vigilanza sanitaria dell’ASL competente.

Chi rinviene fauna in difficoltà deve darne tempestiva comunicazione alla Regione, all’ASL o al Comune e consegnare l’animale ai CRAS. I centri possono essere istituiti e gestiti da enti parco, comuni, associazioni, organizzazioni o cooperative autorizzate dalla Regione. La Giunta approva linee guida organizzative e, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, disciplina il trasferimento o riordino delle strutture già in capo alle Province.

Istituti di tutela: miglioramenti ambientali, oasi, zone di protezione e ripopolamento

La Regione promuove progetti di miglioramento ambientale per valorizzazione del territorio, ripristino degli equilibri naturali, sosta dell’avifauna migratoria, incremento della fauna autoctona e controllo selettivo delle specie, di norma con metodi ecologici e previo parere ISPRA. I proprietari, conduttori e ATC possono partecipare anche con contributi in conto capitale per allevamento, ambientamento, colture per alimentazione naturale, manutenzione boschiva, agriturismo naturalistico e lotta integrata.

Le oasi di protezione sono istituite dalla Regione in attuazione del Piano; la caccia è vietata e sono vietati disturbo e nocumento alla selvaggina. Il perimetro è definito con deliberazione notificata ai proprietari/conduttori; se entro 60 giorni si oppone almeno il 40% della superficie da vincolare, l’oasi non può essere istituita, salvo istituzione coattiva per particolari necessità ambientali. Le oasi sono segnalate con apposita tabellazione.

Le zone di protezione sono istituite lungo le rotte migratorie indicate dall’ISPRA e sono destinate alla sistemazione, mantenimento e ripristino degli ecosistemi. Sono gestite direttamente o con collaborazione di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie e devono essere tabellate.

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione naturale e alla cattura per l’immissione nel territorio fino al raggiungimento della densità faunistica ottimale. Sono gestite dagli ATC tramite commissioni paritetiche con i proprietari/conduttori interessati. Ogni zona deve essere adeguatamente tabellata e di superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie interessate.

Centri di riproduzione e aziende faunistico-venatorie/agri-turistico-venatorie

I centri pubblici di riproduzione sono finalizzati alla ricostituzione di fauna autoctona da usare solo per il ripopolamento regionale; sono istituiti dalla Regione, preferibilmente su terreni demaniali, e gestiti tramite ATC.

I centri privati possono essere autorizzati agli imprenditori agricoli singoli o associati, nel rispetto del Piano. La loro superficie complessiva non può superare l’1% della superficie agro-silvo-pastorale provinciale. La Regione fissa il quantitativo minimo annuo per specie e controlla la gestione. È vietata la caccia; la Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto della selvaggina prodotta e comunica il fabbisogno entro novembre. Il prelievo tramite cattura è consentito per fini d’impresa agricola al titolare, ai dipendenti e ai soggetti nominativamente indicati.

Le aziende agri-turistico-venatorie sono autorizzate dalla Regione, sentito l’ISPRA, per valorizzare aree agricole svantaggiate. Devono preferibilmente collocarsi in territori di scarso rilievo faunistico, in aree montane o dismesse da interventi agricoli; non possono essere istituite nelle zone umide e vallive. La superficie minima è di 200 ettari, riducibile fino al 10% per migliore perimetrazione. L’addestramento cani senza sparo è consentito tutto l’anno; il prelievo venatorio avviene secondo la legge e il calendario regionale. La gestione richiede programma di ripristino ambientale, piano economico e di gestione, tabellazione e rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Le aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, sono autorizzate dalla Regione su richiesta degli interessati, sentito l’ISPRA, per mantenimento e miglioramento dell’ambiente naturale e incremento della fauna, con attenzione a fauna appenninica, grossa fauna europea e acquatica. L’autorizzazione può durare fino a cinque anni ed è rinnovabile. La superficie minima è di 400 ettari, riducibile fino al 10% per migliore perimetrazione. La caccia è consentita secondo la legge e il calendario; non è consentito immettere o liberare fauna dopo il 31 agosto.

Per entrambe le tipologie il limite territoriale complessivo è il 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, verificato nell’ambito della pianificazione.

Allevamenti di fauna selvatica e densità per lepri

Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie: ripopolamento/reintroduzione, fini alimentari, fini amatoriali e ornamentali. Sono soggetti ad autorizzazione regionale, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta; l’imprenditore agricolo può esercitarli con semplice comunicazione.

Il titolare deve tenere un registro, predisporre recinzioni o altre strutture idonee ed esporre tabelle con la dicitura “Allevamento di fauna selvatica”. La caccia è vietata negli allevamenti e la violazione comporta revoca dell’autorizzazione. Gli esemplari devono essere muniti di contrassegno; in fiere, mostre e negozi specializzati possono essere esposti e venduti solo esemplari contrassegnati.

L’allevamento di lepri destinate all’immissione per fini venatori è ammesso entro il limite massimo di 4 capi per ettaro di superficie effettivamente utilizzata; il rispetto di tale limite è condizione per l’autorizzazione all’immissione.

Addestramento cani e zone di allenamento (ZAC)

La Regione disciplina le ZAC, collocate su terreni incolti o a coltura svantaggiata, per addestramento, allenamento e gare cinofile. Sono previste quattro tipologie:

  • tipo A: senza abbattimento;
  • tipo B: con abbattimento di fauna di allevamento di specie cacciabili;
  • tipo C: gare senza abbattimento di selvatico di allevamento;
  • tipo D: addestramento con abbattimento su fauna di allevamento.

La gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile o a imprenditori agricoli, previa autorizzazione. Il provvedimento dipende dal consenso dei proprietari/conduttori e stabilisce tempi, modalità e misure di salvaguardia. L’addestramento e le gare sono consentiti tutto l’anno, salvo limitazioni motivate per tutela della fauna, sicurezza pubblica o obblighi di valutazione ambientale. Non sono previste distanze minime tra ZAC, fermo restando il rispetto delle distanze e dei divieti verso aree già precluse alla caccia. L’accesso è riservato ai soggetti autorizzati.

L’attività può svolgersi anche su fauna selvatica naturale; se è previsto l’abbattimento, si può usare solo fauna di allevamento di specie determinate. Le zone devono essere segnalate con tabelle recanti “Zona di addestramento cani”. L’irregolare gestione o le violazioni dell’autorizzazione comportano decadenza.

Le tabelle di segnalazione devono essere in formato 20x30 cm, con scritte nere su fondo bianco e idonea visibilità. Quelle già esistenti possono essere utilizzate fino a esaurimento e comunque non oltre cinque anni dall’entrata in vigore.

Ambiti Territoriali di Caccia e iscrizione dei cacciatori

Il territorio regionale destinato alla caccia è ripartito in due ATC, individuati secondo omogeneità faunistica, territoriale e gestionale. La Regione verifica almeno ogni tre anni l’adeguatezza della suddivisione. L’ATC è organismo associativo senza fini di lucro, istituito per finalità di pubblico interesse, soggetto ai principi e ai controlli della gestione di risorse pubbliche.

Possono iscriversi gli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, presentando domanda e versando un contributo pari al 50% della tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria. Chi è già iscritto a un ATC può chiedere l’iscrizione anche all’altro versando un contributo aggiuntivo di 10 euro. I contributi sono pagati con sistemi elettronici e destinati esclusivamente alle attività faunistico-venatorie.

L’ammissione avviene nel rispetto dell’indice di densità venatoria e secondo priorità fissate dal regolamento, favorendo comunque:

  • residenti in Basilicata;
  • residenti nell’ATC richiesto;
  • domiciliati in Basilicata da almeno 12 mesi;
  • residenti in altre regioni.

Se residuano disponibilità, il Comitato direttivo può autorizzare permessi temporanei di ospitalità venatoria per non iscritti, secondo il regolamento.

Comitati direttivi degli ATC, controlli e gestione

Il Comitato direttivo dell’ATC è nominato dalla Giunta regionale e dura cinque anni; i componenti sono rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie, ambientaliste e dei comuni. Il coordinatore e il segretario sono scelti al suo interno a rotazione per tre anni e non sono immediatamente rieleggibili nello stesso incarico. I componenti non percepiscono compensi, salvo il rimborso spese documentate.

Il Comitato gestisce la fauna e organizza la caccia nel territorio, promuovendo interventi di miglioramento ambientale, programmi di immissione faunistica, incentivi agli agricoltori, accordi di gestione faunistico-ambientale, allevamenti, ambientamento in semi-libertà, zone di rispetto venatorio, censimenti faunistici e progetti per bandi regionali, nazionali ed europei. Entro il 28 febbraio trasmette un rendiconto tecnico-finanziario; la Regione verifica entro il 30 marzo.

In caso di inerzia o gravi irregolarità, la Regione diffida il Comitato e, se l’inadempienza persiste, può nominare un commissario ad acta o un Commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi. L’ATC deve mantenere il pareggio di bilancio.

Abilitazione all’esercizio venatorio e caccia di selezione

La licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata a chi supera l’esame di abilitazione dinanzi a una Commissione regionale. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale ed è composta da dirigenti, funzionari, esperti scientifici e rappresentanti delle associazioni venatorie.

L’esame verte su legislazione venatoria, zoologia applicata, armi e munizioni, tutela della natura e pronto soccorso; è superato solo con giudizio favorevole in tutte le materie. Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza la caccia è consentita solo accompagnati da altro cacciatore con licenza da almeno tre anni e senza violazioni gravi.

La caccia di selezione agli ungulati richiede apposita abilitazione e iscrizione al registro regionale; per il cinghiale serve corso e esame con prova scritta e prova di tiro con carabina.

Calendario venatorio, specie cacciabili, deroghe e modalità di esercizio

Il calendario venatorio è approvato annualmente dalla Giunta, sentiti ISPRA e Osservatorio, e pubblicato entro il 15 giugno. Stabilisce tempi, giorni, specie, carnieri, luoghi, modalità di caccia, durata della giornata venatoria e periodi di addestramento cani.

La stagione venatoria va dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; per determinate specie la Giunta può spostare i termini tra il 1° settembre e il 10 febbraio successivo, sulla base di adeguati piani di prelievo. La caccia di selezione agli ungulati può iniziare dal 1° agosto. Le giornate settimanali di caccia sono al massimo tre, tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. La caccia è consentita da un’ora prima dell’alba al tramonto, o secondo gli orari riportati nel calendario.

La Giunta può disporre divieti o riduzioni temporanee per motivi eccezionali legati a consistenza faunistica, condizioni ambientali, stagionali, climatiche, malattie o calamità. I sindaci, d’intesa con la Regione, possono vietare temporaneamente la caccia in aree con concentrazioni di persone per ragioni turistiche o di incolumità pubblica.

La legge disciplina anche le deroghe alla direttiva 79/409/CEE, consentite solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, per specifiche finalità, per periodi determinati e con indicazione di specie, mezzi, tempi, luoghi e numeri prelevabili.

Caccia da appostamento e tesserino venatorio

La caccia da appostamento fisso richiede autorizzazione annuale individuale, richiesta entro il 30 aprile con planimetria e consenso del proprietario o conduttore. È consentito il recupero della selvaggina ferita entro 200 metri dall’appostamento e l’uso di richiami vivi nei limiti stabiliti. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a fine giornata e non possono essere troppo vicini ad altri appostamenti o ad aree protette.

La Regione deve disciplinare con regolamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, costruzione e uso degli appostamenti e la materia dei richiami vivi.

Per esercitare la caccia è necessario un tesserino annuale digitale, rilasciato dall’ufficio regionale competente; su richiesta può essere cartaceo. Il rilascio richiede la restituzione del tesserino precedente e il pagamento delle tasse. Il tesserino indica dati del cacciatore, forma di caccia, ATC assegnato e calendario venatorio; va annotato il giorno di caccia e il numero di capi abbattuti e recuperati. Deve essere restituito entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia.

Danni da fauna, utilizzo dei terreni agricoli e tasse

È istituito e reso operativo un fondo regionale per prevenire e indennizzare i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere sui terreni coltivati o a pascolo. Il fondo è gestito dalla Regione con un comitato paritetico tra rappresentanti agricoli e venatori.

I danni nelle oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione e ATC sono indennizzati direttamente dalla Regione. Nei centri privati, aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e ZAC, l’indennizzo grava sul concessionario. La denuncia del danno va presentata tempestivamente; la Regione verifica entro 30 giorni e liquida entro 180 giorni dalla verifica. Sono possibili coperture assicurative tramite procedure pubbliche.

Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel fondo deve motivare la richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano. Il divieto si segnala con tabelle esenti da tasse. I fondi chiusi da muro, rete o altre effettive chiusure sono sottratti alla caccia; i fondi sottratti alla caccia contribuiscono alla quota di territorio destinato alla protezione.

È vietata comunque la caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione.

La legge istituisce la tassa di concessione regionale per rilascio e rinnovo dell’abilitazione venatoria, pari al 50% della tassa erariale. La tassa è annuale, non dovuta se non si caccia o si caccia solo all’estero, ed è rimborsabile in caso di diniego della licenza o rinuncia all’ATC. Sono previste tasse e soprattasse anche per appostamenti fissi, centri privati, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, con riduzioni per territori montani.

Riparto dei mezzi finanziari

Le somme affluite al bilancio dell’esercizio precedente per le tasse di concessione regionale sulla caccia sono ripartite annualmente dalla Giunta:

  • 20% al fondo danni di cui all’articolo 37;
  • 10% alle associazioni venatorie riconosciute per attività promozionali ed educazione ambientale;
  • 60% agli ATC per gestione faunistica e ambientale;
  • 10% alla Regione per piano faunistico, vigilanza, Osservatorio, monitoraggio, ricerca e formazione.

La quota destinata agli ATC è ripartita anche in base alla superficie agro-silvo-pastorale dei due ambiti e ai progetti nei programmi annuali.

Divieti, sanzioni e vigilanza

Sono confermati i divieti generali di esercizio venatorio in giardini, parchi, aree protette, oasi, zone di ripopolamento, centri di riproduzione, foreste demaniali (salve eccezioni), in prossimità di fabbricati, vie di comunicazione, macchine agricole, in presenza di neve o ghiaccio, nonché numerosi divieti su richiami, munizioni, mezzi vietati, commercio e detenzione illecita di fauna, alterazione di tabelle, caccia in giornate vietate o oltre i limiti settimanali.

Le sanzioni penali sono quelle previste dalla legge statale; la sospensione, revoca e il divieto di rilascio della licenza di caccia sono disciplinati dalla normativa statale. Le violazioni della legge e degli atti attuativi comportano, salvo le ipotesi già sanzionate dallo Stato, una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. I proventi sono destinati all’attività venatoria.

La recidiva rileva se l’infrazione è ripetuta entro cinque anni. Le infrazioni sono annotate sul tesserino. È previsto il risarcimento e il ripristino della fauna danneggiata da comportamenti illeciti o da scarichi inquinanti e sostanze nocive, con immissioni di fauna o pagamento di somme pari al doppio del costo del ripopolamento.

I cani e gatti vaganti possono essere catturati dagli agenti di vigilanza; si applica la legge regionale n. 6/1993. I cani da guardia non devono restare incustoditi oltre 100 metri da abitazione o bestiame e i proprietari devono impedire disturbo alla selvaggina.

La vigilanza è affidata alla Regione e svolta da polizia provinciale, Carabinieri forestali, guardie dei parchi, polizia giudiziaria, guardie giurate e forestali dei comuni, guardie volontarie delle associazioni riconosciute, guardie private e guardie ecologiche/zoofile. È istituita una commissione regionale per l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie; chi possedeva già la qualifica all’entrata in vigore è esonerato dall’abilitazione ma deve frequentare un corso di aggiornamento entro un anno.

Disposizioni transitorie, regolamento e entrata in vigore

La legge abroga la legge regionale n. 2/1995 e l’articolo 12 della legge regionale n. 28/2003 e successive modifiche. Il personale degli ATC conserva la continuità del rapporto di lavoro.

La Giunta regionale deve adeguare i regolamenti vigenti entro 90 giorni ed emanare il regolamento di attuazione entro lo stesso termine; il regolamento non può introdurre requisiti o limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e disciplina solo aspetti organizzativi, procedimentali e tecnici espressamente demandati.

La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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