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Ordinanza

Ordinanza n. 15753/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202505216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza, adottato il 28 agosto 2020 e notificato al ricorrente il 18 febbraio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno che ha respinto la sua domanda di cittadinanza, lamentando l’illegittimità del diniego. Nel testo dell’ordinanza non sono riportati i singoli motivi di ricorso. La controversia istruttoria riguarda la notificazione del provvedimento, avvenuta secondo quanto dedotto a distanza di circa cinque anni dalla sua adozione, e le ragioni del ritardo.

La decisione

Il TAR non ha deciso la legittimità del diniego né i motivi di ricorso. Ha disposto che entrambe le parti forniscano chiarimenti documentati sulla data di notificazione del provvedimento e sulle ragioni del ritardo, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. L’istruttoria è stata richiesta ai fini della regolazione delle spese di lite. La trattazione è stata rinviata a una successiva udienza; il testo indica il 16 dicembre 2016, data incongruente rispetto al procedimento del 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

Testo integrale

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