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Sentenza

Sentenza n. 1968/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202503283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento del militare, prima adottato il 16 luglio 2025 e poi confermato con provvedimento di riesame del 16 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento richiesto, deducendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni di salute della moglie e avrebbe omesso sia di sentirlo personalmente sia di prospettare una soluzione alternativa al rigetto, in asserita violazione della circolare interna del 30 settembre 2021. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame alla luce dei presupposti dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma, della documentazione medica e del parere della 1ª Sezione di Medicina legale, il nuovo diniego del 16 gennaio 2026 è stato impugnato con motivi aggiunti. Il testo non specifica ulteriori censure formulate contro il provvedimento di riesame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, era mutata sostanzialmente la situazione di fatto relativa alla sede di servizio e di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulla legittimità dei dinieghi. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della peculiare natura degli interessi controversi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Tanto premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla dichiarata modifica della situazione di fatto relativa alla sede di servizio, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Tanto premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

    La disposizione è richiamata nel quadro processuale della pronuncia che dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravviene una modifica della situazione di fatto che determina la perdita dell’interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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