Sentenza del 04/10/2016 n. 5081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Reclamo - Costituzione anteriore al termine di 90 giorni - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In materia di controversie soggette al reclamo obbligatorio, la costituzione in giudizio deve avvenire dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto per tale procedimento; una costituzione anticipata non è valida e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rispetto del termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente nelle cause soggette obbligatoriamente al procedimento di reclamo. Il ricorrente si è costituito prima della scadenza del termine di 90 giorni connesso alla procedura di reclamo, senza rispettare la scansione temporale prevista dalla disciplina processuale.
Norme richiamate
Disciplina del procedimento tributario di reclamo e mediazione
Nelle controversie soggette obbligatoriamente al reclamo, il contribuente deve attendere il decorso del termine di 90 giorni prima di costituirsi in giudizio, salvo che l'ente impositore accolga il reclamo o si verifichi una definizione anticipata secondo le modalità previste.
Norme processuali sulla costituzione in giudizio del ricorrente
Il mancato rispetto del termine di 90 giorni ... determina l'inammissibilità del ricorso
Il termine non è considerato una mera formalità: la costituzione anticipata rispetto alla conclusione della fase obbligatoria di reclamo impedisce l'accesso valido alla fase giudiziale e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è soggetta a reclamo obbligatorio, occorre rispettare integralmente la fase amministrativa prima di procedere alla costituzione in giudizio.
- La costituzione anticipata rispetto al termine di 90 giorni può determinare l'inammissibilità del ricorso, anche se il ricorrente ha già presentato l'atto di reclamo.
- Prima di depositare il ricorso presso il giudice tributario è necessario verificare la data di perfezionamento della notifica, la decorrenza del termine di 90 giorni e l'eventuale definizione anticipata del reclamo.
- I termini processuali connessi a procedure obbligatorie devono essere trattati come condizioni di ammissibilità e non come semplici indicazioni organizzative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 1739 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5736 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5743 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →