Sentenza del 18/10/2016 n. 7880 - Comm. Trib. Prov. Milano
CESSIONE D'AZIENDA - AVVIAMENTO - Determinazione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude un metodo di determinazione dell'avviamento fondato soltanto sulla capitalizzazione del reddito netto distribuibile. La valutazione deve considerare complessivamente il valore dell'azienda e gli elementi forniti dal contribuente, inclusa un'eventuale perizia estimativa più articolata. Dal testo disponibile non risultano indicati né il dispositivo preciso né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dell'avviamento in occasione di una cessione d'azienda. L'avviamento rappresenta la capacità dell'azienda di produrre profitti e il maggior valore del complesso aziendale unitariamente considerato rispetto alla somma dei valori di mercato dei singoli beni. Il principio affermato è che tale valore non può essere determinato esclusivamente mediante la capitalizzazione di grandezze reddituali, come il reddito distribuibile al netto delle imposte, soprattutto quando il contribuente abbia fornito una più ampia stima peritale del valore aziendale.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della cessione d'azienda e della determinazione dell'avviamento
Il valore dell'avviamento deve riflettere la capacità di profitto e il maggior valore del complesso aziendale rispetto ai singoli beni. Non è legittimo basarlo automaticamente e unicamente sulla capitalizzazione del reddito netto, quando siano disponibili ulteriori elementi estimativi.
Massime di principio
- L'avviamento è una componente immateriale dell'azienda e deve essere valutato considerando il complesso dei fattori che incidono sulla capacità dell'impresa di generare utili.
- La capitalizzazione del reddito costituisce un possibile criterio estimativo, ma non necessariamente l'unico né quello automaticamente preferibile.
- Una perizia di parte dettagliata e basata su elementi economici concreti deve essere esaminata e non può essere ignorata in favore di una stima meramente automatica o standardizzata.
- In caso di contestazione fiscale, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente il metodo utilizzato e spiegare perché gli elementi alternativi prodotti dal contribuente non siano attendibili.
- Il valore dell'avviamento deve essere distinto dalla semplice somma dei valori dei beni aziendali, poiché rappresenta il valore aggiuntivo derivante dall'organizzazione, dalla clientela, dalla posizione e dalla capacità reddituale dell'impresa.
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