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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39243/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona deducendo un motivo unico. Dal testo emerge che la questione riguardava la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che nell'atto di appello vi fosse già l'indicazione dell'elezione di domicilio contenuta nella nomina del 26.1.2024, trasmessa telematicamente al Tribunale il 14 febbraio 2024, e che quindi la causa di inammissibilità non ricorresse. La Corte di cassazione rileva però che non sono stati allegati documenti idonei a dimostrare il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo unico. Ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., per carenza della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Prevede una causa di inammissibilità dell'impugnazione quando manca la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma introduttiva della modifica che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 581 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione o elezione di domicilio richiesta per le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
  • Per escludere la causa di inammissibilità non è sufficiente un'affermazione difensiva apodittica: occorre allegare elementi documentali idonei a dimostrare l'effettiva presenza dell'elezione di domicilio nell'atto rilevante.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la conseguenza necessaria è la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via ulteriormente sanzionatoria, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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