Cassazione Civile, Sentenza n. 38036/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza del Tribunale di Catania che ha ammesso crediti al passivo nella procedura di insolvenza di Zeutron s.r.l. e ha enunciato fideiussioni; questioni di qualificazione dell'atto ai fini dell'aliquota (imposta proporzionale 1% vs. imposta fissa e aliquota 0,05% per fideiussioni), oltre a vizi procedurali denunciati dagli istituti di credito (mancata allegazione della sentenza, violazione del contraddittorio, e violazione di norme tributarie richiamate). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato in parte la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate per tardività (il ricorso era stato notificato il 5.12.2017 oltre il termine breve, calcolato tenendo conto della sospensione semestrale prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017). La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione di sei mesi stabilita dalla norma speciale e ha escluso la cumulabilità con la sospensione feriale; di conseguenza il termine utile era scaduto prima della notifica. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale proposto da BNL e BNP Paribas è stato dichiarato inefficace per tardività. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 8 lett. c) Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n.131/1986
L'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale dell'1% sull'importo dei crediti ammessi al passivo qualificando la sentenza come atto che accerta/riconosce diritti a contenuto patrimoniale; la questione sulla corretta qualificazione rimane di merito, non decisa dalla Cassazione per motivi di inammissibilità.
art. 6 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n.131/1986
L'Ufficio aveva assoggettato a imposta nella misura 0,05% l'ammontare delle fideiussioni enunciate nella sentenza; la Commissione Regionale aveva ritenuto illegittima tale pretesa, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa della inammissibilità del ricorso.
art. 11, comma 9, d.l. 24.4.2017 n. 50, conv. con L. 21.6.2017 n. 96
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
La sospensione semestrale ope legis si applica ai termini di impugnazione ricadenti nel periodo specificato; nella fattispecie ha differito il termine di cassazione e ha reso tardiva la notificazione del ricorso dell'Agenzia.
art. 327 c.p.c.
Stabilisce il termine "breve" di 60 giorni per il ricorso per cassazione; il termine ordinario è stato il punto di partenza per il calcolo della successiva sospensione speciale.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1
"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizione ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"
La Corte ha precisato che la sospensione feriale non si cumula con la più ampia sospensione speciale prevista dall'art. 11 citato; il periodo feriale resta assorbito dalla sospensione eccezionale e non produce ulteriore proroga del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Riguarda il 'raddoppio' del contributo unificato; la Corte ha affermato che, per effetto dell'inefficacia del ricorso incidentale, non si rende applicabile il raddoppio nei confronti delle controricorrenti.
art. 15 d.P.R. n. 601/1973
Norma richiamata dalle banche per contestare profili dell'atto impositivo (es. mancata allegazione della sentenza); la Corte non ha risolto tali questioni di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso principale.
art. 57 d.P.R. n.131/1986
Norma richiamata sulle modalità di registrazione; i resistenti hanno invocato la violazione per non aver assunto il ruolo di parte, questione non decisa nel presente giudizio di legittimità.
artt. 323, 327 e 371 c.p.c. (richiamati in tema di termini e ricorso incidentale)
La giurisprudenza richiamata stabilisce che un ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è inammissibile per tardività (salvo che l'incidentale sia stato comunque proposto entro termini previsti dall'art. 371, comma 2).
Massime di principio
- La data di notifica della pronuncia è cruciale per il computo dei termini di impugnazione: le prove di ricezione (avvisi A/R, PEC) sono decisive per stabilire la decorrenza del termine.
- La sospensione speciale dei termini disposta da norma straordinaria (es. art. 11, comma 9, d.l. n.50/2017) si applica ope legis e assorbe, se più ampia, la sospensione feriale ordinaria; le due sospensioni non si cumulano automaticamente.
- Se il ricorso principale per cassazione è inammissibile per tardività, anche un ricorso incidentale tardivo è inefficace e non produce effetti, con possibile impatto anche sulle questioni relative al contributo unificato.
- In contenziosi tributari relativi alla registrazione di sentenze occorre qualificare correttamente la natura dell'atto giurisdizionale (atto che accerta diritti patrimoniali vs. atto meramente procedurale) perché la scelta della tariffa (aliquota proporzionale vs. imposta fissa o aliquota per fideiussioni) dipende da tale qualificazione.
- Le questioni di merito (es. corretta aliquota da applicare) possono rimanere irrisolte se il giudizio di legittimità si conclude per ragioni processuali; pertanto è essenziale curare la tempestività degli atti processuali per ottenere pronunce sul merito.
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