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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 9 del 11/01/2024

Provvedimento dell'11 gennaio 2024

Garante Privacy9

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che la Provincia di Sassari, pur avendo pubblicato sul proprio sito i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, non aveva comunicato tali dati all’Autorità, come imposto dall’art. 37, par. 7, GDPR. Ritenuta la violazione illecita, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito. La decisione valorizza la tempestiva regolarizzazione successiva alla contestazione, l’assenza di precedenti e la natura colposa della violazione, ma considera comunque la condotta non archiviabile.

Provincia di Sassari: sanzione per omessa comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del RPD/DPO

Provincia di Sassari – omessa comunicazione dei dati di contatto del RPD/DPO all’Autorità

Il Garante ha sanzionato la Provincia di Sassari per non aver comunicato all’Autorità i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, nonostante tali dati fossero stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente. Il procedimento è stato avviato a seguito di un controllo d’ufficio sul sito della Provincia e si è concluso con un’ordinanza ingiunzione e con la dichiarazione di illiceità della condotta.

Fatti e avvio del procedimento

L’Autorità ha rilevato che la Provincia aveva nominato il RPD ai sensi dell’art. 37 GDPR, ma non aveva assolto l’obbligo, previsto dal par. 7 del medesimo articolo, di comunicare i dati di contatto all’Autorità di controllo. L’Ufficio ha quindi notificato l’avvio del procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice privacy, invitando l’ente a presentare memorie difensive o a chiedere audizione.

Difese presentate dalla Provincia

La Provincia ha sostenuto che la mancata comunicazione fosse imputabile a un mero disguido informatico. Ha inoltre rappresentato di aver successivamente riscontrato la carenza e di aver comunicato il nominativo del nuovo DPO, inserendolo nella sezione privacy del sito istituzionale.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR, che impone la designazione del RPD per i trattamenti effettuati da un’autorità o organismo pubblico;
  • l’art. 37, par. 7, GDPR, che impone la pubblicazione dei dati di contatto del RPD e la loro comunicazione all’Autorità di controllo;
  • le Linee guida WP29 sui responsabili della protezione dei dati, che evidenziano la finalità di consentire contatti facili e diretti con il RPD;
  • il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021, che individua nella procedura online il canale unico per comunicazione, variazione e revoca dei dati del RPD in ambito pubblico.

Valutazione dell’illecito

L’Autorità ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR, osservando che l’omessa comunicazione aveva inciso negativamente sulla possibilità di contattare il RPD in modo facile e diretto. Le dichiarazioni della Provincia, pur considerate, non hanno consentito di superare i rilievi contestati e non è stata ritenuta ricorrente alcuna ipotesi di archiviazione ai sensi del Regolamento interno del Garante.

Sanzione amministrativa e criteri applicati

Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati:

  • l’effetto pregiudizievole della mancata comunicazione sulla reperibilità del RPD;
  • la successiva regolarizzazione da parte dell’ente, avvenuta il 27 aprile 2023;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti sanzionatori;
  • il carattere colposo della violazione.

Misure accessorie, pagamento e impugnazione

Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, e l’annotazione nel registro interno delle violazioni. La Provincia deve pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica; è fatta salva la possibilità di definire la controversia pagando, nello stesso termine, la metà della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Accertamento della violazione

Nel corso di un controllo sul sito istituzionale della Provincia di Sassari, il Garante ha rilevato che l’ente aveva pubblicato i dati di contatto del RPD/DPO, ma non li aveva comunicati all’Autorità tramite l’apposito canale predisposto dal Garante. La condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR.

Istruttoria e difese dell’ente

Avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, la Provincia ha sostenuto che l’omissione fosse dovuta a un disguido informatico e ha dichiarato di aver poi comunicato i dati del nuovo DPO nella sezione privacy del sito istituzionale. Tali difese sono state considerate, ma ritenute insufficienti a giustificare l’archiviazione.

Valutazioni normative del Garante

L’Autorità ha richiamato l’art. 37, par. 7, GDPR, le Linee guida WP29 sui RPD, nonché il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 sul RPD in ambito pubblico, che indica la procedura online come unico canale per comunicazione, variazione e revoca dei dati del RPD. È stata confermata l’illiceità del trattamento per mancata comunicazione all’Autorità.

Sanzione e criteri di quantificazione

La sanzione è stata determinata in 2.000 euro, tenendo conto dell’incidenza negativa sulla possibilità per il Garante di contattare facilmente il RPD, della successiva regolarizzazione del 27 aprile 2023, dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti e del carattere colposo della violazione. Il Garante ha ritenuto la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Misure accessorie e rimedi

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. La Provincia deve pagare 2.000 euro entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Come è indicizzato

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