Cassazione Penale, Sentenza n. 17317/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del 12/02/2026: la ricorrente denunciava (1) errata applicazione della legge penale e (2) vizi di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. In particolare, si censurava che, ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. 285/1992 come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 88/2019, la revoca non sarebbe obbligatoria e che la motivazione sarebbe contraddittoria e insufficiente perché il giudice aveva riconosciuto l'episodicità della condotta e l'incensuratezza ai fini della sospensione condizionale della pena, ma poi aveva ritenuto l'imputata "pericolosa" per giustificare la revoca della patente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, valutando che il giudice del merito, pur nel rito conciso del patteggiamento, ha dato adeguata motivazione indicando elementi fattuali specifici (dettagli sulla dinamica del sinistro, testimonianza che descrive l'avvicinamento e l'urto, qualificazione dell'imperizia e delle conseguenze mortali) che giustificano la scelta della revoca della patente al posto della sospensione. La Corte ha inoltre chiarito che non vi è contraddizione tra la prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale (riguardante la probabilità di recidiva) e la valutazione della pericolosità ai fini della tutela della circolazione stradale (revoca). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; nulla è dovuto in favore dell'Associazione intervenuta.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
reato contestato (omicidio stradale) per cui è stato patteggiato; riferimento al fatto alla base della sanzione accessoria.
art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
nella parte in cui non prevede che, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., in assenza delle circostanze aggravanti..., il giudice possa disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca
la Corte Costituzionale ha eliminato l'automatismo della revoca, restituendo al giudice il potere-dovere di calibrare la sanzione accessoria sulla base del caso concreto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 17/04/2019
ha eliminato l'automatismo sanzionatorio, restituendo al giudice il potere-dovere di calibrare la sanzione al caso concreto
stabilisce che, in assenza delle aggravanti previste, il giudice può scegliere tra revoca e sospensione della patente; è il fondamento del controllo sulla discrezionalità giudiziale nella materia.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
parametri: l'entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo che il perdurare della circolazione del condannato possa arrecare alla sicurezza degli altri utenti della strada
criteri che il giudice deve considerare e motivare quando opta per la revoca della patente invece della sospensione.
Sezioni Unite, sent. n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020)
ha chiarito che la statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento è sempre impugnabile in cassazione perché estranea all'accordo tra le parti e rimessa al potere officioso del giudice.
Cassazione penale, Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024
afferma che il giudice, per applicare la revoca in luogo della sospensione, deve dare conto in modo puntuale dei motivi e non limitarsi a un generico richiamo alla "gravità della condotta".
Cassazione penale, Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020
ribadisce l'esigenza che il giudice enunci gli specifici elementi fattuali che giustificano la scelta della revoca della patente.
Cassazione penale, Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023
conferma che la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie non rientra nella disponibilità delle parti e che una clausola dell'accordo di patteggiamento relativa a tali sanzioni va considerata come non apposta.
Cassazione penale, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020 (dep. 2021)
statuisce che, quando l'impugnazione riguarda solo la sanzione amministrativa accessoria in sentenza di patteggiamento, la parte civile che non ha interesse non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto.
art. 616 cod. proc. pen.
prevede l'onere a carico della parte che ha determinato l'inammissibilità del ricorso di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicato nel caso per euro 3.000,00.
Massime di principio
- La revoca della patente per reati stradali non è automatica: dopo la sentenza della Consulta n. 88/2019 il giudice deve valutare e motivare la scelta tra revoca e sospensione in relazione alle circostanze concrete.
- Per disporre la revoca al posto della sospensione il giudice deve richiamare specifici elementi fattuali (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla prosecuzione della circolazione) e non limitarsi a un generico richiamo alla "gravità della condotta".
- Non vi è contraddizione logica automatica tra una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena e la ritenuta pericolosità ai fini della revoca: i due istituti perseguono finalità diverse (prevenzione della recidiva vs tutela della circolazione).
- Nelle sentenze di patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie sono decise d'ufficio dal giudice e restano impugnabili in cassazione; tuttavia in Cassazione non si rivedono i fatti, ma la completezza, coerenza e sufficienza della motivazione.
- Le contestazioni che effettivamente mirano a una rivalutazione probatoria (ricostruzione alternativa dei fatti) sono improprie in sede di legittimità e tendenzialmente inammissibili se non accompagnate da profili di illegittimità o vizio motivazionale concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17114/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17116/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17117/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17119/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17120/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17122/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →