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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17726/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di collaborazione a progetto con cui un lavoratore era stato impiegato, dal 2009 al 2012, nell'attività di notificazione di cartelle esattoriali, avvisi di mora e altri atti esattoriali. Il lavoratore sosteneva che i contratti fossero nulli perché privi di un progetto specifico e perché le mansioni coincidevano con l'attività propria della società consorziata committente, con conseguente conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall'origine ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003; affermava inoltre che, in concreto, il rapporto si fosse svolto con modalità subordinate. Chiedeva quindi l'accertamento della subordinazione, l'inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore, le differenze retributive, il TFR, i contributi INPS e la condanna solidale del Consorzio, dell'appaltatrice/consorziata, della società subentrante e della committente pubblica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e, comunque, nel merito per la ritenuta specificità del progetto. La Corte d'appello aveva invece accolto in parte il gravame del lavoratore, dichiarando la subordinazione, riconoscendo differenze retributive e TFR, e affermando la responsabilità solidale dei convenuti; quanto al Consorzio, aveva ritenuto applicabile la disciplina della solidarietà anche nei suoi confronti. In cassazione, la ricorrente principale ha dedotto la violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la domanda contro la committente fosse stata abbandonata in appello; il Consorzio, con ricorso incidentale, ha dedotto: giudicato interno sulla decadenza, inammissibilità dell'appello, difetto di legittimazione passiva e erronea affermazione della sua corresponsabilità solidale; gli ulteriori motivi vertevano sulla specificità del progetto, sulla conversione automatica del rapporto e sul livello di inquadramento. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia; ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio, ritenendo che il regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nel caso di consorzio, riguarda il committente rispetto alle consorziate ma non trasforma il consorzio in obbligato solidale verso i dipendenti di una singola consorziata che abbia direttamente stipulato il contratto di lavoro; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore nei confronti del Consorzio. Gli altri motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha poi accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Stabile Olimpo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo motivo e assorbiti il quarto, quinto e sesto. In relazione al motivo accolto, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore nei confronti del Consorzio Stabile Olimpo. Restano ferme le statuizioni della sentenza d'appello non investite o non travolte dal motivo accolto. Le spese sono state regolate con compensazioni parziali e condanna del lavoratore a rifondere al Consorzio metà delle spese dei vari gradi, oltre alla condanna dell'Agenzia a rimborsare al lavoratore le spese del giudizio di legittimità sul ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione in appello, anche nelle conclusioni, della domanda già formulata in primo grado è sufficiente a evitare l'abbandono della domanda non espressamente esaminata dal tribunale.

  • art. 2909 c.c.

    Non si forma giudicato interno su una statuizione che sia stata specificamente devoluta con il motivo di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede la verifica del contenuto dell'atto di gravame; in mancanza di trascrizione/autosufficienza il motivo di ricorso è inammissibile.

  • artt. 2602, 2614, 2615 c.c.

    Il consorzio tra imprenditori non determina assorbimento delle imprese consorziate in un soggetto unico; il consorzio opera quale mandatario dei consorziati nei rapporti esterni, ma ciò non comporta automaticamente una sua responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte da una singola consorziata.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Nel regime previgente alle modifiche del 2012, la solidarietà del committente per i crediti dei lavoratori dell'appaltatore va letta secondo la natura sostanziale del rapporto; nel caso di appalto con consorzio, la tutela opera verso il committente rispetto alle consorziate, ma non si estende a rendere il consorzio obbligato solidale per i debiti della singola consorziata verso i propri dipendenti quando il contratto di lavoro sia stato stipulato direttamente con quest'ultima.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come parametro della disciplina del lavoro a progetto e della necessità di un progetto specifico.

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come norma sui requisiti del contratto di lavoro a progetto, in relazione alla specificità del progetto.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    L'insussistenza di un valido progetto comporta la conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall'origine; tale effetto è automatico e non è superabile dimostrando una concreta autonomia organizzativa ed esecutiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della conversione automatica e alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 384, co. 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo di impugnazione contro la stessa sentenza vale il principio dell'unicità dell'impugnazione: una successiva impugnazione proposta dopo la prima si converte in ricorso incidentale, con conseguente necessità di rispettare i termini propri dell'incidentale.
  • La domanda non esaminata dal primo giudice non si intende abbandonata se è stata riproposta in appello, anche per relationem nelle conclusioni, richiamando le domande già formulate nell'atto introduttivo.
  • L'eccezione di giudicato interno richiede che la questione non sia stata devoluta con un motivo specifico di appello; in presenza di gravame sul punto, il giudicato non si forma.
  • Nei rapporti di consorzio, il consorzio non si confonde con le imprese consorziate: la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contrattuali assunte da una consorziata non può essere affermata in via automatica in capo al consorzio, salvo che esso abbia assunto il rapporto come mandatario della consorziata e nei limiti della fattispecie normativa applicabile.
  • Nel lavoro a progetto, la mancanza di un progetto specifico o la sua coincidenza con l'oggetto sociale/dell'attività ordinaria dell'impresa determina la conversione del rapporto in subordinato sin dall'origine, secondo il regime legale vigente ratione temporis.
  • Quando la Corte di cassazione constata che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio e decidere nel merito la domanda residua.
  • La specificità dell'appello e la trascrizione degli atti rilevanti sono requisiti essenziali per la scrutinabilità in cassazione delle censure di inammissibilità del gravame e di omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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