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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 1645 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Amministratore di società - somma illecitamente percepita - tassazione - restituzione della somma - deducibilità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva di dedurre dall'IRPEF una somma di euro 452.985 restituita alla società nell'ambito di una transazione. La somma era stata in precedenza distratta dalle casse sociali e successivamente assoggettata a tassazione come reddito diverso, a seguito di accertamento e dichiarazione integrativa. Il contribuente sosteneva che la restituzione costituisse adempimento dell'obbligo di restituzione dell'indebito oggettivo previsto dall'art. 2033 c.c. e che, pertanto, fosse deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del d.P.R. 917/1986. L'Agenzia delle Entrate negava la deducibilità, rilevando che non vi era stata un'erogazione volontaria da parte della società e che il pagamento era derivato da un'obbligazione assunta volontariamente con una transazione, non dalla restituzione di un indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate, cassato la precedente sentenza favorevole al contribuente e rinviato la causa al giudice tributario regionale. In sede di rinvio, la Commissione ha ritenuto vincolante il principio secondo cui la deducibilità richiede cumulativamente che le somme siano state percepite da un ente erogatore, siano state tassate in un periodo precedente e siano state effettivamente restituite. Nel caso concreto mancavano il requisito dell'erogazione volontaria, poiché le somme erano state distratte dalle casse sociali, e quello della restituzione dell'indebito, poiché il pagamento era stato effettuato in esecuzione di una transazione. L'appello è stato quindi rigettato e L.C. è stato condannato a rimborsare le spese, liquidate in euro 4.000 per il giudizio di legittimità e in euro 3.500 per il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 917/1986

    La deduzione delle somme restituite è ammessa solo quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: le somme devono essere state percepite da un ente erogatore, assoggettate a tassazione in un periodo precedente e successivamente restituite. Trattandosi di una norma che consente la deduzione di costi o oneri, deve essere interpretata in modo restrittivo e rigoroso.

  • Art. 10, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986

    È stato richiamato in relazione all'indeducibilità di una distinta erogazione liberale. Tale profilo non è stato oggetto di specifica contestazione nel giudizio.

  • Art. 2033 del codice civile

    Disciplina la restituzione dell'indebito oggettivo. Nel caso concreto la restituzione non è stata riconosciuta come adempimento di un indebito, perché il pagamento derivava da un'obbligazione volontariamente assunta con un contratto di transazione.

  • Art. 14, legge 537/1993

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'art. 10 del d.P.R. 917/1986 nel motivo di ricorso per cassazione relativo alla deducibilità della somma restituita.

  • Art. 15, d.lgs. 546/1992

    È stato applicato per condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • La restituzione di una somma precedentemente tassata non è automaticamente deducibile: occorre dimostrare tutti i requisiti previsti dalla norma fiscale.
  • La nozione di restituzione rilevante fiscalmente presuppone, in linea generale, l'adempimento di un obbligo restitutorio già esistente, come quello derivante dall'indebito, e non il pagamento effettuato in esecuzione di una transazione o di un accordo volontario.
  • Una somma sottratta o distratta illecitamente dalle casse di una società non equivale necessariamente a una somma volontariamente erogata dall'ente erogatore; la qualificazione del pagamento è decisiva ai fini della deducibilità.
  • L'avvenuta tassazione della somma presso il contribuente costituisce soltanto uno dei requisiti richiesti e non basta, da sola, a legittimare la deduzione della successiva restituzione.
  • Le norme che consentono deduzioni fiscali sono interpretate restrittivamente: in assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'onere resta indeducibile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente decise o coperte da giudicato.

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