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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16382/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Tre motivi: 1) censura di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con il decreto n. 2228/2021 per presunta motivazione apparente e mera ripetizione di un precedente decreto; 2) censura di inutilizzabilità e carenza motivazionale del decreto n. 674/2022 RIT relativo all'uso di captatore informatico (trojan), con riferimento all'obbligo di "specifiche ragioni" introdotto dal d.l. n.132/2021; 3) vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, invocando misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte osserva che i primi due motivi sono generici e non indicano quali singole intercettazioni sarebbero inutilizzabili né spiegano l'incidenza della loro eventuale esclusione sulla "prova di resistenza"; manca la specificità e l'autosufficienza richieste (anche l'allegazione/deposito dei decreti contestati non era stata effettuata nei termini utili). Il Tribunale del riesame aveva invece fornito motivazione adeguata, richiamando le emergenze investigative e la necessità del mezzo captativo; la Corte ritiene legittima la motivazione per relationem dei decreti e valida la scelta del trojan quando adeguatamente motivata dal Gip. Quanto alla cautela, la Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti e che il carcere è proporzionato per la gravità, i precedenti e il rischio di gestione indiretta del traffico; il braccialetto elettronico è ritenuto inefficace. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale che inquadra i reati in materia di stupefacenti per i quali è disposta la misura cautelare. La Corte non discute la qualificazione sostanziale dei reati; la custodia cautelare è stata motivata anche con i profili di gravità del fatto.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito dei limiti procedurali delle intercettazioni: la Corte ricorda che l'eccezione di inutilizzabilità è una sanzione che colpisce le singole conversazioni e che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e le intercettazioni ritenute viziate.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sulle trascrizioni e sulle modalità di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte sottolinea l'onere di specificità e di allegazione documentale per chi censura vizi di utilizzabilità.

  • art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 132/2021

    Introduzione dell'obbligo di indicare "specifiche ragioni" per l'utilizzo del captatore informatico (trojan). La Corte riconosce l'esigenza di motivazione rafforzata, ma rileva che la doglianza in cassazione non ha prodotto il decreto contestato né articolato specificamente il vizio.

  • art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 105/2023

    Citato per distinguere l'obbligo di autonoma motivazione introdotto successivamente; la Corte osserva che il ricorrente ha confuso i due profili normativi e non ha fornito critiche specifiche al testo motivazionale richiamato dal Gip.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che riguarda il pericolo di reiterazione. La Corte afferma che il pericolo può essere desunto anche da condotte anteriori e dalle modalità delle azioni contestate, non richiedendo necessariamente fatti recentissimi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la liquidazione equitativa in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per censurare l'utilizzabilità delle intercettazioni in cassazione è necessario indicare con precisione quali escussioni (quali singole conversazioni o captazioni) si ritengono viziate e spiegare l'effetto che la loro esclusione avrebbe sulla "prova di resistenza"; la genericità porta all'inammissibilità.
  • L'inutilizzabilità colpisce le singole conversazioni/comunicazioni e non automaticamente il decreto autorizzativo: il ricorrente deve mostrare quali specifiche risultanze probatorie devono essere espunte.
  • Chi contesta la motivazione di decreti autorizzativi (incluso l'uso del trojan) deve allegare o dimostrare di aver già allegato i decreti e le risultanze necessarie; la produzione tardiva in Cassazione, se non giustificata, non sana la carenza.
  • L'uso del captatore informatico richiede motivazione rafforzata: il decreto deve indicare le "specifiche ragioni" di necessità rispetto a misure meno invasive; le doglianze devono confrontarsi puntualmente con il testo motivazionale adottato dal Gip.
  • Nelle impugnative cautelari è indispensabile confrontarsi in modo specifico con le ragioni del provvedimento impugnato: è insufficiente riprodurre le stesse doglianze già respinte in sede di riesame senza critica argomentata.
  • Quanto alla scelta della misura cautelare, il pericolo di reiterazione può essere desunto anche da comportamenti del passato e dal profilo soggettivo (precedenti, carichi pendenti, modalità di gestione del traffico): misure meno afflittive (es. braccialetto) possono essere ritenute inadeguate se non idonee a prevenire contatti o gestione indiretta dell'attività illecita.

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