Cassazione Civile, Sentenza n. 38751/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un atto di contestazione con sanzioni relativo al mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (detenzione di capitali e attività finanziarie all'estero, anno 2005). L'accertamento si fondava su una "scheda cliente" ("fiche") attribuita a Trianni, acquisita dalla Guardia di Finanza grazie a informazioni trasmesse dall'Autorità fiscale francese (collegate alle indagini sulla cosiddetta "lista Falciani"). Il ricorrente contestava: carenza e nullità della motivazione della sentenza d'appello, l'illegittimità e l'anonimità della scheda, la mancata prova della provenienza dalla "lista Falciani", la violazione degli oneri della prova (art. 2697 c.c. e norme processuali), e l'inutilizzabilità di prove illecitamente acquisite (richiamando l'art. 191 c.p.p. e norme sulla tutela della difesa e della privacy).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto che la scheda è utilizzabile in sede tributaria perché acquisita attraverso i canali di cooperazione internazionale previsti (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione italo-francese) e comunque, in diritto tributario, sono ammissibili "prove atipiche" o acquisite in forma irrituale salvo che l'inutilizzabilità derivi da una norma specifica o dall'investimento di diritti costituzionali fondamentali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità generale dell'art. 191 c.p.p. al processo tributario. Sul punto dell'identificazione la Corte ha ritenuto attendibile la riferibilità della scheda al ricorrente (nome; codici IBAN e indicazione dell'istituto; presenza del fratello e dati anagrafici) e ha osservato che il contribuente non ha fornito prova di omonimia o errore. In definitiva, tutti i motivi proposti dal ricorrente sono stati ritenuti infondati; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate tra l'altro in Euro 2.300,00) e al pagamento del doppio contributo.
Norme richiamate
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (del 19/12/1977)
"le competenti autorità degli Stati membri scambiano... ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte" (art.1) e prevede lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo (art.4)
La Corte ha ritenuto che la trasmissione dalla Francia all'Italia tramite i canali previsti dalla direttiva legittima l'utilizzo della documentazione in un procedimento tributario italiano; la cooperazione internazionale non può essere disconosciuta come fonte di prova.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia (5/10/1989), ratificata con legge n.20/1992
Usata insieme alla Direttiva come fondamento normativo per l'acquisizione transfrontaliera di informazioni fiscali; la Corte ha ritenuto regolare la procedura di assistenza/interscambio tra autorità.
art. 191 cod. proc. pen.
"inutilizzabilità nel giudizio penale delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge"
La Corte ha confermato che il principio di inutilizzabilità previsto dall'art.191 c.p.p. è limitato all'ambito penale e non opera in modo generale nel processo tributario.
D.P.R. n. 600/1973 (art. 31-bis, artt. 32, 33, 38, 41, 42)
Richiamate le disposizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria di utilizzare elementi indiziari per la formazione di presunzioni e che ammettono l'utilizzo anche di elementi acquisiti con modalità atipiche; la Corte ha affermato la legittimità di accertamenti fondati su elementi idonei anche se acquisiti in forma non convenzionale.
D.P.R. n. 633/1972 (art. 52 e 63)
Richeamto per sostenere il principio generale che il fisco può utilizzare elementi acquisiti per le verifiche IVA; la Corte ha richiamato la compatibilità dell'utilizzo di tali elementi in sede tributaria.
art. 12, comma 2, D.L. n.78/2009 (cooperazione internazionale)
Citato in relazione alle possibilità di cooperazione tra Stati per contrastare l'evasione e come elemento che rende coerente e legittima l'utilizzazione dei dati trasmessi tra autorità fiscali.
art. 2697 cod. civ. e norme sul onere della prova
Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa fatti come l'omonimia o la non riferibilità della scheda grava sul contribuente e che Trianni non ha fornito elementi documentali per smentire la riferibilità.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; artt. 2 e 654 cod. proc. pen.; art. 12 D.L. n.429/1982 e art. 20 d.lgs. n.74/2000
Richiamate per spiegare che le regole di garanzia penali operano per la tutela penale ma non precludono l'utilizzo degli stessi elementi in sede tributaria, salvo specifiche previsioni o lesioni di diritti costituzionali.
Massime di principio
- Documenti o informazioni trasmessi tra autorità fiscali straniere tramite canali di cooperazione previsti da norme internazionali (es. Direttiva 77/799/CEE, convenzioni) sono in linea di principio utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria italiana per accertamenti tributari.
- L'art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità delle prove nel processo penale) non opera automaticamente nel processo tributario: l'eventuale illegittimità dell'acquisizione di informazioni da parte di un'autorità straniera non determina di per sé l'inutilizzabilità in sede fiscale.
- In materia tributaria sono ammissibili "prove atipiche" o dati acquisiti in modo irrituale: anche un unico indizio, se grave e preciso, può legittimare l'accertamento, salvo che la legge disponga diversamente o sia coinvolta la lesione di diritti costituzionali fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
- La riferibilità di una scheda cliente al contribuente può essere ritenuta valida sulla base di elementi come nome, IBAN, indicazione della banca/sede e dati coincidenti (es. nominativo di un familiare) e l'onere di provare l'errore o l'omonimia grava sul contribuente.
- Per contestare l'utilizzabilità di prove acquisite tramite canali internazionali è necessario dimostrare in modo specifico e documentato l'illegittimità tale da incidere su diritti tutelati; mere generalità o dubbi sulla provenienza non sono sufficienti.
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