Cassazione Penale, Ordinanza n. 34389/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27 marzo 2025, contestando la decisione relativa al reato di cui all’art. 336 c.p. e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p., anche in forma putativa. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 81, secondo comma, c.p. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e risolte dai giudici di merito, sollecitando in parte una diversa ricostruzione dei fatti e valutazioni non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla causa di non punibilità, ha osservato che la richiesta presupponeva una diversa ricostruzione delle finalità delle condotte aggressive e che non era stato individuato alcun atto arbitrario o illegittimo degli agenti della polizia penitenziaria. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d’appello, che non aveva ravvisato elementi positivi significativi a fronte di deduzioni generiche sul contegno successivo al fatto e di una condotta prevaricatrice persistente. Anche il diniego della continuazione era sorretto da una motivazione congrua sull’assenza di un’unica, iniziale programmazione criminosa; le doglianze difensive erano meramente oppositive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
senza enucleare alcun atto arbitrario o illegittimo riferibile agli agenti della polizia penitenziaria che interagirono con il ricorrente
Nel caso esaminato, la causa di non punibilità invocata, anche in forma putativa, non è stata riconosciuta perché il ricorrente non ha individuato un atto arbitrario o illegittimo degli agenti e la sua prospettazione richiedeva una diversa ricostruzione delle finalità delle condotte.
le deduzioni relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., invocata quantomeno in forma putativa con riguardo al contestato reato di cui all'art. 336 cod. pen., sollecitano anzitutto una differente ricostruzione in fatto quanto alle finalità delle condotte aggressive
La Corte ha esaminato l’invocata causa di non punibilità in relazione al reato contestato e ha ritenuto che la censura investisse la ricostruzione fattuale delle finalità delle condotte, senza indicare un atto arbitrario o illegittimo degli agenti.
i presupposti escludenti un'unica, iniziale programmazione criminosa sono stati congruamente esposti nella sentenza impugnata (v. pag. 5), sicchè i rilievi difensivi hanno al riguardo tenore meramente oppositivo
Il diniego della continuazione è adeguatamente motivato quando la sentenza espone le ragioni per cui esclude un’unica programmazione criminosa iniziale; censure meramente oppositive non consentono di rimettere in discussione tale valutazione in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, riproponendo questioni già adeguatamente vagliate con motivazione logica e giuridicamente corretta, mirino a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del merito.
- La causa di non punibilità invocata in relazione a condotte aggressive non può essere riconosciuta sulla base della sola diversa ricostruzione delle finalità della condotta, quando non venga individuato alcun atto arbitrario o illegittimo attribuibile agli agenti coinvolti.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti: è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Deduzioni generiche sul comportamento successivo al fatto possono essere disattese, in particolare in presenza di una condotta prevaricatrice persistente.
- Il mancato riconoscimento della continuazione è adeguatamente motivato se il giudice espone le ragioni per cui esclude un’unica, iniziale programmazione criminosa; una doglianza meramente oppositiva non è sufficiente a superare tale motivazione in cassazione.
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