Cassazione Civile, Ordinanza n. 10519/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 15521/2024 della Cassazione, deducendo due asseriti errori revocatori. Il primo riguardava l'affermazione della Corte secondo cui nel ricorso originario non sarebbe stata indicata la tecnica informatica redazionale adottata per ottenere la maggiorazione del compenso prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014 per gli atti 'navigabili': secondo la ricorrente, tale tecnica sarebbe stata in realtà presente e ricavabile dal ricorso tramite collegamenti ipertestuali, sicché la Corte avrebbe omesso di percepire un fatto decisivo. Il secondo riguardava la presunta intempestività del ricorso incidentale del Ministero, depositato oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 371 c.p.c.; la ricorrente sosteneva che la tardività fosse stata erroneamente trascurata e che ciò avesse inciso anche sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non denunciasse un errore di fatto revocatorio, ma contestasse in realtà la valutazione giuridica compiuta dalla precedente ordinanza sulla specificità del motivo di ricorso e sull'onere di indicare in modo autosufficiente l'uso della tecnica redazionale navigabile; una simile critica non rientra nell'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse, poiché il ricorso incidentale del Ministero era stato comunque rigettato e la compensazione delle spese dipendeva dal complessivo esito parzialmente soccombente del giudizio, sicché l'eventuale diversa qualificazione della tempestività non avrebbe inciso sulle spese. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre ribadito che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 e la revocazione avverso l'ordinanza resa in tale giudizio non sono soggetti al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione dell'ordinanza della Cassazione è ammessa solo nei limiti propri dell'errore revocatorio, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni del precedente provvedimento.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione su un fatto decisivo, non nella critica all'interpretazione data dal giudice a norme processuali o ai requisiti di specificità del ricorso.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
La maggiorazione per gli atti navigabili è una voce di compenso in via ordinaria concessa, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in base a un apprezzamento concreto delle tecniche informatiche usate e della loro effettiva idoneità ad agevolare la consultazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La specificità del ricorso per cassazione richiede che gli elementi rilevanti siano indicati in modo autosufficiente nel ricorso, non potendo la Corte supplire mediante ricostruzioni esterne o meramente presunte.
art. 371 c.p.c.
Il termine per il deposito del ricorso incidentale è quello previsto dalla norma; tuttavia, nel caso concreto, la questione della sua eventuale tardività è stata ritenuta priva di interesse perché il motivo incidentale era stato comunque rigettato.
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, e anche la revocazione proposta avverso l'ordinanza resa in tale giudizio, non sono soggetti al contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La disposizione è stata ritenuta inapplicabile al giudizio in esame, per l'esenzione dal contributo unificato prevista per l'equa riparazione e i relativi rimedi.
L. n. 89/2001
Il giudizio di equa riparazione rientra nell'ambito dell'esenzione dal contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omesso rilievo di un fatto, miri in realtà a contestare l'interpretazione giuridica data dal giudice di legittimità alla specificità e autosufficienza del ricorso.
- La maggiorazione del compenso per atti redatti con tecnica navigabile non è automatica: il giudice di merito esercita un potere discrezionale fondato su un apprezzamento concreto dell'effettivo uso di tecniche redazionali idonee a facilitare la consultazione.
- L'errore denunciabile in revocazione deve essere immediatamente percepibile e decisivo; non è sufficiente prospettare che il giudice avrebbe dovuto trarre da altri elementi del fascicolo una diversa conclusione sul fatto.
- La doglianza sulla tardività di un ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando l'incidentale è stato comunque rigettato e la regolazione delle spese non dipende, nel caso concreto, dalla sua qualificazione come tempestivo o tardivo.
- Nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001 e nei rimedi proposti contro le relative ordinanze non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10435/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10436/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10437/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10438/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2026 del 21/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →