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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2403

Regolamento delegato (UE) 2022/2403 della Commissione del 16 agosto 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2022/2403 corregge un errore presente in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014. La modifica riguarda la specifica informazione da notificare dagli operatori nell’ambito delle comunicazioni relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. La rettifica ha natura meramente linguistica e non altera il contenuto sostanziale dell’atto per le versioni non interessate.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 sulle informazioni da notificare per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi.

Ambito di applicazione

Si applica alle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014, limitatamente alla correzione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), terzo trattino. La rettifica riguarda il contenuto informativo che gli operatori devono notificare nell’ambito dell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE; non incide sulle altre versioni linguistiche.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014

Il regolamento delegato (UE) 2022/2403 interviene per correggere un errore materiale presente in diverse versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014, adottato in attuazione della direttiva 2013/36/UE. La rettifica riguarda un passaggio dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), relativo alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

Contesto normativo

L’atto si fonda sulla direttiva 2013/36/UE, in particolare sugli articoli 35, paragrafo 5, 36, paragrafo 5, e 39, paragrafo 4, che abilitano l’adozione di norme tecniche di regolamentazione in materia di notifiche connesse all’operatività transfrontaliera degli enti creditizi. Il regolamento ha natura correttiva e non innovativa: mira infatti a riallineare le versioni linguistiche interessate al testo corretto della norma già vigente.

Errore riscontrato e correzione apportata

La Commissione rileva che le versioni bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese contenevano un errore nel terzo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), con riferimento alla specifica informazione da notificare.

La formulazione sostitutiva introdotta è la seguente:

  • "il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni personali"

Tale correzione chiarisce che l’informazione da notificare comprende il codice di condotta interno e i controlli sulle negoziazioni personali.

Ambito soggettivo e materiale

La rettifica riguarda gli operatori che effettuano le notifiche previste dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 nell’ambito delle procedure connesse al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. In termini pratici, l’impatto è rilevante per gli enti creditizi e per gli intermediari che presentano o ricevono le comunicazioni previste dalla disciplina prudenziale europea.

Versioni linguistiche interessate

La correzione si applica esclusivamente alle seguenti versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014:

  • bulgara
  • ceca
  • croata
  • danese
  • greca
  • italiana
  • lettone
  • lituana
  • maltese
  • polacca
  • portoghese
  • rumena
  • svedese
  • tedesca
  • ungherese

La Commissione precisa espressamente che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica del terzo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

Il terzo trattino è sostituito con la formulazione: "—il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni personali,". La correzione chiarisce l’informazione specifica che deve essere notificata ai sensi della disposizione richiamata.

Versioni linguistiche interessate

La rettifica riguarda le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014; le altre versioni linguistiche restano invariate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialeenti creditizilibertà di stabilimentolibera prestazione di servizi

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