Cassazione Penale, Sentenza n. 16334/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa sostenendo: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione concorsuale al delitto di truffa, ritenendo che le trattative siano state gestite dal solo Macrì Domenico e non vi sia prova della sua partecipazione; 2) vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo del concorso, contestando la sussistenza della consapevolezza e del contributo causale alla condotta fraudolenta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 cod. pen.), deducendo che tale aggravante non sarebbe dovuta per il solo uso di strumenti telematici e richiamando una diversa decisione resa nei confronti del concorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i tre motivi come manifestamente infondati. Sulla partecipazione concorsuale e sull’elemento soggettivo la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la responsabilità valorizzando elementi convergenti: l’intestazione della carta prepagata al ricorrente, la sua disponibilità, l’immediato utilizzo per l’incasso dell’intero profitto e l’attivazione della carta in prossimità dei fatti, indicativi della consapevole predisposizione dello strumento per la truffa. Quanto all’aggravante della minorata difesa, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del relativo principio: l’aggravante non è automatica per l’uso di mezzi telematici ma sussiste quando l’autore abbia concretamente e consapevolmente tratto vantaggi dall’uso della rete, riducendo le capacità difensive della vittima. Nel caso di specie la totale assenza di incontro e la comunicazione mediata hanno concretamente ridotto le possibilità di controllo della vittima. Per l’inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai termini e alle modalità di richiesta di trattazione orale; dalla sentenza emerge che non è pervenuta richiesta di trattazione orale nei termini previsti, motivo per cui il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza parti
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 610 per regolare la trattazione del ricorso in cassazione e la richiesta di udienza; la corte ha proceduto in camera di consiglio per mancata richiesta nei termini
art. 61, n. 5), cod. pen.
Aggravante della minorata difesa; la Corte ha interpretato che non opera automaticamente per il solo uso di strumenti telematici, ma quando l’autore abbia concretamente tratto vantaggio dalla rete determinando una reale riduzione delle capacità difensive della vittima
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro tremila
Massime di principio
- La partecipazione concorsuale in frodi online può essere desunta da elementi indiziari convergenti: intestazione e disponibilità di strumenti di incasso (es. carte prepagate), flusso totale dei proventi su tali strumenti, attivazione temporale coincidente con i fatti e immediato utilizzo per incasso.
- Il mero affidamento a un terzo non esclude automaticamente la responsabilità dell’intestatario dello strumento di incasso quando quest’ultimo ne abbia consapevole disponibilità e benefici diretto o indiretto dal profitto.
- L’aggravante per minorata difesa non scatta automaticamente per il solo uso di mezzi telematici: occorre accertare se l’autore abbia concretamente sfruttato la rete per ottenere un vantaggio che abbia effettivamente diminuito le capacità di controllo della vittima (assenza di incontro, documentazione ingannevole, comunicazioni mediate).
- Contatti telefonici o telematici non bastano di per sé a escludere la minorata difesa; quando permangono condizioni che impediscono una verifica diretta del bene e dell’identità dell’interlocutore, la minorata difesa può ritenersi sussistente.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: il ricorso che chiede una diversa valutazione del compendio indiziario è spesso inammissibile o manifestamente infondato, salvo vizi logico-giuridici rilevanti nella motivazione.
- La decisione adottata in un diverso procedimento nei confronti di coimputati non vincola la Corte di Cassazione nel giudizio sul ricorso presentato da altro imputato; il confronto è possibile solo nei limiti della coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.
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